Art. 8 
 
  1. II presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
  2. Gli obblighi di  comunicazione  in  capo  alle  Regioni  e  alle
Province autonome previsti all'art.  4  del  decreto  legislativo  30
maggio 2008, n. 116, per l'anno di prima applicazione.  si  intendono
prorogati al 31 marzo 2010. 
  Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per la
registrazione. 
    Roma, 30 marzo 2010 
 
                                             Il Ministro della salute 
                                                       Fazio          
  Il Ministro dell'ambiente 
e della tutela del territorio 
         e del mare 
       Prestigiacomo 
 
Registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 2010 
Ufficio di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi  alla
persona e dei beni culturali, registro n. 8, foglio n. 1