Art. 6 
 
  1. Le Regioni e le Province autonome trasmettono per via telematica
le informazioni di cui all'art. 4, comma 2, del  decreto  legislativo
30 maggio 2008, n. 116, utilizzando i modelli di cui agli allegati  E
ed F, disponibili nel Portale Acque del Ministero della salute. 
  2. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca  ambientale,
a seguito dell'acquisizione dell'elenco delle acque di balneazione  e
della relativa anagrafica, di cui alla  tabella  1  dell'allegato  F,
messo a disposizione dal Ministero della salute attraverso il Sistema
informativo nazionale per la tutela delle acque italiane non appena i
suddetti dati sono resi disponibili  dalle  Regioni  e  comunque  non
oltre l'8 marzo, rinvia al Ministero della salute entro il 30 aprile,
tramite specifica funzionalita'  di  download  resa  disponibile  sul
Sistema informativo nazionale per la tutela delle acque italiane,  lo
stesso elenco, nello stesso  formato,  delle  acque  di  balneazione,
corredato  dalle   codifiche   dei   Distretti   Idrografici,   delle
sotto-unita' dove esistenti, delle specifiche aree protette,  nonche'
dei corpi idrici associati all'elenco delle acque di balneazione. 
  3. Il Ministero della salute,  in  attuazione  di  quanto  previsto
all'art. 14, comma 3, del decreto 30  maggio  2008,  n.116,  mette  a
disposizione  del  Ministero  dell'ambiente  e   della   tutela   del
territorio e del mare, ogni quattro mesi, a  partire  dal  30  maggio
2011, attraverso il Sistema informativo nazionale per la tutela delle
acque italiane dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale, tramite specifica funzionalita' di upload massivo, i dati
relativi ai profili delle acque di balneazione di cui all'allegato  E
nonche' le informazioni sulla stagione balneare di cui alla tabella 2
dell'allegato F, annualmente, non appena la  stessa  viene  trasmessa
dalle Regioni e le Province autonome al Ministero della salute. 
  4.  I  Comuni  trasmettono,  ai  sensi  dell'art.  15  del  decreto
legislativo 30 maggio 2008, n. 116, i provvedimenti di divieto di una
zona di balneazione  ed  eventuale  revoca  non  appena  ricevuta  la
comunicazione dalle strutture tecniche preposte  al  campionamento  e
alle analisi, per posta elettronica al Ministero della salute nonche'
successivamente per posta ordinaria.  In  tali  provvedimenti  devono
essere indicate le ragioni del divieto.