Art. 2 
 
  L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta per l'agenzia «ASSAM  -
Agenzia servizi settore agroalimentare Marche» l'obbligo del rispetto
delle prescrizioni  previste  nel  presente  decreto  e  puo'  essere
sospesa o revocata, ai sensi del comma 4, dell'art. 14,  della  legge
n. 526/1999, con provvedimento  dell'autorita'  nazionale  competente
che lo  stesso  art.  14  individua  nel  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali. 
  Nell'ambito del periodo di validita' dell'autorizzazione, l'agenzia
«ASSAM - Agenzia servizi settore agroalimentare Marche» e' tenuta  ad
adempiere a  tutte  le  disposizioni  supplementari  che  l'autorita'
nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.