IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
                           di concerto con 
 
                    IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
  Visto l'art. 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998,  n.  286,  e
successive modifiche, concernente il permesso  di  soggiorno  Ce  per
soggiornanti di lungo periodo; 
  Visto in  particolare  il  comma  2-bis  dell'art.  9  del  decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall'art. 1, comma 22,
lettera i) della legge 15  luglio  2009,  n.  94,  che  subordina  il
rilascio del permesso di  soggiorno  Ce  per  soggiornanti  di  lungo
periodo  al  superamento  di  un  test  di  conoscenza  della  lingua
italiana, le  cui  modalita'  di  svolgimento  sono  determinate  con
decreto  del  Ministro  dell'interno  di  concerto  con  il  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
  Visti gli articoli  16  e  17  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 recante le norme di attuazione  del
testo   unico   delle   disposizioni   concernenti   la    disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,  a  norma
dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; 
  Visto il Quadro comune di riferimento  europeo  per  la  conoscenza
delle lingue approvato dal Consiglio d'Europa; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                  Oggetto e ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto fissa le modalita' di svolgimento  del  test
di conoscenza della lingua italiana al cui superamento e' subordinato
il rilascio del permesso di soggiorno Ce per  soggiornanti  di  lungo
periodo, previsto dall'art. 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, recante il «Testo unico  delle  disposizioni  concernenti  la
disciplina  dell'immigrazione  e   norme   sulla   condizione   dello
straniero», di seguito Testo unico. 
  2. Le disposizioni del presente decreto si applicano  a  tutti  gli
stranieri che chiedono il rilascio del permesso di soggiorno  Ce  per
soggiornanti di lungo periodo ai sensi dell' art. 9 del Testo  unico,
ed ai familiari per i quali puo'  essere  richiesto  il  permesso  di
soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo, ai sensi del comma  1
del medesimo art. 9, salvo quanto previsto al comma 3. 
  3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano: 
    a) ai figli minori degli anni quattordici, anche nati  fuori  dal
matrimonio, propri e del coniuge; 
    b) allo straniero affetto da gravi limitazioni alla capacita'  di
apprendimento linguistico derivanti  dall'eta',  da  patologie  o  da
handicap,  attestate   mediante   certificazione   rilasciata   dalla
struttura sanitaria pubblica.