Art. 2 1. A decorrere dal 15 ottobre 2010 i prodotti cosmetici non conformi alle disposizioni del presente decreto non possono essere immessi sul mercato dai produttori della Comunita' e dagli importatori in essa stabiliti e, dalla medesima data, non possono essere venduti o ceduti al consumatore finale. 2. Fermo restando quanto sopra, e' consentita la commercializzazione di dentifrici etichettati in conformita' delle disposizioni del presente decreto prima del 15 ottobre 2010.