Art. 8 1. II presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Gli obblighi di comunicazione in capo alle Regioni e alle Province autonome previsti all'art. 4 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, per l'anno di prima applicazione. si intendono prorogati al 31 marzo 2010. Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per la registrazione. Roma, 30 marzo 2010 Il Ministro della salute Fazio Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Prestigiacomo Registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 2010 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 8, foglio n. 1