Art. 2 
 
  1. A decorrere  dal  15  ottobre  2010  i  prodotti  cosmetici  non
conformi alle disposizioni del presente decreto  non  possono  essere
immessi  sul  mercato  dai  produttori  della   Comunita'   e   dagli
importatori in essa stabiliti e, dalla  medesima  data,  non  possono
essere venduti o ceduti al consumatore finale. 
  2.   Fermo   restando    quanto    sopra,    e'    consentita    la
commercializzazione di dentifrici etichettati  in  conformita'  delle
disposizioni del presente decreto prima del 15 ottobre 2010.