Art. 6 1. Le Regioni e le Province autonome trasmettono per via telematica le informazioni di cui all'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, utilizzando i modelli di cui agli allegati E ed F, disponibili nel Portale Acque del Ministero della salute. 2. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, a seguito dell'acquisizione dell'elenco delle acque di balneazione e della relativa anagrafica, di cui alla tabella 1 dell'allegato F, messo a disposizione dal Ministero della salute attraverso il Sistema informativo nazionale per la tutela delle acque italiane non appena i suddetti dati sono resi disponibili dalle Regioni e comunque non oltre l'8 marzo, rinvia al Ministero della salute entro il 30 aprile, tramite specifica funzionalita' di download resa disponibile sul Sistema informativo nazionale per la tutela delle acque italiane, lo stesso elenco, nello stesso formato, delle acque di balneazione, corredato dalle codifiche dei Distretti Idrografici, delle sotto-unita' dove esistenti, delle specifiche aree protette, nonche' dei corpi idrici associati all'elenco delle acque di balneazione. 3. Il Ministero della salute, in attuazione di quanto previsto all'art. 14, comma 3, del decreto 30 maggio 2008, n.116, mette a disposizione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ogni quattro mesi, a partire dal 30 maggio 2011, attraverso il Sistema informativo nazionale per la tutela delle acque italiane dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, tramite specifica funzionalita' di upload massivo, i dati relativi ai profili delle acque di balneazione di cui all'allegato E nonche' le informazioni sulla stagione balneare di cui alla tabella 2 dell'allegato F, annualmente, non appena la stessa viene trasmessa dalle Regioni e le Province autonome al Ministero della salute. 4. I Comuni trasmettono, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, i provvedimenti di divieto di una zona di balneazione ed eventuale revoca non appena ricevuta la comunicazione dalle strutture tecniche preposte al campionamento e alle analisi, per posta elettronica al Ministero della salute nonche' successivamente per posta ordinaria. In tali provvedimenti devono essere indicate le ragioni del divieto.