Art. 2 
 
  1. Per le finalita' di cui all'art. 1  il  presente  decreto  fissa
all'allegato A i valori limite relativi ad  un  singolo  campione  ai
fini della balneabilita' delle acque. Il superamento di  tali  limiti
determina il divieto di balneazione. 
  2. Le Regioni  e  le  Province  autonome  provvedono  affinche'  il
monitoraggio dei parametri indicati nell'allegato I,  colonna  A  del
decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, sia effettuato secondo le
modalita'  dell'allegato V  del  medesimo  decreto,  come  modificato
dall'art.  5.  Il  primo  programma  di  monitoraggio  dei  parametri
indicati nell'allegato I,  colonna  A,  del  decreto  legislativo  30
maggio 2008,  n.  116,  viene  attuato  a  decorrere  dalla  stagione
balneare 2010. Non  appena  avviato  il  monitoraggio  ai  sensi  del
presente decreto, cessa il  monitoraggio  dei  parametri  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica  8  giugno  1982,  n.  470  e
successive modificazioni. 
  3. Il Ministero della  salute  consente  l'applicazione  di  metodi
alternativi a quelli  di  riferimento,  specificati  all'allegato  I,
purche' sia dimostrato che tali metodi rispondano a  quanto  previsto
dalla regola tecnica  UNI/ISO  17994  sulla  equivalenza  dei  metodi
microbiologici. 
  4. Qualora i dati di monitoraggio evidenziano  un  superamento  dei
valori limite riportati nell'allegato A, sono attivate le  azioni  di
gestione di seguito riportate: 
    a) adozione di un  divieto  temporaneo  di  balneazione  a  tutta
l'acqua di  balneazione  di  pertinenza  del  punto  di  monitoraggio
attraverso  un'ordinanza  sindacale  ed  informazione   ai   bagnanti
mediante segnali di divieto ai sensi dell'art. 15, comma  1,  lettera
e) del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116. Le  Regioni  e  le
Province autonome valutano se limitare  tale  divieto  ad  un  tratto
dell'area di balneazione a seguito dei  risultati  di  una  serie  di
campionamenti, effettuati nei giorni successivi in punti di controllo
significativi  a  distanza  crescente  dal  punto  di  prelievo,  per
delimitare l'area interessata  dal  fenomeno  inquinante.  A  seguito
della  delimitazione  dell'area  da   interdire,   sara'   necessario
analizzare le cause del superamento del valore  limite,  al  fine  di
rivedere eventualmente la  suddivisione  o  il  raggruppamento  delle
acque di balneazione secondo i criteri di cui all'art.  7,  comma  6,
del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, e di  individuare  ed
attuare adeguate misure di miglioramento. Le Regioni  e  le  Province
autonome possono individuare  ulteriori  punti  di  campionamento  di
controllo, dove si presume, sulla  base  del  profilo  dell'acqua  di
balneazione, sussista un maggior rischio di inquinamento. Le  Regioni
e le Province autonome non possono raggruppare le aree  derivanti  da
un eventuale frazionamento  se  non  rispondono  ai  criteri  di  cui
all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n.  116.
Le Regioni e  le  Province  autonome  indicano  e  giustificano  tali
modifiche nella lista delle acque da presentare ai sensi dell'art.  4
del decreto legislativo 30 maggio 2008,  n.  116,  prima  dell'inizio
della successiva stagione balneare.  I  risultati  ottenuti  da  tali
campionamenti  aggiuntivi  non  rientrano  nella   serie   dei   dati
utilizzati per la classificazione; 
    b) revoca del provvedimento di chiusura alla balneazione a fronte
di un primo esito  analitico  favorevole,  successivo  all'evento  di
inquinamento, che dimostri il ripristino della qualita'  delle  acque
di balneazione. 
  5. Le acque di  balneazione  che  in  fase  di  prima  applicazione
risultano temporaneamente vietate ai sensi dell'art.  7  del  decreto
del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n.  470  e  successive
modificazioni,  saranno  considerate  interdette  solamente  se  tale
chiusura e' avvenuta per esclusivo effetto dei valori  dei  parametri
dei coliformi  fecali  e  streptococchi  fecali  eccedenti  i  valori
ammissibili ai sensi del decreto del Presidente  della  Repubblica  8
giugno 1982, n. 470 e successive modificazioni, dette acque  potranno
essere riaperte solo a seguito di quattro  campionamenti,  effettuati
con cadenza  quindicinale,  a  decorrere  dal  mese  di  aprile,  con
risultati analitici inferiori  a  quelli  indicati  nell'allegato  A,
previa  dimostrazione   dell'avvenuto   risanamento   attraverso   la
comunicazione delle misure di miglioramento messe in atto.  Eventuali
campionamenti  precedenti,  effettuati   nella   stagione   2009,   e
successivi  ad  interventi  di  risanamento  gia'   compiuti   e   da
dimostrare, possono  essere  presi  in  considerazione  ed  andare  a
ridurre  il  numero  dei  quattro  campioni  previsti  al   capoverso
precedente. I campionamenti su  tali  acque  devono  comunque  essere
effettuati per tutta la stagione  balneare  corrente,  con  frequenza
almeno bimensile. Qualora durante detto periodo di campionamento  due
campioni, anche non consecutivi, risultino di esito sfavorevole anche
per uno solo dei parametri previsti nell'allegato A, la  zona  dovra'
rimanere  temporaneamente  vietata  alla  balneazione  per   l'intera
stagione balneare. Il suddetto divieto  potra'  essere  rimosso  solo
dopo aver messo in atto le misure di miglioramento, nei limiti  delle
risorse finanziarie previste da apposite leggi di spesa e  a  seguito
dell'esito  favorevole  delle   analisi   eseguite   sui   successivi
campionamenti effettuati  nei  due  mesi  consecutivi  con  frequenza
bimensile. 
  6. Le acque di balneazione che in fase di prima  applicazione  sono
temporaneamente vietate alla balneazione ai  sensi  dell'art.  6  del
decreto del Presidente della Repubblica  8  giugno  1982,  n.  470  e
successive modificazioni, potranno essere  nuovamente  riaperte  alla
balneazione, a seguito di due  campionamenti  consecutivi  favorevoli
effettuati a partire dal mese di aprile. 
  7. Le acque classificate «scarse», e temporaneamente  vietate  alla
balneazione in base all'art. 8, comma 4, lettera  a),  punto  1)  del
decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, potranno essere  riaperte
alla balneazione solo  a  seguito  dell'attuazione  delle  misure  di
risanamento di cui al punto 3, lettera a), del medesimo comma.  Poste
in atto tali misure  si  potra'  monitorare  nuovamente  il  punto  e
procedere  ad  una  nuova  classificazione  secondo  quanto  previsto
all'art. 7, comma 5, lettera b) del  decreto  legislativo  30  maggio
2008, n. 116. 
  8. Qualora i  risultati  analitici  di  un  singolo  campione,  pur
conformi ai  valori  di  cui  all'allegato  A,  rilevino  scostamenti
anomali rispetto ai dati storici, le Regioni e le  Province  autonome
valutano la opportunita' di adottare  adeguate  misure  di  gestione,
quali: 
    a) accertamenti ed ispezioni  atte  a  verificare  le  cause  del
peggioramento qualitativo dell'acqua; 
    b) eventuale  attuazione  di  programmi  di  risanamento  per  il
miglioramento qualitativo.