Art. 2 L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta per l'agenzia «ASSAM - Agenzia servizi settore agroalimentare Marche» l'obbligo del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e puo' essere sospesa o revocata, ai sensi del comma 4, dell'art. 14, della legge n. 526/1999, con provvedimento dell'autorita' nazionale competente che lo stesso art. 14 individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Nell'ambito del periodo di validita' dell'autorizzazione, l'agenzia «ASSAM - Agenzia servizi settore agroalimentare Marche» e' tenuta ad adempiere a tutte le disposizioni supplementari che l'autorita' nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.