Art. 3 
 
  L'agenzia «ASSAM - Agenzia servizi settore  agroalimentare  Marche»
non puo' modificare le modalita' di controllo e il sistema tariffario
cosi' come depositati presso il Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari  e  forestali,  senza  il  preventivo  assenso  di   detta
autorita'. 
  L'agenzia «ASSAM - Agenzia servizi settore  agroalimentare  Marche»
e' tenuta a comunicare  e  sottoporre  all'approvazione  ministeriale
ogni variazione concernente il  personale  ispettivo  indicato  nella
documentazione  presentata,   la   composizione   del   Comitato   di
certificazione o della struttura equivalente e dell'organo  decidente
i  ricorsi,  nonche'   l'esercizio   di   attivita'   che   risultano
oggettivamente incompatibili con il  mantenimento  del  provvedimento
autorizzatorio. 
  Il mancato adempimento delle  prescrizioni  del  presente  articolo
puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.