Art. 3 
 
  1. Il responsabile della tenuta del registro rende disponibili,  in
qualsiasi momento, entro il periodo previsto dall'art.  1,  comma  1,
lettera i), le registrazioni «di periodo» e  «di  chiusura  annuale»,
nelle forme previste per la modalita' di conservazione scelta, per la
consultazione da parte delle autorita' competenti.