Art. 3 
 
  1. Qualora  il  profilo  delle  acque  di  balneazione  indichi  un
potenziale  di  proliferazione  cianobatterica   o   di   macroalghe,
fitoplancton o fitobentos marino, le Regioni e le  Province  autonome
provvedono ad effettuare  un  monitoraggio  adeguato  per  consentire
un'individuazione tempestiva dei rischi per la salute secondo  quanto
previsto  nell'allegato  B   e   successive   modificazioni   per   i
cianobatteri ed adottando i criteri contenuti nelle linee  guida  del
Ministero della salute su Ostreopsis ovata di cui  all'allegato  C  e
successive  modificazioni  ed  i  protocolli   operativi   realizzati
dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale  in
collaborazione  con  le  Agenzie  regionali  protezione   ambientale,
consultabili  rispettivamente  sui  siti  web  www.ministerosalute.it
www.iss.it e www.isprambiente.it