IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
 
                                  e 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 
                             E DEL MARE 
 
  Visto il decreto  legislativo  30  maggio  2008,  n.  116,  recante
attuazione della direttiva 2006/7/CE  relativa  alla  gestione  della
qualita' delle acque di balneazione  e  abrogazione  della  direttiva
76/160/CEE, ed in particolare gli articoli 14, comma 3 e 17, comma 4; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982,  n.
470 e successive modificazioni, recante  attuazione  della  direttiva
76/160/CEE, relativa alla qualita' delle acque di balneazione; 
  Visto il  decreto  legislativo  11  luglio  2007,  n.  94,  recante
attuazione della direttiva 2006/7/CE, concernente la  gestione  delle
acque di balneazione, nella parte relativa all'ossigeno disciolto; 
  Visto il  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  recante
disposizioni in materia ambientale, che prevede,  tra  l'altro,  agli
articoli  76  e  77,  il  raggiungimento  di  obiettivi  di  qualita'
ambientale; 
  Acquisita  in  data  26  marzo  2010  la  nota  con  la  quale   il
coordinamento delle Regioni ha espresso parere tecnico favorevole  in
quanto sono state accolte nel testo tutte le  proposte  dalle  stesse
presentate; 
 
                             Decretano: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il presente decreto e' finalizzato  a  definire  i  criteri  per
determinare il divieto di balneazione,  nonche'  le  modalita'  e  le
specifiche tecniche  per  l'attuazione  del  decreto  legislativo  10
maggio 2008, n. 116. 
  2. Con provvedimento del Ministero della salute di  intesa  con  il
Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
possono essere aggiornate le norme tecniche contenute negli  allegati
al presente  decreto,  in  relazione  a  modifiche  della  disciplina
comunitaria ed all'evoluzione delle conoscenze tecnico-scientifiche.