Art. 4 Modalita' ulteriori per l'accertamento della conoscenza della lingua italiana 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2, comma 1, non e' tenuto allo svolgimento del test di cui all'art. 3 lo straniero: a) in possesso di un attestato di conoscenza della lingua italiana che certifica un livello di conoscenza non inferiore al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue approvato dal Consiglio d'Europa, rilasciato dagli enti certificatori riconosciuti dal Ministero degli affari esteri e dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, indicati nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto; b) che ha frequentato un corso di lingua italiana presso i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti di cui all'art. 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modifiche e integrazioni, ed ha conseguito, al termine del corso, un titolo che attesta il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue, approvato dal Consiglio d'Europa; c) che ha ottenuto, nell'ambito dei crediti maturati per l'accordo di integrazione di cui all'art. 4-bis del Testo unico, il riconoscimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue, approvato dal Consiglio d'Europa; d) che ha conseguito il diploma di scuola secondaria di primo o secondo grado presso un istituto scolastico appartenente al sistema italiano di istruzione di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62 o ha conseguito, presso i centri provinciali per l'istruzione di cui alla lettera b), il diploma di scuola secondaria di primo o di secondo grado, ovvero frequenta un corso di studi presso una Universita' italiana statale o non statale legalmente riconosciuta, o frequenta in Italia il dottorato o un master universitario; e) che e' entrato in Italia ai sensi dell'art. 27, comma 1, lettere a), c) d), e q), del Testo unico e svolge una delle attivita' indicate nelle disposizioni medesime. 2. Nei casi previsti dalle lettere a), b) e d) del comma 1, lo straniero allega alla documentazione richiesta dall'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, per il rilascio del permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo, copia autentica dei titoli di studio o professionali conseguiti e dei certificati di frequenza richiesti. Nei casi previsti dalle lettere c) ed e) del comma 1, lo straniero allega alla documentazione richiesta per il rilascio del permesso di soggiorno una dichiarazione sul titolo di esonero posseduto. 3. Lo straniero affetto da gravi limitazioni alla capacita' di apprendimento linguistico derivanti dall'eta', da patologie o handicap, di cui all'art. 1, comma 3, lettera b), allega la certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica alla documentazione richiesta dall'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.