Art. 2 1. Per le finalita' di cui all'art. 1 il presente decreto fissa all'allegato A i valori limite relativi ad un singolo campione ai fini della balneabilita' delle acque. Il superamento di tali limiti determina il divieto di balneazione. 2. Le Regioni e le Province autonome provvedono affinche' il monitoraggio dei parametri indicati nell'allegato I, colonna A del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, sia effettuato secondo le modalita' dell'allegato V del medesimo decreto, come modificato dall'art. 5. Il primo programma di monitoraggio dei parametri indicati nell'allegato I, colonna A, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, viene attuato a decorrere dalla stagione balneare 2010. Non appena avviato il monitoraggio ai sensi del presente decreto, cessa il monitoraggio dei parametri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470 e successive modificazioni. 3. Il Ministero della salute consente l'applicazione di metodi alternativi a quelli di riferimento, specificati all'allegato I, purche' sia dimostrato che tali metodi rispondano a quanto previsto dalla regola tecnica UNI/ISO 17994 sulla equivalenza dei metodi microbiologici. 4. Qualora i dati di monitoraggio evidenziano un superamento dei valori limite riportati nell'allegato A, sono attivate le azioni di gestione di seguito riportate: a) adozione di un divieto temporaneo di balneazione a tutta l'acqua di balneazione di pertinenza del punto di monitoraggio attraverso un'ordinanza sindacale ed informazione ai bagnanti mediante segnali di divieto ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116. Le Regioni e le Province autonome valutano se limitare tale divieto ad un tratto dell'area di balneazione a seguito dei risultati di una serie di campionamenti, effettuati nei giorni successivi in punti di controllo significativi a distanza crescente dal punto di prelievo, per delimitare l'area interessata dal fenomeno inquinante. A seguito della delimitazione dell'area da interdire, sara' necessario analizzare le cause del superamento del valore limite, al fine di rivedere eventualmente la suddivisione o il raggruppamento delle acque di balneazione secondo i criteri di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, e di individuare ed attuare adeguate misure di miglioramento. Le Regioni e le Province autonome possono individuare ulteriori punti di campionamento di controllo, dove si presume, sulla base del profilo dell'acqua di balneazione, sussista un maggior rischio di inquinamento. Le Regioni e le Province autonome non possono raggruppare le aree derivanti da un eventuale frazionamento se non rispondono ai criteri di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116. Le Regioni e le Province autonome indicano e giustificano tali modifiche nella lista delle acque da presentare ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, prima dell'inizio della successiva stagione balneare. I risultati ottenuti da tali campionamenti aggiuntivi non rientrano nella serie dei dati utilizzati per la classificazione; b) revoca del provvedimento di chiusura alla balneazione a fronte di un primo esito analitico favorevole, successivo all'evento di inquinamento, che dimostri il ripristino della qualita' delle acque di balneazione. 5. Le acque di balneazione che in fase di prima applicazione risultano temporaneamente vietate ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470 e successive modificazioni, saranno considerate interdette solamente se tale chiusura e' avvenuta per esclusivo effetto dei valori dei parametri dei coliformi fecali e streptococchi fecali eccedenti i valori ammissibili ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470 e successive modificazioni, dette acque potranno essere riaperte solo a seguito di quattro campionamenti, effettuati con cadenza quindicinale, a decorrere dal mese di aprile, con risultati analitici inferiori a quelli indicati nell'allegato A, previa dimostrazione dell'avvenuto risanamento attraverso la comunicazione delle misure di miglioramento messe in atto. Eventuali campionamenti precedenti, effettuati nella stagione 2009, e successivi ad interventi di risanamento gia' compiuti e da dimostrare, possono essere presi in considerazione ed andare a ridurre il numero dei quattro campioni previsti al capoverso precedente. I campionamenti su tali acque devono comunque essere effettuati per tutta la stagione balneare corrente, con frequenza almeno bimensile. Qualora durante detto periodo di campionamento due campioni, anche non consecutivi, risultino di esito sfavorevole anche per uno solo dei parametri previsti nell'allegato A, la zona dovra' rimanere temporaneamente vietata alla balneazione per l'intera stagione balneare. Il suddetto divieto potra' essere rimosso solo dopo aver messo in atto le misure di miglioramento, nei limiti delle risorse finanziarie previste da apposite leggi di spesa e a seguito dell'esito favorevole delle analisi eseguite sui successivi campionamenti effettuati nei due mesi consecutivi con frequenza bimensile. 6. Le acque di balneazione che in fase di prima applicazione sono temporaneamente vietate alla balneazione ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470 e successive modificazioni, potranno essere nuovamente riaperte alla balneazione, a seguito di due campionamenti consecutivi favorevoli effettuati a partire dal mese di aprile. 7. Le acque classificate «scarse», e temporaneamente vietate alla balneazione in base all'art. 8, comma 4, lettera a), punto 1) del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, potranno essere riaperte alla balneazione solo a seguito dell'attuazione delle misure di risanamento di cui al punto 3, lettera a), del medesimo comma. Poste in atto tali misure si potra' monitorare nuovamente il punto e procedere ad una nuova classificazione secondo quanto previsto all'art. 7, comma 5, lettera b) del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116. 8. Qualora i risultati analitici di un singolo campione, pur conformi ai valori di cui all'allegato A, rilevino scostamenti anomali rispetto ai dati storici, le Regioni e le Province autonome valutano la opportunita' di adottare adeguate misure di gestione, quali: a) accertamenti ed ispezioni atte a verificare le cause del peggioramento qualitativo dell'acqua; b) eventuale attuazione di programmi di risanamento per il miglioramento qualitativo.