Art. 4 
 
  L'agenzia «ASSAM - Agenzia servizi settore  agroalimentare  Marche»
ha l'obbligo di comunicare l'elenco  dei  soggetti  interessati  alla
produzione della «pizza napoletana» STG che hanno presentato  istanza
di iscrizione, entro dieci giorni dalla data  della  loro  immissione
nel sistema di  controllo,  al  Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali - Dipartimento dell'ispettorato centrale della
tutela   della   qualita'   e   repressione   frodi   dei    prodotti
agro-alimentari e alla/e regione/i e  alla/e  provincia/e  autonoma/e
nel cui ambito territoriale ha sede  l'azienda  di  produzione  della
specialita' tradizionale garantita controllata. 
  L'agenzia «ASSAM - Agenzia servizi settore  agroalimentare  Marche»
comunica con immediatezza, e comunque con  termine  non  superiore  a
trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformita' all'utilizzo
della specialita' tradizionale  garantita  «pizza  napoletana»  anche
mediante immissione  nel  sistema  informatico  del  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali delle quantita' certificate
e degli aventi diritto.