Art. 3 
 
 
           Modalita' di svolgimento del test di conoscenza 
                        della lingua italiana 
 
  1. Lo straniero presenta, con modalita' informatiche, la  richiesta
di partecipazione al test di conoscenza della  lingua  italiana  alla
prefettura territorialmente  competente  in  base  al  domicilio  del
richiedente. La  richiesta  contiene,  a  pena  di  inammissibilita',
l'indicazione delle generalita' del richiedente, i dati  relativi  al
titolo di soggiorno, compresa la scadenza e la tipologia, i dati  del
documento  valido  per  l'espatrio,  e  l'indirizzo  presso  cui   lo
straniero intende ricevere la convocazione per lo  svolgimento  della
prova. 
  2. La prefettura convoca, entro sessanta giorni dalla richiesta, lo
straniero per lo svolgimento del  test  di  conoscenza  della  lingua
italiana, indicando il giorno, l'ora ed il luogo in cui lo  straniero
si deve presentare. 
  3. Il test si svolge, previa identificazione dello straniero a cura
del personale della prefettura ed esibizione della convocazione,  con
modalita' informatiche, ed e' strutturato sulla comprensione di brevi
testi e sulla capacita' di interazione, in conformita'  ai  parametri
adottati, per le specifiche abilita', dagli Enti di certificazione di
cui all'art. 4, comma 1, lettera a). Il  contenuto  delle  prove  che
compongono il test, i criteri di  assegnazione  del  punteggio  e  la
durata della prova sono stabiliti in collaborazione con  un  Ente  di
certificazione compreso tra quelli  indicati  all'art.  4,  comma  1,
lettera a), a seguito di apposita convenzione  da  stipulare  con  il
Ministero dell'interno. Alla stipula della  convenzione  si  provvede
nei limiti  delle  risorse  finanziarie  disponibili  a  legislazione
vigente,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. Per superare il test il candidato  deve  conseguire  almeno
l'ottanta per cento del punteggio complessivo. 
  4. A richiesta dell'interessato il test di  cui  al  comma  3  puo'
essere svolto con modalita' scritte di tipo  non  informatico,  fermi
restando  l'identita'  del  contenuto  della  prova,  i  criteri   di
valutazione ed il limite temporale, fissati per il  test  svolto  con
modalita' informatiche. 
  5. Il risultato della prova e'  comunicato  allo  straniero  ed  e'
inserito  a  cura  del  personale  della   prefettura   nel   sistema
informativo del Dipartimento per le liberta' civili e  l'immigrazione
del Ministero dell'interno. In caso di esito negativo,  lo  straniero
puo' ripetere la prova, previa  richiesta  presentata  ai  sensi  del
comma 1.