Art. 4 
 
 
            Fondo per interventi a sostegno della domanda 
                       in particolari settori 
 
  1. E' istituito presso il Ministero  dello  sviluppo  economico  un
fondo per il sostegno  della  domanda  finalizzata  ad  obiettivi  di
efficienza energetica, (( anche con riferimento al parco  immobiliare
esistente, )) ecocompatibilita' e di  miglioramento  della  sicurezza
sul lavoro, con una dotazione pari a 300 milioni di euro  per  l'anno
2010. Il fondo e' finanziato, per 200 milioni di euro, ai  sensi  del
comma 9, nonche' per 50  milioni  di  euro  a  valere  sulle  risorse
destinate alle finalita' di cui  all'articolo  1,  comma  847,  della
legge (( 27 dicembre 2006, )) n. 296, disponibili iscritte  in  conto
residui e che a tale fine vengono versate all'entrata (( del bilancio
dello Stato )) per  essere  riassegnate  al  medesimo  Fondo,  e  per
ulteriori 50 milioni di euro mediante  riduzione  dell'autorizzazione
di spesa, per l'anno 2010, di cui all'articolo 2,  comma  236,  della
legge  23  dicembre  2009,  n.  191.  Con  decreto  di   natura   non
regolamentare del Ministro  dello  sviluppo  economico,  da  adottare
entro dieci giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e,
per gli obiettivi di efficienza energetica  e  di  ecocompatibilita',
con il Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare, sono stabilite le modalita' di erogazione  mediante  contributi
delle risorse del fondo definendo  un  tetto  di  spesa  massima  per
ciascuna tipologia di contributi  e  prevedendo  la  possibilita'  di
avvalersi della collaborazione di  organismi  esterni  alla  pubblica
amministrazione, nonche' ogni ulteriore disposizione applicativa. 
  (( 1-bis. Ai fini dell'erogazione dei contributi di cui al comma  1
per l'acquisto di gru  a  torre  nel  settore  dell'edilizia,  previa
rottamazione, secondo le modalita' stabilite dall'articolo  2,  comma
1, lettera m), del decreto del Ministro dello sviluppo  economico  26
marzo 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79  del  6  aprile
2010, il contributo  e'  riconosciuto  anche  nel  caso  di  acquisto
tramite  locazione  finanziaria  e  il  certificato  di  rottamazione
richiesto e' prodotto a cura dell'acquirente, ovvero  del  conduttore
nei casi di acquisto tramite locazione finanziaria. 
  1-ter.  I  contributi  previsti  dal  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico 26 marzo 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 79 del 6 aprile 2010, per l'acquisto  di  motocicli  si  intendono
applicabili anche all'acquisto di biciclette  a  pedalata  assistita,
nell'ambito delle risorse disponibili a tale fine. 
  1-quater. Qualora l'acquirente sia un'impresa, i contributi di  cui
al comma 1 sono fruibili nei limiti di cui all'articolo 3 del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno  2009,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 9 giugno 2009, e  alla  decisione
della Commissione europea n. C(2009)4277 del 28 maggio 2009, con  cui
e' stato approvato il regime di aiuti temporanei di importo  limitato
previsto dalla comunicazione n. 2009/C 83/01 della Commissione, del 7
aprile 2009, relativa al quadro di riferimento temporaneo comunitario
per  le  misure  di  aiuto  di  Stato  a  sostegno  dell'accesso   al
finanziamento  nell'attuale  situazione  di  crisi   finanziaria   ed
economica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n.
C 83 del 7 aprile 2009. 
  1-quinquies.  Presso  il  Ministero  dello  sviluppo  economico  e'
istituito un fondo con una dotazione pari a 1  milione  di  euro  per
ciascuno degli anni 2010 e 2011, finalizzato all'efficientamento  del
parco dei generatori di energia  elettrica  prodotta  nei  rifugi  di
montagna rientranti nelle categorie C, D ed E di  cui  al  titolo  IV
della regola tecnica allegata al decreto del Ministro dell'interno  9
aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio
1994, e generata da pannelli solari, aerogeneratori,  piccoli  gruppi
elettrogeni,    piccole    centraline    idroelettriche,     impianti
fotovoltaici, gruppi elettrogeni funzionanti a gas metano  biologico,
con potenza elettrica non superiore a 30 kW. Con  decreto  di  natura
non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, da  adottare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore  della  legge  di
conversione  del  presente  decreto,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze e,  per  gli  obiettivi  di  efficienza
energetica e di ecocompatibilita', con il  Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare, sono stabilite  le  modalita'
di erogazione mediante contributo delle risorse del fondo,  definendo
un tetto di spesa massima per ciascun  rifugio  di  cui  al  presente
comma. 
  1-sexies. All'onere derivante  dal  comma  1-quinquies,  pari  a  1
milione di euro per ciascuno degli anni  2010  e  2011,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
al comma 2 dell'articolo 39-ter del decreto-legge 1º ottobre 2007, n.
159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007,  n.
222. 
  1-septies. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato
ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti  variazioni  di
bilancio. )) 
  2. E' escluso dall'imposizione sul reddito di impresa,  nel  limite
complessivo di settanta milioni di euro, il valore degli investimenti
in attivita' di ricerca  industriale  e  di  sviluppo  precompetitivo
finalizzate  alla  realizzazione  di  campionari  fatti   nell'Unione
europea dalle imprese che svolgono le attivita' di cui alle divisioni
13, 14, 15 o 32.99.20 in relazione all'attivita' di fabbricazione  di
bottoni della tabella ATECO di cui  al  provvedimento  del  Direttore
dell'Agenzia delle entrate in data 16 novembre 2007, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 296 del  21  dicembre  2007,  a  decorrere  dal
periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009  e
fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla  data  del  31
dicembre 2010. L'agevolazione di cui al presente  comma  puo'  essere
fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo  delle  imposte
sui redditi dovute per il periodo di imposta di  effettuazione  degli
investimenti. Per il  periodo  di  imposta  successivo  a  quello  di
effettuazione degli investimenti l'acconto dell'IRPEF e dell'IRES  e'
calcolato assumendo come imposta del periodo precedente quella che si
sarebbe applicata in assenza delle disposizioni di  cui  al  presente
comma. 
  (( 3. L'agevolazione di cui al comma 2 e' fruibile  nei  limiti  di
cui all'articolo 3 del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri 3 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  131
del 9 giugno 2009, e alla  decisione  della  Commissione  europea  n.
C(2009)4277 del 28 maggio 2009, con cui e' stato approvato il  regime
di aiuti temporanei di importo limitato previsto dalla  comunicazione
n. 2009/C 83/01 della Commissione, del 7  aprile  2009,  relativa  al
quadro di  riferimento  dell'accesso  al  finanziamento  nell'attuale
situazione  di  crisi  finanziaria  ed  economica,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C 83 del 7 aprile 2009. )) 
  4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle  entrate,  da
adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto,  sono  stabiliti   criteri   e   modalita'   di   attuazione
dell'agevolazione di cui al comma 2, anche al fine di  assicurare  il
rispetto del limite complessivo di risorse stanziate. 
  5. Fermo restando quanto previsto al comma 1, con decreto di natura
non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di  concerto
con il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e  con  il  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  limitatamente
alle attivita' di cui all'articolo 29 della legge 23 luglio 2009,  n.
99, sono stabiliti  i  criteri  e  le  modalita'  di  ripartizione  e
destinazione (( delle risorse disponibili iscritte in  conto  residui
di cui all'articolo 1, comma 847, della legge 27  dicembre  2006,  n.
296, e  successive  modificazioni,  che  a  tale  fine  sono  versate
all'entrata del bilancio dello  Stato  per  essere  riassegnate  alle
pertinenti unita' previsionali di base  con  riguardo  alle  seguenti
finalita': )) 
    a) realizzazione di piattaforme navali multiruolo  da  destinare,
prioritariamente, ad operazioni di soccorso  costruite  con  avanzate
tecnologie duali; 
    b)  interventi  per  il  settore  dell'alta  tecnologia,  per  le
finalita' ed i soggetti di cui all'articolo 1 della legge 24 dicembre
1985, n. 808, e applicazione delle disposizioni di  cui  all'articolo
2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 
    c) interventi di cui all'articolo 45, comma  3,  della  legge  23
dicembre 1998, n. 448, ed all'articolo 52, comma 18, della  legge  28
dicembre 2001, n. 448,  nonche'  per  l'avvio  di  attivita'  di  cui
all'articolo 29 della legge 23 luglio 2009, n.  99.  All'articolo  2,
comma 238, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, l'ultimo periodo  e'
soppresso. 
  (( 5-bis. Per l'anno 2010, al fine di agevolare  il  rinnovo  della
flotta di navigli impiegati per il trasporto di  persone  sui  laghi,
attraverso  l'acquisto  di  battelli   solari   a   ridotto   impatto
ambientale, e'  riconosciuto  alle  imprese  esercenti  attivita'  di
trasporto di persone sui laghi un contributo di 40.000 euro per  ogni
acquisto di battelli solari a ridotto impatto  ambientale  effettuato
entro il 31 dicembre 2010, nel limite massimo  di  spesa  di  700.000
euro per l'anno 2010. Tale contributo e'  riconosciuto  a  condizione
che, per ogni battello acquistato,  le  predette  imprese  provvedano
contestualmente alla cessazione dell'attivita' e alla demolizione  di
un battello con propulsione a vapore e privo dei requisiti ambientali
che sono definiti con apposito decreto del Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare, con il  quale  sono  altresi'
stabiliti gli standard ambientali che  devono  possedere  i  battelli
solari per accedere all'agevolazione. 
  5-ter. All'onere derivante dall'applicazione del comma 5-bis,  pari
a 700.000 euro per l'anno 2010, si provvede  mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
ripartire » dello stato di previsione del Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2010, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. )) 
  6. E' istituito, presso il Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, il «Fondo per le  infrastrutture  portuali»,  destinato  a
finanziare  le  opere  infrastrutturali  nei   porti   di   rilevanza
nazionale.  Il  Fondo  e'  ripartito,  previo  parere  del   Comitato
interministeriale per la programmazione economica,  con  decreto  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze. Al fondo e'  trasferito,  con
il decreto di cui al comma 8, una quota non  superiore  al  cinquanta
per cento delle risorse destinate all'ammortamento del  finanziamento
statale revocato  ai  sensi  del  comma  7,  ancora  disponibili,  da
utilizzare come spesa ripartita in favore  delle  Autorita'  portuali
che abbiano  speso,  alla  data  del  31  dicembre  2009,  una  quota
superiore almeno all'80 per cento dei finanziamenti ottenuti  fino  a
tale data. Inoltre le predette  risorse  devono  essere  destinate  a
progetti,  gia'  approvati,  diretti  alla  realizzazione  di   opere
immediatamente  cantierabili,  finalizzate  a  rendere  le  strutture
operative funzionali allo sviluppo dei traffici. 
  (( 6-bis. Gli stanziamenti nei limiti  della  quota  relativa  alla
concessione del finanziamento  per  l'incentivazione  e  il  sostegno
dell'alta formazione professionale nel settore nautico  prevista  dal
fondo di cui all'articolo 145, comma  40,  della  legge  23  dicembre
2000,  n.  388,  e  successive  modificazioni,  ivi  compresi  quelli
iscritti  nel  capitolo  2246   istituito   nell'ambito   dell'unita'
previsionale di base 4.1.2 dello stato di  previsione  del  Ministero
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti   impegnati   nel   triennio
2007-2009, sono utilizzati a decorrere dall'anno 2010 per  finanziare
l'incentivazione, il  sostegno  e  i  recuperi  infrastrutturali  per
l'alta formazione professionale  realizzati  dagli  istituti  per  le
professionalita' nautiche le cui  richieste  siano  state  dichiarate
ammissibili,  con   relativa   convenzione,   dal   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti ai  sensi  del  decreto  del  Ministro
dell'economia e  delle  finanze  17  aprile  2003,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2003. )) 
  7. E'  revocato  il  finanziamento  statale  previsto  per  l'opera
«Sistema di trasporto rapido di massa a guida vincolata per la citta'
di Parma», fatta salva la quota necessaria agli adempimenti di cui al
terzo e quarto periodo del presente comma. Gli effetti  della  revoca
si estendono, determinandone lo  scioglimento,  a  tutti  i  rapporti
convenzionali stipulati dal soggetto aggiudicatore con il  contraente
generale. Il contraente generale puo' richiedere, nell'ambito di  una
transazione e a tacitazione di ogni diritto e  pretesa,  al  soggetto
attuatore, un indennizzo. L'indennizzo e' corrisposto a valere  sulla
quota parte del finanziamento non ancora  erogata.  Il  contratto  di
mutuo stipulato dal soggetto attuatore continua ad avere effetto  nei
suoi confronti nei limiti  della  quota  del  finanziamento  erogata,
anche per le finalita' di cui al terzo e quarto periodo del  presente
comma. (( Qualora la transazione di cui al  presente  comma  non  sia
stipulata entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto, e'  comunque  accantonato,
ai fini innanzitutto della transazione e sull'eventuale  residuo  per
quelli previsti dal comma 8, primo periodo, l'8 per cento della quota
parte del finanziamento statale non  ancora  erogata.  La  disciplina
introdotta dagli articoli 4 e 5  del  decreto  legislativo  20  marzo
2010, n. 53, non si applica per i collegi arbitrali  gia'  costituiti
alla data di entrata in vigore del predetto decreto legislativo e  il
comma 6 dell'articolo 15 del citato decreto legislativo e'  abrogato.
)) 
  8. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con  il  Ministro  competente,  la  quota  di  finanziamento
statale residua all'esito della destinazione  delle  risorse  per  le
finalita' di cui ai commi 6 e 7 puo' essere  devoluta  integralmente,
su richiesta  dell'ente  pubblico  di  riferimento  del  beneficiario
originario, ad altri investimenti pubblici.  Qualora,  ai  sensi  del
presente comma, quota parte del finanziamento sia  devoluta  all'ente
pubblico territoriale di riferimento del beneficiario originario,  il
predetto ente puo' succedere parzialmente nel contratto di mutuo. Per
la residua parte il mutuo si  risolve  e  le  corrispondenti  risorse
destinate al suo ammortamento sono utilizzate per  le  finalita'  del
comma 6, ivi incluse le quote gia' erogate al soggetto finanziatore e
non necessarie all'ammortamento del contratto  di  mutuo  rimasto  in
essere. 
  (( 8-bis. I fondi statali trasferiti  o  assegnati  alle  Autorita'
portuali per la  realizzazione  di  opere  infrastrutturali,  se  non
utilizzati  entro  il  quinto  anno  dall'avvenuto  trasferimento   o
assegnazione, possono essere revocati con decreto del Ministro  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze,  con  conseguente  obbligo,  a  carico
delle Autorita' interessate, di procedere alla restituzione dei fondi
ad esse erogati e non utilizzati. Nel caso in cui la revoca  riguardi
finanziamenti realizzati mediante operazioni finanziarie di mutuo con
oneri di ammortamento a carico dello Stato, con il  suddetto  decreto
e'  disposta  la  cessione  della  parte  di   finanziamento   ancora
disponibile  presso  il  soggetto  finanziatore  ad  altra  Autorita'
portuale, fermo restando che il Ministero delle infrastrutture e  dei
trasporti continua a corrispondere alla  banca  mutuante,  fino  alla
scadenza quindicennale, la quota del contributo dovuta  in  relazione
all'ammontare del finanziamento erogato. L'eventuale risoluzione  dei
contratti di mutuo non deve comportare oneri per la finanza pubblica. 
  8-ter. Le somme restituite dalle Autorita' portuali  ai  sensi  del
comma  8-bis  sono  versate  in  apposito  capitolo  dello  stato  di
previsione  dell'entrata  del  bilancio  dello   Stato   per   essere
riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle  finanze,
su richiesta del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,  ai
pertinenti capitoli dello stato di  previsione  del  Ministero  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  per   la   programmazione   e   il
finanziamento di ulteriori interventi infrastrutturali nei porti. 
  8-quater. Le somme riassegnate ai sensi del comma  8-ter  e  quelle
rivenienti dalle operazioni di surrogazione di cui  al  comma  8-bis,
secondo periodo, sono ripartite fra le Autorita' portuali sulla  base
di  un  indice  di  capacita'   di   spesa   per   gli   investimenti
infrastrutturali  determinato  con  decreto   del   Ministero   delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con  il   Ministero
dell'economia e delle finanze,  sulla  base  dei  pagamenti  da  esse
effettivamente sostenuti a tale titolo tra il 1º gennaio 2000 e il 31
dicembre   2009,   nonche'   sulla   base    della    capacita'    di
autofinanziamento di ciascuna Autorita' portuale. 
  8-quinquies. Con decreto del Ministero delle infrastrutture  e  dei
trasporti,  di  concerto  con  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, sono dettati,  ai  sensi  dell'articolo  2  della  legge  31
dicembre 2009, n. 196, i principi e i criteri di registrazione  delle
operazioni finanziarie di cui  ai  commi  da  8-bis  a  8-quater  nei
bilanci delle Autorita' portuali. )) 
  (( 9. A quota parte degli oneri derivanti )) dal comma  1,  pari  a
200 milioni di euro per l'anno 2010, e dal comma 2, pari a 70 milioni
di euro per l'anno 2011, si provvede mediante utilizzo di  una  quota
delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione degli articoli 1,  2
e 3. (( In attuazione dell'articolo 17,  comma  13,  della  legge  31
dicembre 2009, n.  196,  ))  a  compensazione  del  minor  versamento
sull'apposita contabilita'  speciale  n.  5343,  di  complessivi  307
milioni di euro, dei residui iscritti nello stato di  previsione  del
Ministero dello sviluppo  economico,  sul  capitolo  7342,  ai  sensi
dell'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge  10  febbraio
2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33, una ulteriore quota delle predette  maggiori  entrate  pari  a
111,1 milioni di euro per l'anno 2011  e  100  milioni  di  euro  per
l'anno 2014, rimane acquisita all'entrata del bilancio dello Stato ed
una quota pari a 95,9 milioni di euro per l'anno 2012  viene  versata
sulla  contabilita'  speciale  n.  5343  per  le  finalita'  di   cui
all'ultimo periodo del medesimo articolo 8, comma 1, lettera  a).  La
restante  parte  delle  maggiori  entrate  derivanti   dal   presente
provvedimento  concorre  alla  realizzazione   degli   obiettivi   di
indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e  dei  saldi  di
finanza pubblica. 
 
          Riferimenti normativi 
              - Si riporta il testo del  comma  847  dell'articolo  1
          della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2007): 
              «847. In attesa della riforma  delle  misure  a  favore
          dell'innovazione industriale, e' istituito il Fondo per  la
          finanza d'impresa, al quale sono conferite le  risorse  del
          Fondo di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997,  n.
          266, del Fondo di cui  all'articolo  4,  comma  106,  della
          legge 24 dicembre 2003,  n.  350,  che  vengono  soppressi,
          nonche' le risorse destinate  all'attuazione  dell'articolo
          106 della legge 23 dicembre  2000,  n.  388,  e  successive
          modificazioni, e dell'articolo 1, comma 222, della legge 30
          dicembre 2004, n. 311. Al Fondo e'  altresi'  conferita  la
          somma di 50 milioni di euro per l'anno 2007, di 100 milioni
          di euro per l'anno 2008 e di 150 milioni di euro per l'anno
          2009. Il Fondo opera con  interventi  mirati  a  facilitare
          operazioni di concessione di garanzie su finanziamenti e di
          partecipazione al capitale di rischio delle  imprese  anche
          tramite  banche  o  societa'  finanziarie  sottoposte  alla
          vigilanza  della  Banca  d'Italia  e  la  partecipazione  a
          operazioni   di   finanza   strutturata,   anche    tramite
          sottoscrizione   di   fondi   di    investimento    chiusi,
          privilegiando  gli  interventi  di  sistema  in  grado   di
          attivare ulteriori risorse finanziarie pubbliche e  private
          in coerenza  con  la  normativa  nazionale  in  materia  di
          intermediazione   finanziaria.   Con    riferimento    alle
          operazioni di partecipazione al  capitale  di  rischio  gli
          interventi  del  Fondo  per  la  finanza  di  impresa  sono
          prioritariamente destinati al finanziamento di programmi di
          investimento per la  nascita  ed  il  consolidamento  delle
          imprese  operanti  in  comparti  di  attivita'  ad  elevato
          contenuto tecnologico, al rafforzamento patrimoniale  delle
          piccole   e   medie   imprese   localizzate   nelle    aree
          dell'obiettivo 1 e dell'obiettivo 2 di cui  al  regolamento
          (CE) n.  1260/1999  del  Consiglio,  del  21  giugno  1999,
          nonche' a programmi di sviluppo posti in essere da  piccole
          e medie imprese e  per  sostenere  la  creazione  di  nuove
          imprese femminili ed il consolidamento aziendale di piccole
          e medie imprese femminili.». 
              - Si riporta il testo del  comma  236  dell'articolo  2
          della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2010): 
              «236. Per le finalita' di cui all'articolo 29, comma 1,
          del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
          modificazioni, dalla  legge  28  gennaio  2009,  n.  2,  e'
          autorizzata l'ulteriore spesa di 200 milioni  di  euro  per
          ciascuno degli anni 2010 e 2011. Con decreto di natura  non
          regolamentare del Ministro dell'economia e  delle  finanze,
          di concerto con il Ministro dello  sviluppo  economico,  da
          emanare  sentite  le  associazioni   di   categoria,   sono
          stabilite   le   modalita'   di   utilizzo   del   predetto
          stanziamento e degli stanziamenti, pari a  654  milioni  di
          euro per l'anno 2010 e a 65,4 milioni di  euro  per  l'anno
          2011, iscritti nel bilancio  dello  Stato  ai  sensi  della
          citata disposizione, anche al fine di stabilire  i  criteri
          di individuazione e di finanziamento di nuovi  investimenti
          dei privati in ricerca e sviluppo; il predetto decreto puo'
          individuare le  tipologie  di  interventi  suscettibili  di
          agevolazione,  le  modalita'  di  fruizione   del   credito
          d'imposta  e   i   soggetti   beneficiari   meritevoli   di
          agevolazione.  Alla  relativa  copertura   finanziaria   si
          provvede, per l'anno 2010, mediante riduzione del Fondo per
          le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della  legge
          27 dicembre 2002, n. 289, e  successive  modificazioni,  e,
          per l'anno  2011,  mediante  riduzione  del  fondo  di  cui
          all'articolo 7-quinquies, comma  1,  del  decreto-legge  10
          febbraio 2009, n. 5, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 9 aprile 2009, n. 33.». 
              - Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo  39-ter
          del  decreto-legge  1  ottobre  2007,   n.   159,   recante
          «Interventi urgenti in materia  economico-finanziaria,  per
          lo  sviluppo  e   l'equita'   sociale»,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222: 
              «2.   Nello   stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo con  lo
          stanziamento di euro 100.000 per  l'anno  2007  e  di  euro
          24.300.000  a  decorrere  dall'anno  2008,  finalizzato  al
          miglioramento dell'efficienza energetica e  alla  riduzione
          delle emissioni ambientali delle autovetture da noleggio da
          piazza,  compresi  i  motoscafi  che  in  talune  localita'
          sostituiscono  le  vetture  da  piazza  e  quelli  lacuali,
          adibiti al servizio pubblico da banchina per  il  trasporto
          di persone. Con regolamento da  adottare  con  decreto  del
          Ministro dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze e  con  il  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
          sono stabiliti i criteri e le modalita' di ripartizione del
          fondo ai soggetti beneficiari.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 29 della  legge  23
          luglio 2009, n. 99 recante «Disposizioni per lo sviluppo  e
          l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in  materia
          di energia»: 
              «Art. 29(Agenzia per la sicurezza nucleare).  -  1.  E'
          istituita l'Agenzia per la  sicurezza  nucleare.  L'Agenzia
          svolge le funzioni e i compiti di autorita'  nazionale  per
          la    regolamentazione    tecnica,    il    controllo     e
          l'autorizzazione ai fini della  sicurezza  delle  attivita'
          concernenti gli impieghi pacifici dell'energia nucleare, la
          gestione e la sistemazione dei rifiuti  radioattivi  e  dei
          materiali  nucleari  provenienti   sia   da   impianti   di
          produzione di elettricita'  sia  da  attivita'  mediche  ed
          industriali, la protezione  dalle  radiazioni,  nonche'  le
          funzioni  e  i  compiti  di  vigilanza  sulla  costruzione,
          l'esercizio  e  la  salvaguardia  degli  impianti   e   dei
          materiali nucleari, comprese le loro  infrastrutture  e  la
          logistica. 
              2. L'Agenzia e' composta dalle  strutture  dell'attuale
          Dipartimento nucleare, rischio  tecnologico  e  industriale
          dell'ISPRA  e  dalle  risorse  dell'Ente   per   le   nuove
          tecnologie,  l'energia  e  l'ambiente  (ENEA),  attualmente
          preposte alle attivita' di competenza dell'Agenzia  che  le
          verranno associate. 
              3. L'Agenzia svolge le funzioni di cui al comma 1 senza
          nuovi o maggiori oneri ne' minori entrate  a  carico  della
          finanza  pubblica  e  nel  limite  delle   risorse   umane,
          strumentali  e  finanziarie  disponibili   a   legislazione
          vigente di cui al comma 17. 
              4. L'Agenzia vigila sulla sicurezza  nucleare  e  sulla
          radioprotezione nel rispetto delle norme e delle  procedure
          vigenti a livello nazionale, comunitario e  internazionale,
          applicando le  migliori  efficaci  ed  efficienti  tecniche
          disponibili,  nell'ambito  di  priorita'  e  indirizzi   di
          politica energetica nazionale e nel  rispetto  del  diritto
          alla salute e all'ambiente ed in ossequio  ai  principi  di
          precauzione suggeriti dagli organismi comunitari. L'Agenzia
          presenta annualmente  al  Parlamento  una  relazione  sulla
          sicurezza nucleare. L'Agenzia mantiene e sviluppa relazioni
          con  le  analoghe  agenzie  di  altri  Paesi   e   con   le
          organizzazioni europee e internazionali d'interesse per  lo
          svolgimento dei compiti e delle funzioni  assegnati,  anche
          concludendo accordi di collaborazione. 
              5.   L'Agenzia   e'   la   sola   autorita'   nazionale
          responsabile   per   la    sicurezza    nucleare    e    la
          radioprotezione. In particolare: 
                a) le autorizzazioni  rilasciate  da  amministrazioni
          pubbliche in riferimento alle attivita' di cui al  comma  1
          sono  soggette  al   preventivo   parere   obbligatorio   e
          vincolante dell'Agenzia; 
                b) l'Agenzia ha la responsabilita'  del  controllo  e
          della  verifica  ambientale  sulla  gestione  dei   rifiuti
          radioattivi; 
                c) l'Agenzia svolge ispezioni sugli impianti nucleari
          nazionali e loro infrastrutture, al fine di assicurare  che
          le attivita' non producano  rischi  per  le  popolazioni  e
          l'ambiente  e  che  le  condizioni   di   esercizio   siano
          rispettate; 
                d) gli ispettori dell'Agenzia,  nell'esercizio  delle
          loro funzioni, sono legittimati ad accedere agli impianti e
          ai documenti e a partecipare alle prove richieste; 
                e) ai fini della verifica  della  sicurezza  e  delle
          garanzie  di  qualita',  l'Agenzia  richiede  ai   soggetti
          responsabili   del   progetto,    della    costruzione    e
          dell'esercizio  degli  impianti  nucleari,  nonche'   delle
          infrastrutture  pertinenziali,  la  trasmissione  di  dati,
          informazioni e documenti; 
                f) l'Agenzia emana e propone regolamenti, standard  e
          procedure  tecniche  e  pubblica   rapporti   sulle   nuove
          tecnologie  e  metodologie,  anche  in   conformita'   alla
          normativa  comunitaria  e  internazionale  in  materia   di
          sicurezza nucleare e di radioprotezione; 
                g)  l'Agenzia  puo'  imporre  prescrizioni  e  misure
          correttive, diffidare i titolari delle autorizzazioni e, in
          caso di inosservanza dei propri provvedimenti, o in caso di
          mancata ottemperanza da parte dei  medesimi  soggetti  alle
          richieste  di  esibizione  di  documenti  ed  accesso  agli
          impianti  o  a  quelle   connesse   all'effettuazione   dei
          controlli, ovvero nel caso  in  cui  le  informazioni  o  i
          documenti acquisiti non siano  veritieri,  irrogare,  salvo
          che il fatto  costituisca  reato,  sanzioni  amministrative
          pecuniarie non inferiori nel minimo a  25.000  euro  e  non
          superiori nel  massimo  a  150  milioni  di  euro,  nonche'
          disporre  la  sospensione  delle  attivita'  di  cui   alle
          autorizzazioni e  proporre  alle  autorita'  competenti  la
          revoca delle autorizzazioni medesime. Alle sanzioni non  si
          applica quanto previsto dall'articolo  16  della  legge  24
          novembre 1981, n.  689,  e  successive  modificazioni.  Gli
          importi delle sanzioni irrogate dall'Agenzia sono  versati,
          per il  funzionamento  dell'Agenzia  stessa,  al  conto  di
          tesoreria unica, ad essa intestato,  da  aprire  presso  la
          tesoreria dello  Stato  ai  sensi  dell'articolo  1,  primo
          comma, della legge  29  ottobre  1984,  n.  720.  L'Agenzia
          comunica annualmente  all'Amministrazione  vigilante  e  al
          Ministero dell'economia e delle finanze gli  importi  delle
          sanzioni  complessivamente  incassati.   Il   finanziamento
          ordinario annuale a carico del bilancio dello Stato di  cui
          ai   commi   17   e   18   del   presente    articolo    e'
          corrispondentemente ridotto per pari importi. L'Agenzia  e'
          tenuta   a   versare,   nel   medesimo   esercizio,   anche
          successivamente   all'avvio    dell'ordinaria    attivita',
          all'entrata del bilancio dello Stato  le  somme  rivenienti
          dal pagamento delle sanzioni da essa incassate ed eccedenti
          l'importo  del  finanziamento  ordinario  annuale  ad  essa
          riconosciuto a legislazione vigente; 
                h) l'Agenzia  informa  il  pubblico  con  trasparenza
          circa gli effetti sulla popolazione e  sull'ambiente  delle
          radiazioni ionizzanti dovuti alle operazioni degli impianti
          nucleari ed all'utilizzo delle tecnologie nucleari, sia  in
          situazioni ordinarie che straordinarie; 
                i) l'Agenzia definisce e controlla le procedure che i
          titolari   dell'autorizzazione   all'esercizio    o    allo
          smantellamento di impianti nucleari  o  alla  detenzione  e
          custodia di materiale radioattivo devono  adottare  per  la
          sistemazione  dei  rifiuti  radioattivi  e  dei   materiali
          nucleari irraggiati e lo smantellamento  degli  impianti  a
          fine   vita   nel   rispetto    dei    migliori    standard
          internazionali,   fissati    dall'Agenzia    internazionale
          dell'energia atomica (AIEA); 
                l) l'Agenzia  ha  il  potere  di  proporre  ad  altre
          istituzioni l'avvio di procedure sanzionatorie. 
              6. Nell'esercizio  delle  proprie  funzioni,  l'Agenzia
          puo' avvalersi, previa la stipula di apposite  convenzioni,
          senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, della
          collaborazione delle agenzie regionali per l'ambiente. 
              7. Per l'esercizio delle attivita' connesse ai  compiti
          ed alle funzioni dell'Agenzia,  gli  esercenti  interessati
          sono  tenuti  al  versamento   di   un   corrispettivo   da
          determinare, sulla base dei costi effettivamente  sostenuti
          per l'effettuazione dei servizi, con decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze, di concerto con il  Ministro
          dello sviluppo economico e con il Ministro dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare, sentito  il  parere
          delle competenti Commissioni parlamentari. 
              8.  L'Agenzia  e'  organo   collegiale   composto   dal
          presidente e da quattro membri. I  componenti  dell'Agenzia
          sono nominati con decreto del Presidente della  Repubblica,
          su proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,
          previa  deliberazione  del  Consiglio  dei   Ministri.   Il
          Presidente del Consiglio dei Ministri designa il presidente
          dell'Agenzia,  due  membri  sono  designati  dal   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  e
          due dal Ministro  dello  sviluppo  economico.  Prima  della
          deliberazione del Consiglio  dei  Ministri,  le  competenti
          Commissioni parlamentari esprimono il loro parere e possono
          procedere  all'audizione  delle  persone  individuate.   In
          nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza
          del parere favorevole espresso dalle predette  Commissioni.
          Il presidente e  i  membri  dell'Agenzia  sono  scelti  tra
          persone  di  indiscusse  moralita'   e   indipendenza,   di
          comprovata professionalita'  ed  elevate  qualificazione  e
          competenza nel settore  della  tecnologia  nucleare,  della
          gestione di impianti tecnologici, della sicurezza nucleare,
          della radioprotezione, della tutela dell'ambiente  e  della
          sicurezza sanitaria. La carica di  componente  dell'Agenzia
          e'  incompatibile  con  incarichi  politici  elettivi,  ne'
          possono  essere  nominati  componenti  coloro  che  abbiano
          interessi di qualunque natura in conflitto con le  funzioni
          dell'Agenzia.   Il   Governo   trasmette   annualmente   al
          Parlamento   una   relazione   sulla   sicurezza   nucleare
          predisposta dall'Agenzia. 
              9. Il  presidente  dell'Agenzia  ha  la  rappresentanza
          legale dell'Agenzia, ne convoca e presiede le riunioni. Per
          la validita' delle riunioni e' richiesta  la  presenza  del
          presidente  e  di   almeno   due   membri.   Le   decisioni
          dell'Agenzia sono prese a maggioranza dei presenti. 
              10.  Sono  organi  dell'Agenzia  il  presidente  e   il
          collegio dei revisori dei conti. Il direttore  generale  e'
          nominato  collegialmente  dall'Agenzia  all'unanimita'  dei
          suoi   componenti   e   svolge   funzioni   di   direzione,
          coordinamento e controllo della struttura. Il collegio  dei
          revisori dei conti, nominato dal Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, e' composto da tre componenti effettivi,  di
          cui uno con funzioni di presidente scelto tra dirigenti del
          Dipartimento della  Ragioneria  generale  dello  Stato  del
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,   e   da   due
          componenti supplenti. Il collegio dei  revisori  dei  conti
          vigila, ai sensi  dell'articolo  2403  del  codice  civile,
          sull'osservanza delle leggi e verifica la regolarita' della
          gestione. 
              11. I compensi spettanti ai componenti  dell'Agenzia  e
          dei suoi organi sono determinati con decreto del Presidente
          del Consiglio dei Ministri, di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia   e   delle   finanze,   con   il    Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  e
          con il Ministro dello sviluppo economico. Con  il  medesimo
          decreto  e'  definita   e   individuata   anche   la   sede
          dell'Agenzia.  Gli  oneri  derivanti  dall'attuazione   del
          presente comma sono coperti con  le  risorse  dell'ISPRA  e
          dell'ENEA allo stato disponibili ai sensi del comma 18. 
              12. Gli organi dell'Agenzia e i suoi componenti  durano
          in carica sette anni. 
              13.  A  pena  di  decadenza  il  presidente,  i  membri
          dell'Agenzia  e   il   direttore   generale   non   possono
          esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attivita'
          professionale o  di  consulenza,  essere  amministratori  o
          dipendenti di soggetti pubblici  o  privati  ne'  ricoprire
          altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli
          incarichi  elettivi  o  di   rappresentanza   nei   partiti
          politici, ne' avere interessi  diretti  o  indiretti  nelle
          imprese  operanti   nel   settore.   I   dipendenti   delle
          amministrazioni pubbliche sono collocati fuori ruolo  o  in
          aspettativa, in  ogni  caso  senza  assegni,  per  l'intera
          durata dell'incarico. 
              14.   Per   almeno   dodici   mesi   dalla   cessazione
          dell'incarico, il presidente, i membri  dell'Agenzia  e  il
          direttore generale non possono intrattenere, direttamente o
          indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o
          di  impiego  con  le  imprese  operanti  nel   settore   di
          competenza, ne' con le relative associazioni. La violazione
          di tale divieto e' punita, salvo che il  fatto  costituisca
          reato, con una sanzione amministrativa pecuniaria  pari  ad
          un'annualita'  dell'importo  del  corrispettivo  percepito.
          All'imprenditore che abbia violato tale divieto si  applica
          la sanzione amministrativa pecuniaria  pari  allo  0,5  per
          cento del fatturato  e,  comunque,  non  inferiore  a  euro
          150.000 e non superiore a euro 10 milioni, e, nei casi piu'
          gravi  o  quando  il  comportamento  illecito   sia   stato
          reiterato, la  revoca  dell'atto  autorizzativo.  I  limiti
          massimo e minimo di tali sanzioni sono  rivalutati  secondo
          il tasso di variazione  annuo  dell'indice  dei  prezzi  al
          consumo per le famiglie  di  operai  e  impiegati  rilevato
          dall'ISTAT. 
              15. Entro tre mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore
          della  presente  legge,  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei   Ministri,   su   proposta   del   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  e
          del Ministro dello sviluppo economico, di concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la
          pubblica amministrazione e l'innovazione, e'  approvato  lo
          statuto  dell'Agenzia,  che  stabilisce   i   criteri   per
          l'organizzazione, il funzionamento, la  regolamentazione  e
          la  vigilanza  della  stessa  in   funzione   dei   compiti
          istituzionali definiti dalla legge. 
              16. Entro tre mesi dalla data di emanazione del decreto
          di cui al comma 15 e secondo i criteri da  esso  stabiliti,
          con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  su
          proposta del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare, di concerto con  il  Ministro  dello
          sviluppo economico, con il Ministro dell'economia  e  delle
          finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e
          l'innovazione, e' approvato il  regolamento  che  definisce
          l'organizzazione e il funzionamento interni dell'Agenzia. 
              17. Con decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del  territorio  e  del  mare  sono  individuate  le
          risorse  di  personale   dell'organico   del   Dipartimento
          nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'ISPRA, che
          verranno trasferite all'Agenzia nel limite  di  50  unita'.
          Con decreto del  Ministro  dello  sviluppo  economico  sono
          individuate le risorse di personale dell'organico dell'ENEA
          e di sue  societa'  partecipate,  che  verranno  trasferite
          all'Agenzia nel limite di 50 unita'. Il personale  conserva
          il trattamento giuridico ed economico in godimento all'atto
          del trasferimento. Con decreto del Ministro dell'economia e
          delle finanze, di concerto con il Ministro per la  pubblica
          amministrazione e l'innovazione, il Ministro  dell'ambiente
          e della tutela del territorio e  del  mare  e  il  Ministro
          dello sviluppo economico, sono  trasferite  all'Agenzia  le
          risorse  finanziarie,   attualmente   in   dotazione   alle
          amministrazioni cedenti, necessarie  alla  copertura  degli
          oneri  derivanti  dall'attuazione   del   presente   comma,
          assicurando in ogni caso l'invarianza della spesa  mediante
          corrispondente riduzione delle autorizzazioni di  spesa  di
          cui al comma 18. Con lo stesso decreto  sono  apportate  le
          corrispondenti riduzioni  della  dotazione  organica  delle
          amministrazioni cedenti. 
              18.  Nelle  more  dell'avvio  dell'ordinaria  attivita'
          dell'Agenzia  e  del  conseguente  afflusso  delle  risorse
          derivanti dai  diritti  che  l'Agenzia  e'  autorizzata  ad
          applicare e introitare in relazione alle prestazioni di cui
          al  comma  5,  agli   oneri   relativi   al   funzionamento
          dell'Agenzia, determinati in 500.000 euro per l'anno 2009 e
          in 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2010 e  2011,  si
          provvede, quanto a 250.000 euro per l'anno 2009 e a 750.000
          euro  per  ciascuno  degli  anni  2010  e  2011,   mediante
          corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  di
          cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
          n. 300,  e  successive  modificazioni,  come  rideterminata
          dalla Tabella C allegata alla legge 22  dicembre  2008,  n.
          203, e, quanto a 250.000 euro per l'anno 2009 e  a  750.000
          euro  per  ciascuno  degli  anni  2010  e  2011,   mediante
          corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  di
          cui alla legge 25 agosto 1991, n. 282,  come  rideterminata
          dalla Tabella C allegata alla legge 22  dicembre  2008,  n.
          203. 
              19.   Per   l'amministrazione   e    la    contabilita'
          dell'Agenzia si applicano le disposizioni  del  regolamento
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  27
          febbraio 2003, n. 97. I  bilanci  preventivi,  le  relative
          variazioni e i conti consuntivi sono trasmessi al Ministero
          dell'economia e delle finanze. Il rendiconto della gestione
          finanziaria e'  approvato  entro  il  30  aprile  dell'anno
          successivo ed e' soggetto  al  controllo  della  Corte  dei
          conti.  Il  bilancio  preventivo  e  il  rendiconto   della
          gestione  finanziaria  sono   pubblicati   nella   Gazzetta
          Ufficiale. 
              20. Fino alla data di pubblicazione del regolamento  di
          cui al comma 16, le funzioni trasferite all'Agenzia per  la
          sicurezza  nucleare  per  effetto  del  presente   articolo
          continuano ad essere esercitate dal Dipartimento  nucleare,
          rischio  tecnologico  e  industriale  dell'Agenzia  per  la
          protezione dell'ambiente  e  per  i  servizi  tecnici  gia'
          disciplinata dall'articolo 38 del  decreto  legislativo  30
          luglio  1999,  n.  300,  e  successive   modificazioni,   o
          dall'articolazione organizzativa dell'ISPRA  nel  frattempo
          eventualmente   individuata   con   il   decreto   di   cui
          all'articolo 28, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008,
          n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
          2008, n. 133. Sono  fatti  salvi  gli  atti  adottati  e  i
          procedimenti avviati o conclusi dallo stesso Dipartimento o
          dall'articolazione di cui al precedente periodo  sino  alla
          medesima data. 
              21. L'Agenzia puo' essere sciolta per gravi e  motivate
          ragioni,  inerenti  al  suo  corretto  funzionamento  e  al
          perseguimento dei suoi fini istituzionali, con decreto  del
          Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri,  di  concerto  con   i   Ministri
          dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  e
          dello sviluppo economico. In tale ipotesi, con decreto  del
          Presidente del  Consiglio  dei  Ministri,  e'  nominato  un
          commissario straordinario, per un periodo non  superiore  a
          diciotto mesi, che esercita le funzioni  del  presidente  e
          dei membri dell'Agenzia, eventualmente  coadiuvato  da  due
          vice commissari. 
              22.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.». 
              - Si riporta il testo del  comma  847  dell'articolo  1
          della legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante  «Disposizioni
          per la formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello
          Stato (legge finanziaria 2007): 
              «847. In attesa della riforma  delle  misure  a  favore
          dell'innovazione industriale, e' istituito il Fondo per  la
          finanza d'impresa, al quale sono conferite le  risorse  del
          Fondo di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997,  n.
          266, del Fondo di cui  all'articolo  4,  comma  106,  della
          legge 24 dicembre 2003,  n.  350,  che  vengono  soppressi,
          nonche' le risorse destinate  all'attuazione  dell'articolo
          106 della legge 23 dicembre  2000,  n.  388,  e  successive
          modificazioni, e dell'articolo 1, comma 222, della legge 30
          dicembre 2004, n. 311. Al Fondo e'  altresi'  conferita  la
          somma di 50 milioni di euro per l'anno 2007, di 100 milioni
          di euro per l'anno 2008 e di 150 milioni di euro per l'anno
          2009. Il Fondo opera con  interventi  mirati  a  facilitare
          operazioni di concessione di garanzie su finanziamenti e di
          partecipazione al capitale di rischio delle  imprese  anche
          tramite  banche  o  societa'  finanziarie  sottoposte  alla
          vigilanza  della  Banca  d'Italia  e  la  partecipazione  a
          operazioni   di   finanza   strutturata,   anche    tramite
          sottoscrizione   di   fondi   di    investimento    chiusi,
          privilegiando  gli  interventi  di  sistema  in  grado   di
          attivare ulteriori risorse finanziarie pubbliche e  private
          in coerenza  con  la  normativa  nazionale  in  materia  di
          intermediazione   finanziaria.   Con    riferimento    alle
          operazioni di partecipazione al  capitale  di  rischio  gli
          interventi  del  Fondo  per  la  finanza  di  impresa  sono
          prioritariamente destinati al finanziamento di programmi di
          investimento per la  nascita  ed  il  consolidamento  delle
          imprese  operanti  in  comparti  di  attivita'  ad  elevato
          contenuto tecnologico, al rafforzamento patrimoniale  delle
          piccole   e   medie   imprese   localizzate   nelle    aree
          dell'obiettivo 1 e dell'obiettivo 2 di cui  al  regolamento
          (CE) n.  1260/1999  del  Consiglio,  del  21  giugno  1999,
          nonche' a programmi di sviluppo posti in essere da  piccole
          e medie imprese e  per  sostenere  la  creazione  di  nuove
          imprese femminili ed il consolidamento aziendale di piccole
          e medie imprese femminili.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1  della  legge  24
          dicembre 1985, n. 808 recante «Interventi per lo sviluppo e
          l'accrescimento di competitivita' delle industrie  operanti
          nel settore aeronautico»: 
              «Art. 1 (Finalita' e beneficiari degli  interventi).  -
          Ai   fini   di   promuovere   lo    sviluppo    tecnologico
          dell'industria aeronautica, di consolidare ed  aumentare  i
          livelli di occupazione e di perseguire  il  saldo  positivo
          della bilancia dei pagamenti del settore, sono  autorizzati
          gli interventi di cui alla presente legge in relazione alla
          partecipazione di imprese nazionali a programmi industriali
          aeronautici in collaborazione internazionale. 
              Ai  sensi  della  presente   legge   sono   considerati
          preminenti  i  programmi  che  comportino  per  l'industria
          italiana: 
                1)   l'accrescimento    dell'autonomia    tecnologica
          dell'industria; 
                2)  l'ampliamento  dell'occupazione  qualificata  con
          particolare riferimento alle aree meridionali del Paese; 
                3)  l'accrescimento  di   competitivita'   in   campo
          internazionale; 
                4) l'accrescimento della capacita' di  collaborazione
          con  tutti  i  Paesi  incoraggiando,  in  particolare,   lo
          sviluppo di nuove intese sul piano produttivo e tecnologico
          tra le imprese nell'ambito della CEE; 
                5) l'accrescimento,  per  i  nuovi  programmi,  delle
          quote di produzione civile rispetto a quelle militari delle
          imprese nazionali. 
              Possono accedere ai benefici della  presente  legge  le
          imprese   la   cui   attivita'   principale   riguarda   la
          costruzione,  trasformazione  e  revisione  di  aeromobili,
          motori, equipaggiamenti e materiali aeronautici nonche'  di
          parti degli stessi.». 
              - Si riporta il testo del  comma  100  dell'articolo  2
          della legge 23 dicembre 1996, n.  662  recante  «Misure  di
          razionalizzazione della finanza pubblica»: 
              «100. Nell'ambito delle risorse di  cui  al  comma  99,
          escluse  quelle  derivanti  dalla  riprogrammazione   delle
          risorse di cui ai commi 96 e 97, il CIPE puo' destinare: 
                a) una somma fino ad un massimo di  400  miliardi  di
          lire  per  il  finanziamento  di  un  fondo   di   garanzia
          costituito presso il Mediocredito Centrale Spa  allo  scopo
          di  assicurare  una  parziale  assicurazione   ai   crediti
          concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e
          medie imprese; 
                b) una somma fino ad un massimo di  100  miliardi  di
          lire per l'integrazione  del  Fondo  centrale  di  garanzia
          istituito presso l'Artigiancassa Spa dalla legge 14 ottobre
          1964, n. 1068. Nell'ambito delle risorse che si  renderanno
          disponibili per interventi nelle aree depresse,  sui  fondi
          della manovra finanziaria per  il  triennio  1997-1999,  il
          CIPE destina una somma fino  ad  un  massimo  di  lire  600
          miliardi nel triennio 1997-1999 per il finanziamento  degli
          interventi di cui all'articolo 1 della legge del 23 gennaio
          1992, n. 32, e di lire 300 miliardi nel triennio  1997-1999
          per il finanziamento degli interventi di  cui  all'articolo
          17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67.». 
              - Si riporta il testo  del  comma  3  dell'articolo  45
          della legge 23 dicembre 1998, n.  448  recante»  Misure  di
          finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo»: 
              «3. Nell'ambito delle misure di sostegno  all'emittenza
          previste dall'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993,
          n. 323,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  27
          ottobre 1993, n. 422,  ed  anche  al  fine  di  incentivare
          l'adeguamento degli impianti in base al piano nazionale  di
          assegnazione  delle  frequenze   per   la   radiodiffusione
          televisiva approvato dall'Autorita' per le  garanzie  nelle
          comunicazioni il 30 ottobre 1998, e' stanziata la somma  di
          lire 24 miliardi per l'anno 1999. Detta  somma  e'  erogata
          entro il 30 giugno di ciascuno degli anni del triennio  dal
          Ministero delle  comunicazioni  alle  emittenti  televisive
          locali titolari di concessione che siano state ammesse alle
          provvidenze di cui all'articolo 7 del citato  decreto-legge
          n. 323 del 1993 ed ai sensi  del  regolamento  emanato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre  1996,
          n. 680,  in  base  ad  apposito  regolamento  adottato  dal
          Ministro delle comunicazioni di concerto  con  il  Ministro
          del tesoro, del bilancio e della programmazione  economica,
          sentite le competenti  Commissioni  parlamentari.  Per  una
          quota degli oneri recati dal presente comma, pari a lire  5
          miliardi nel 1999  ed  a  lire  2  miliardi  nel  2000,  si
          provvede con quota parte delle maggiori  entrate  derivanti
          dall'attuazione dell'articolo 8.». 
              - Si riporta il testo del  comma  18  dell'articolo  52
          della  legge   28   dicembre   20001,   n.   448,   recante
          «Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)»: 
              «18. Il finanziamento annuale di cui  all'articolo  27,
          comma 10, sesto periodo, della legge 23 dicembre  1999,  n.
          488,  e  successive  modificazioni,  e'   incrementato,   a
          decorrere dal 2002, di un importo pari a 20 milioni di euro
          in ragione di anno. La previsione di cui all'articolo  145,
          comma 19, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n.
          388, si estende agli esercizi finanziari 1999 e 2000. Delle
          misure  di  sostegno  di  cui  al  presente  comma  possono
          beneficiare, a decorrere dall'anno 2002, anche le emittenti
          radiofoniche locali legittimamente esercenti alla  data  di
          entrata  in  vigore  della  presente  legge,  nella  misura
          complessivamente non superiore ad un decimo  dell'ammontare
          globale  dei  contributi  stanziati.  Per   queste   ultime
          emittenti, con decreto del Ministro delle comunicazioni, di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da
          emanare entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge, vengono stabiliti le modalita'
          e i criteri di attribuzione ed erogazione.». 
              - Si riporta il testo del  comma  238  dell'articolo  2
          della legge 23 dicembre 2009, n. 191 recante  «Disposizioni
          per la formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello
          Stato (legge  finanziaria  2010)»,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «238. Agli oneri derivanti  dall'attuazione  del  comma
          237 si provvede  con  le  disponibilita'  conseguenti  alle
          revoche  totali  o  parziali  delle  agevolazioni  di   cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992,
          n. 415,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  19
          dicembre 1992, n. 488, e successive modificazioni, al netto
          delle risorse necessarie per far fronte agli  impegni  gia'
          assunti per avvenuta sottoscrizione di atti convenzionali e
          compatibilmente con gli effetti stimati in ciascun anno  in
          termini di indebitamento netto.». 
              - Si riporta il testo del comma  40  dell'articolo  145
          della legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante  »Disposizioni
          per la formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello
          Stato (legge finanziaria 2001)»: 
              «40. E' istituito un fondo di  lire  1,5  miliardi  nel
          2001 e 5.164.589,99 euro a decorrere dall'anno 2002, per la
          promozione di trasporti marittimi sicuri, anche mediante il
          finanziamento di studi e ricerche.  A  tale  fine,  per  la
          razionalizzazione degli interventi previsti  ai  sensi  del
          presente   comma   e   per    la    valorizzazione    delle
          professionalita'  connesse  con  l'utilizzo  delle  risorse
          nautiche, negli anni successivi le risorse  del  fondo,  in
          misura non  inferiore  all'80  per  cento  delle  dotazioni
          complessive per ciascun anno, sono destinate  a  misure  di
          sostegno e incentivazione  per  incentivazione  per  l'alta
          formazione professionale tramite l'istituzione di un  forum
          permanente  realizzato  da  una  o  piu'   ONLUS   per   la
          professionalita'  nautica  partecipate   da   istituti   di
          istruzione universitaria o convenzionate  con  gli  stessi.
          Tali misure, in una percentuale non  superiore  al  50  per
          cento,  possono  essere  destinate  dai  citati  enti  alla
          realizzazione, tramite il recupero  di  beni  pubblici,  di
          idonee   infrastrutture.   Con   decreto    del    Ministro
          dell'economia e delle finanze sono stabilite  le  modalita'
          di attuazione delle disposizioni del presente comma.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 4 e 5 del  decreto
          legislativo 20 marzo 2010, n. 53, recante «Attuazione della
          direttiva 2007/66/CE che modifica le direttive 89/665/CEE e
          92/13/CEE   per   quanto    riguarda    il    miglioramento
          dell'efficacia  delle  procedure  di  ricorso  in   materia
          d'aggiudicazione degli appalti pubblici»: 
              «Art. 4 (Misure di incentivazione dell'accordo  bonario
          - articolo  44,  comma  3,  lettera  m),  n.  1,  legge  n.
          88/2009). - 1. All'articolo 240 del decreto legislativo  n.
          163 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a) dopo la rubrica dell'articolo,  nelle  indicazioni
          tra parentesi, dopo  le  parole:  "decreto  del  Presidente
          della Repubblica n. 554/1999", sono aggiunte  le  seguenti:
          "; articolo 44, comma  3,  lettera  m),  n.  1),  legge  n.
          88/2009"; 
                b) al comma 5  le  parole:  "apposizione  dell'ultima
          delle riserve  di  cui  al  comma"  sono  sostituite  dalle
          seguenti: "costituzione della commissione»; 
                c) dopo il comma 9 e' inserito il seguente: 
              "9-bis. Il  terzo  componente  assume  le  funzioni  di
          presidente della commissione ed e' nominato, in ogni  caso,
          tra  i  magistrati  amministrativi  o  contabili,  tra  gli
          avvocati dello Stato o i componenti del Consiglio superiore
          dei lavori pubblici, tra i dirigenti di prima fascia  delle
          amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,  comma  2,
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che  abbiano
          svolto le funzioni dirigenziali  per  almeno  cinque  anni,
          ovvero tra avvocati e tecnici in possesso  del  diploma  di
          laurea  in  ingegneria   ed   architettura,   iscritti   ai
          rispettivi ordini professionali in possesso  dei  requisiti
          richiesti dall'articolo 241,  comma  5,  per  la  nomina  a
          presidente del collegio arbitrale."; 
                d) al comma 10, le parole: "del 50%" sono  sostituite
          dalle seguenti: "di un terzo"; 
                e) il comma  16  e'  sostituito  dal  seguente:  "16.
          Possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario  in
          caso  di  fallimento  del  tentativo  di  accordo  bonario,
          risultante dal rifiuto espresso della proposta da parte dei
          soggetti di cui al comma 12, nonche'  in  caso  di  inutile
          decorso dei termini di cui al comma 12 e al comma 13".». 
              «Art. 5 (Disposizioni razionalizzatrici  dell'arbitrato
          - articolo 44, comma 3, lettera m),  numeri  2,  3,  4,  5,
          legge n.  88/2009).  -  1.  All'articolo  241  del  decreto
          legislativo n. 163 del  2006  sono  apportate  le  seguenti
          modificazioni: 
                a) dopo la rubrica dell'articolo,  nelle  indicazioni
          tra parentesi, dopo le parole: "legge  n.  266/2005",  sono
          aggiunte le seguenti: "; articolo 44, comma 2, lettera  m),
          n. 2, 3), 4) e 5), legge n. 88/2009"; 
                b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
              "1-bis. La  stazione  appaltante  indica  nel  bando  o
          nell'avviso con cui indice la gara ovvero, per le procedure
          senza bando, nell'invito,  se  il  contratto  conterra',  o
          meno, la  clausola  compromissoria.  L'aggiudicatario  puo'
          ricusare la clausola compromissoria, che in tale  caso  non
          e' inserita  nel  contratto,  comunicandolo  alla  stazione
          appaltante   entro   venti    giorni    dalla    conoscenza
          dell'aggiudicazione.   E'   vietato   in   ogni   caso   il
          compromesso."; 
                c) al comma 5, sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti
          parole: ", muniti di precipui requisiti di indipendenza,  e
          comunque tra coloro  che  nell'ultimo  triennio  non  hanno
          esercitato le funzioni di arbitro di parte o  di  difensore
          in giudizi arbitrali disciplinati dal presente articolo, ad
          eccezione delle ipotesi in  cui  l'esercizio  della  difesa
          costituisca adempimento di dovere d'ufficio  del  difensore
          dipendente pubblico. La nomina del presidente del  collegio
          effettuata in violazione del presente articolo determina la
          nullita' del lodo ai sensi dell'articolo 829, primo  comma,
          n. 3, del codice di procedura civile"; 
                d) al comma 6 sono aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
          parole: ", anche ai sensi dell'articolo 240"; 
                e) il comma 9 e' sostituito dal seguente: 
              "9. Il lodo si ha per pronunciato  con  la  sua  ultima
          sottoscrizione e  diviene  efficace  con  il  suo  deposito
          presso la camera arbitrale per i contratti pubblici.  Entro
          quindici giorni dalla pronuncia del lodo va corrisposta,  a
          cura degli arbitri e a carico delle parti  una  somma  pari
          all'uno per mille del valore della  relativa  controversia.
          Detto importo e' direttamente versato all'Autorita'."; 
                f) il comma 10 e' sostituito dal seguente: 
              "10.  Il  deposito  del  lodo   effettuato   ai   sensi
          dell'articolo  825  del  codice  di  procedura  civile   e'
          preceduto dal suo deposito presso la camera arbitrale per i
          contratti pubblici. Il deposito del lodo presso  la  camera
          arbitrale e' effettuato, a cura del collegio arbitrale,  in
          tanti originali quante sono le parti, oltre a  uno  per  il
          fascicolo d'ufficio. Su richiesta di  parte  il  rispettivo
          originale e'  restituito,  con  attestazione  dell'avvenuto
          deposito, ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 825
          del codice di procedura civile."; 
                g) il comma 11 e' abrogato; 
                h)  al  comma   12   sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
                  1) il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Il
          collegio arbitrale determina nel lodo definitivo ovvero con
          separata  ordinanza  il  valore  della  controversia  e  il
          compenso degli arbitri con i criteri stabiliti dal  decreto
          del Ministro dei lavori pubblici 2 dicembre 2000, n. 398, e
          applica le tariffe fissate in detto decreto."; 
                  2) dopo il terzo periodo e' inserito  il  seguente:
          "Il  compenso  per  il  collegio   arbitrale,   comprensivo
          dell'eventuale  compenso  per  il  segretario,   non   puo'
          comunque  superare  l'importo  di   100   mila   euro,   da
          rivalutarsi  ogni  tre  anni  con  decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze, di concerto con il  Ministro
          delle infrastrutture e dei trasporti."; 
                  3) l'ultimo periodo  e'  sostituito  dal  seguente:
          "L'ordinanza di liquidazione del  compenso  e  delle  spese
          arbitrali, nonche'  del  compenso  e  delle  spese  per  la
          consulenza tecnica, costituisce titolo per l'ingiunzione di
          cui all'articolo 633 del codice di procedura civile."; 
                i) dopo il comma 12 e' inserito il seguente: 
              "12-bis.  Salvo  quanto  previsto   dall'articolo   92,
          secondo comma, del codice di procedura civile, il  collegio
          arbitrale, se accoglie parzialmente la domanda, compensa le
          spese del giudizio in proporzione al rapporto tra il valore
          della domanda e quello dell'accoglimento."; 
                l) il comma 13 e' sostituito dal seguente: 
              "13. Il compenso del consulente tecnico e di ogni altro
          ausiliario nominato dal collegio  arbitrale  e'  liquidato,
          dallo stesso collegio, ai sensi degli articoli da 49a58 del
          testo unico delle disposizioni legislative e  regolamentari
          in materia di spese di giustizia, di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.  115,  nella
          misura  derivante  dall'applicazione  delle   tabelle   ivi
          previste."; 
                m) dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti: 
              "15-bis. Il lodo e' impugnabile, oltre che  per  motivi
          di nullita', anche per violazione delle regole  di  diritto
          relative al merito della  controversia.  L'impugnazione  e'
          proposta nel termine di novanta giorni dalla  notificazione
          del lodo e non e'  piu'  proponibile  dopo  il  decorso  di
          centoottanta giorni dalla data del deposito del lodo presso
          la Camera arbitrale. 
              15-ter. Su istanza di parte  la  Corte  d'appello  puo'
          sospendere,  con  ordinanza,  l'efficacia  del   lodo,   se
          ricorrono gravi e fondati motivi. Si applica l'articolo 351
          del codice di procedura civile. Quando sospende l'efficacia
          del  lodo,  o  ne  conferma  la  sospensione  disposta  dal
          presidente, il collegio  verifica  se  il  giudizio  e'  in
          condizione di essere definito. In tal caso, fatte precisare
          le conclusioni, ordina la discussione  orale  nella  stessa
          udienza o camera di consiglio, ovvero  in  una  udienza  da
          tenersi entro novanta giorni dall'ordinanza di sospensione;
          all'udienza  pronunzia  sentenza  a   norma   dell'articolo
          281-sexies del  codice  di  procedura  civile.  Se  ritiene
          indispensabili incombenti istruttori, il collegio  provvede
          su di essi con la stessa  ordinanza  di  sospensione  e  ne
          ordina l'assunzione in una udienza successiva di non  oltre
          novanta  giorni;  quindi  provvede  ai  sensi  dei  periodi
          precedenti.". 
              2. All'articolo 243 del decreto legislativo n. 163  del
          2006 sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a) dopo la rubrica dell'articolo,  nelle  indicazioni
          tra parentesi, dopo le parole: "legge  n.  266/2005",  sono
          aggiunte le seguenti: "; articolo 44, comma 2, lettera  m),
          n. 4), legge n. 88/2009)"; 
                b) al comma 5  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
          periodo: "Si applicano le disposizioni di cui  all'articolo
          241, comma 12, secondo, terzo, quarto e quinto periodo."; 
                c) al comma 7 le parole: «nomina il segretario»  sono
          sostituite  dalle  seguenti:  "nomina,  se  necessario,  il
          segretario"; 
                d) al comma 9 sono aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
          parole: ", con i criteri di  cui  all'articolo  241,  comma
          13".». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 15 del gia'  citato
          decreto legislativo 20 marzo 2010, n. 53,  come  modificato
          dalla presente legge: 
              «Art. 15 (Abrogazioni, norme di coordinamento  e  norme
          transitorie - articolo 44, comma 3, lettera c), e comma  4,
          legge n. 88/2009). - 1. Salvo quanto previsto dal comma  4,
          e'  abrogato  l'articolo  20,  commi   8   e   8-bis,   del
          decreto-legge 29 novembre 2008,  n.  185,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;l'articolo
          11, commi 10, 10-bis e 10-ter, del decreto  legislativo  n.
          163 del 2006, cosi' come  modificato  dall'articolo  1,  si
          applica anche ai  contratti  di  cui  all'articolo  20  del
          citato decreto-legge n. 185 del 2008,  se  l'aggiudicazione
          definitiva sia successiva alla data di  entrata  in  vigore
          del presente decreto. 
              2. All'articolo 23-bis della legge 6 dicembre 1971,  n.
          1034,  e  successive  modificazioni,  sono   apportate   le
          seguenti modificazioni: 
                a) sono soppresse le lettere a) e c) del comma 1; 
                b) la lettera b) del  comma  1  e'  sostituita  dalla
          seguente: "b) i provvedimenti relativi  alle  procedure  di
          occupazione e di espropriazione delle aree  destinate  alla
          realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilita';". 
              3. All'articolo 13, comma 6-bis, del testo unico  delle
          disposizioni legislative  e  regolamentari  in  materia  di
          spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente  della
          Repubblica 30 maggio  2002,  n.  115,  le  parole:  «per  i
          predetti ricorsi  in  materia  di  affidamento  di  lavori,
          servizi e forniture» sono sostituite dalle seguenti: "per i
          ricorsi in materia di procedure di affidamento  di  lavori,
          servizi  e  forniture,  ivi  compresi  quelli  per   motivi
          aggiunti e quelli incidentali contenenti domande nuove". 
              4. Resta ferma la disciplina di  cui  all'articolo  20,
          comma 8,  del  decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
          n. 2, limitatamente agli  interventi  previsti  nel  citato
          articolo 20, per  i  quali  siano  gia'  stati  nominati  i
          relativi commissari o vengano nominati entro novanta giorni
          dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
              5. E' abrogato l'articolo 3, commi 19,  20e  21,  della
          legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
              6. (Abrogato).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2  della  legge  31
          dicembre 2009, n. 196  recante  «Legge  di  contabilita'  e
          finanza pubblica»: 
              «Art.  2  (Delega  al  Governo  per  l'adeguamento  dei
          sistemi contabili). - 1. Per  consentire  il  perseguimento
          degli obiettivi  di  cui  all'articolo  1,  il  Governo  e'
          delegato ad adottare, entro un anno dalla data  di  entrata
          in  vigore  della  presente  legge,  uno  o  piu'   decreti
          legislativi per l'armonizzazione dei  sistemi  contabili  e
          degli schemi di bilancio delle  amministrazioni  pubbliche,
          ad esclusione delle regioni e  degli  enti  locali,  e  dei
          relativi  termini  di  presentazione  e  approvazione,   in
          funzione  delle  esigenze  di  programmazione,  gestione  e
          rendicontazione della finanza pubblica.  I  sistemi  e  gli
          schemi di cui al primo periodo sono raccordabili con quelli
          adottati in ambito europeo ai fini della  procedura  per  i
          disavanzi eccessivi. 
              2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati
          nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: 
                a) adozione di regole  contabili  uniformi  e  di  un
          comune piano dei conti integrato al fine di  consentire  il
          consolidamento e il monitoraggio  in  fase  di  previsione,
          gestione e rendicontazione dei conti delle  amministrazioni
          pubbliche; 
                b)   definizione   di   una   tassonomia    per    la
          riclassificazione dei dati contabili e di bilancio  per  le
          amministrazioni pubbliche tenute al regime di  contabilita'
          civilistica, ai fini del raccordo con le  regole  contabili
          uniformi di cui alla lettera a); 
                c) adozione di comuni schemi di  bilancio  articolati
          in missioni e programmi  coerenti  con  la  classificazione
          economica   e   funzionale   individuata   dagli   appositi
          regolamenti comunitari in materia di contabilita' nazionale
          e  relativi  conti  satellite,  al  fine  di  rendere  piu'
          trasparenti e significative le  voci  di  bilancio  dirette
          all'attuazione delle politiche pubbliche, e adozione di  un
          sistema unico di  codifica  dei  singoli  provvedimenti  di
          spesa correlati alle voci di spesa riportate nei bilanci; 
                d) affiancamento, ai fini conoscitivi, al sistema  di
          contabilita' finanziaria di  un  sistema  e  di  schemi  di
          contabilita'  economico-patrimoniale  che  si  ispirino   a
          comuni criteri di contabilizzazione; 
                e)  adozione  di  un   bilancio   consolidato   delle
          amministrazioni pubbliche con le proprie aziende,  societa'
          o altri organismi  controllati,  secondo  uno  schema  tipo
          definito  dal  Ministro  dell'economia  e   delle   finanze
          d'intesa con i Ministri interessati; 
                f)  definizione  di  un  sistema  di  indicatori   di
          risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi  del
          bilancio, costruiti secondo criteri  e  metodologie  comuni
          alle diverse amministrazioni individuati  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri. 
              3. Ai decreti legislativi di cui al comma 1 e' allegato
          un nomenclatore che illustra le definizioni degli  istituti
          contabili e le procedure finanziarie per ciascun comparto o
          tipologia  di  enti,  a  cui  si  conformano   i   relativi
          regolamenti di contabilita'. 
              4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1
          sono trasmessi alla Camera dei deputati e al  Senato  della
          Repubblica affinche' su di  essi  sia  espresso  il  parere
          delle Commissioni parlamentari  competenti  entro  sessanta
          giorni  dalla  trasmissione.  Decorso  tale   termine   per
          l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque
          adottati. Il Governo, qualora non  intenda  conformarsi  ai
          pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le
          proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e  rende
          comunicazioni davanti a  ciascuna  Camera.  Decorsi  trenta
          giorni dalla  data  della  nuova  trasmissione,  i  decreti
          possono comunque essere  adottati  in  via  definitiva  dal
          Governo. I decreti legislativi che comportino  riflessi  di
          ordine finanziario devono essere corredati della  relazione
          tecnica di cui all'articolo 17, comma 3. 
              5.  Ai   fini   della   predisposizione   dei   decreti
          legislativi di cui al comma 1 e'  istituito,  entro  trenta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge, con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, senza oneri a carico della  finanza  pubblica,  il
          comitato per i  principi  contabili  delle  amministrazioni
          pubbliche,  composto   da   ventitre'   componenti,   cosi'
          suddivisi: 
                a) quattro rappresentanti del Ministero dell'economia
          e delle finanze, uno dei quali con funzioni di  presidente,
          e   un   rappresentante   per   ciascuno   dei    Ministeri
          dell'interno,      della      difesa,      dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca, del lavoro, della  salute
          e delle politiche sociali, nonche' un rappresentante  della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
                b)  un  rappresentante  tecnico  dell'amministrazione
          della Camera dei deputati e  uno  dell'amministrazione  del
          Senato   della   Repubblica,   designati   dai   rispettivi
          Presidenti, come invitati permanenti, e  un  rappresentante
          della Corte dei conti; 
                c) un rappresentante dell'ISTAT; 
                d) sette rappresentanti degli enti  territoriali,  di
          cui tre designati dalla  Conferenza  dei  presidenti  delle
          regioni e delle province autonome di Trento e  di  Bolzano,
          uno dei quali per  le  autonomie  speciali,  uno  designato
          dall'Unione delle province d'Italia  (UPI),  uno  designato
          dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), uno
          designato dall'Unione  nazionale  comuni,  comunita',  enti
          montani (UNCEM) e uno designato dalle Assemblee legislative
          regionali e delle province autonome, d'intesa tra  di  loro
          nell'ambito della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea,
          dei Consigli regionali e delle  province  autonome  di  cui
          agli articoli 5, 8 e 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11; 
                e)        tre        esperti        in        materia
          giuridico-contabile-economica. 
              6. Alla legge 5 maggio 2009, n. 42, sono  apportate  le
          seguenti modificazioni: 
                a) all'articolo 2, comma 1, sono aggiunte,  in  fine,
          le seguenti parole:  "nonche'  al  fine  di  armonizzare  i
          sistemi contabili e gli schemi  di  bilancio  dei  medesimi
          enti e i relativi termini di presentazione e  approvazione,
          in funzione delle esigenze di  programmazione,  gestione  e
          rendicontazione della finanza pubblica"; 
                b)  all'articolo  2,  comma  2,  la  lettera  h)   e'
          sostituita dalla seguente: 
                "h) adozione di regole contabili  uniformi  e  di  un
          comune piano dei conti integrato; adozione di comuni schemi
          di bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con
          la classificazione economica e funzionale individuata dagli
          appositi regolamenti comunitari in materia di  contabilita'
          nazionale  e  relativi  conti  satellite;  adozione  di  un
          bilancio consolidato con le  proprie  aziende,  societa'  o
          altri organismi controllali,  secondo  uno  schema  comune;
          affiancamento,  a   fini   conoscitivi,   al   sistema   di
          contabilita' finanziaria di  un  sistema  e  di  schemi  di
          contabilita'  economico-patrimoniale  ispirati   a   comuni
          criteri di contabilizzazione; raccordabilita'  dei  sistemi
          contabili  e  degli   schemi   di   bilancio   degli   enti
          territoriali con quelli adottati in ambito europeo ai  fini
          della procedura per i disavanzi eccessivi;  definizione  di
          una tassonomia per la riclassificazione dei dati  contabili
          e di bilancio per le amministrazioni pubbliche di cui  alla
          presente   legge   tenute   al   regime   di   contabilita'
          civilistica, ai fini del raccordo con le  regole  contabili
          uniformi;  definizione  di  un  sistema  di  indicatori  di
          risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi  del
          bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni ai
          diversi enti territoriali; al fine di dare attuazione  agli
          articoli 9 e 13, individuazione del termine entro il  quale
          regioni ed enti  locali  devono  comunicare  al  Governo  i
          propri bilanci preventivi e consuntivi, come  approvati,  e
          previsione di sanzioni ai sensi dell'articolo 17, comma  1,
          lettera e), in caso di mancato rispetto di tale termine"; 
                c) all'articolo 2,  il  comma  6  e'  sostituito  dal
          seguente: 
              "6. Almeno uno dei decreti legislativi di cui al  comma
          1 e' adottato entro dodici mesi dalla data  di  entrata  in
          vigore della presente legge.  Un  decreto  legislativo,  da
          adottare entro il termine previsto al comma 1 del  presente
          articolo, disciplina la  determinazione  dei  costi  e  dei
          fabbisogni standard sulla base dei livelli essenziali delle
          prestazioni di cui al comma 2 dell'articolo 20. Il  Governo
          trasmette  alle  Camere,  entro  il  30  giugno  2010,  una
          relazione concernente il quadro generale  di  finanziamento
          degli enti territoriali e ipotesi di  definizione  su  base
          quantitativa  della  struttura  fondamentale  dei  rapporti
          finanziari tra lo Stato, le regioni, le  province  autonome
          di Trento e di Bolzano e gli enti locali, con l'indicazione
          delle possibili distribuzioni delle risorse. Tale relazione
          e' comunque trasmessa alle Camere  prima  degli  schemi  di
          decreto   legislativo    concernenti    i    tributi,    le
          compartecipazioni   e   la    perequazione    degli    enti
          territoriali"; 
                d) all'articolo 3, comma 6, terzo  periodo,  dopo  le
          parole:  "l'esercizio  della  delega"  sono   inserite   le
          seguenti: "o successivamente"; 
                e) all'articolo 4, comma 1, primo periodo, le parole:
          "trenta  componenti  e"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
          "trentadue  componenti,  due   dei   quali   rappresentanti
          dell'ISTAT, e, per i restanti trenta componenti,". 
              7. Il comitato  per  i  principi  contabili  agisce  in
          reciproco raccordo con la  Commissione  tecnica  paritetica
          per il federalismo fiscale  di  cui  all'articolo  4  della
          legge 5 maggio  2009,  n.  42,  per  le  attivita'  di  cui
          all'articolo 2, comma 2, lettera h), della  medesima  legge
          con  lo  scambio  di  tutte  le  risultanze  relative  alla
          armonizzazione dei bilanci pubblici. 
              8. Disposizioni correttive ed integrative  dei  decreti
          legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate entro
          tre anni dalla  data  di  entrata  in  vigore  dei  decreti
          medesimi, tenendo anche conto dei  decreti  legislativi  da
          adottare ai sensi degli articoli 40 e 42, nel rispetto  dei
          principi e criteri direttivi  e  con  le  stesse  modalita'
          previsti dal presente articolo.». 
              - Si riporta il testo del  comma  13  dell'articolo  17
          della predetta legge 31 dicembre 2009, n. 196: 
              «13.  Il  Ministro  dell'economia  e   delle   finanze,
          allorche'  riscontri  che  l'attuazione  di   leggi   rechi
          pregiudizio al conseguimento  degli  obiettivi  di  finanza
          pubblica, assume tempestivamente le conseguenti  iniziative
          legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo
          81, quarto comma, della Costituzione. La medesima procedura
          e' applicata in  caso  di  sentenze  definitive  di  organi
          giurisdizionali  e  della  Corte   costituzionale   recanti
          interpretazioni della  normativa  vigente  suscettibili  di
          determinare maggiori oneri, fermo restando quanto  disposto
          in  materia  di  personale  dall'articolo  61  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165.». 
              -  Si  riporta  il  testo  del  comma  1,  lettera  a),
          dell'articolo 8 del decreto legge 10 febbraio 2009,  n.  5,
          recante «Misure urgenti a sostegno dei settori  industriali
          in crisi, nonche' disposizioni  in  materia  di  produzione
          lattiera   e   rateizzazione   del   debito   nel   settore
          lattiero-caseario», convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 9 aprile 2009, n. 33: 
              «Art.  8  (Copertura  finanziaria).  -  1.  Agli  oneri
          derivanti  dall'articolo  1,  commi  da  1   a   4   e   5,
          limitatamente alla parte non coperta ai sensi dell'articolo
          7,  comma  1-ter,  dall'articolo  2,  dall'articolo  4,  ad
          eccezione del comma 7-bis,  e  dall'articolo  5,  comma  1,
          valutati in 1.087 milioni di euro per  l'anno  2009,  270,1
          milioni di euro per l'anno 2010, 356,9 milioni di euro  per
          l'anno 2011, 258,4 milioni di euro per ciascuno degli  anni
          2012 e 2013, 289,1 milioni di euro per l'anno 2014, e  77,7
          milioni  di  euro  a  decorrere  dall'anno  2015,  e  dagli
          articoli 1, comma 11, e 3, pari a 21 milioni  di  euro  per
          l'anno 2009 e a 50 milioni di euro  a  decorrere  dall'anno
          2010, si provvede: 
                a) quanto ad euro 311,1 milioni per l'anno 2009, euro
          130,5 milioni per  l'anno  2010,  euro  205,8  milioni  per
          l'anno 2011 e quanto a euro 77,8 milioni per  l'anno  2014,
          mediante utilizzazione delle somme iscritte nel  conto  dei
          residui al 31 dicembre 2008 e non piu' dovute,  conseguenti
          alle revoche totali o parziali delle  agevolazioni  di  cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992,
          n. 415,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  19
          dicembre 1992, n. 488, quantificate  in  euro  933  milioni
          complessivi,  iscritte  nello  stato  di   previsione   del
          Ministero dello sviluppo economico, sul  capitolo  7342.  A
          valere su tali somme di euro 933 milioni,  nell'anno  2009,
          rispettivamente, una quota di  311,1  milioni  di  euro  e'
          versata all'entrata del bilancio dello Stato  e  una  quota
          pari a  621,9  milioni  di  euro  e'  versata  su  apposita
          contabilita' speciale, ai fini del riversamento all'entrata
          del bilancio dello Stato nell'anno 2010 per 211 milioni  di
          euro, nell'anno 2011 per 215  milioni  di  euro,  nell'anno
          2012 per 95,9 milioni di euro  e  nell'anno  2014  per  100
          milioni  di  euro.  Una   quota   delle   somme   riversate
          all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi  del  periodo
          precedente pari a 80,5 milioni di euro nell'anno 2010  e  a
          95,9 milioni di euro nell'anno 2012  e'  riassegnata  negli
          stessi anni al fondo di garanzia di  cui  al  comma  2  del
          presente articolo, in aggiunta a quanto previsto  ai  sensi
          dei commi 5 e  8  dell'articolo  7-quinquies  del  presente
          decreto,   nonche'   dell'articolo   11,   comma   5,   del
          decreto-legge 29 novembre 2008,  n.  185,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;».