Art. 3 L'agenzia «ASSAM - Agenzia servizi settore agroalimentare Marche» non puo' modificare le modalita' di controllo e il sistema tariffario cosi' come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorita'. L'agenzia «ASSAM - Agenzia servizi settore agroalimentare Marche» e' tenuta a comunicare e sottoporre all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di attivita' che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.