Art. 3 1. Qualora il profilo delle acque di balneazione indichi un potenziale di proliferazione cianobatterica o di macroalghe, fitoplancton o fitobentos marino, le Regioni e le Province autonome provvedono ad effettuare un monitoraggio adeguato per consentire un'individuazione tempestiva dei rischi per la salute secondo quanto previsto nell'allegato B e successive modificazioni per i cianobatteri ed adottando i criteri contenuti nelle linee guida del Ministero della salute su Ostreopsis ovata di cui all'allegato C e successive modificazioni ed i protocolli operativi realizzati dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale in collaborazione con le Agenzie regionali protezione ambientale, consultabili rispettivamente sui siti web www.ministerosalute.it www.iss.it e www.isprambiente.it