Art. 4 L'agenzia «ASSAM - Agenzia servizi settore agroalimentare Marche» ha l'obbligo di comunicare l'elenco dei soggetti interessati alla produzione della «pizza napoletana» STG che hanno presentato istanza di iscrizione, entro dieci giorni dalla data della loro immissione nel sistema di controllo, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari e alla/e regione/i e alla/e provincia/e autonoma/e nel cui ambito territoriale ha sede l'azienda di produzione della specialita' tradizionale garantita controllata. L'agenzia «ASSAM - Agenzia servizi settore agroalimentare Marche» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformita' all'utilizzo della specialita' tradizionale garantita «pizza napoletana» anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantita' certificate e degli aventi diritto.