Art. 5 
 
 
          Verifica dell'esito del test ai fini del rilascio 
                      del permesso di soggiorno 
 
  1.  Ai  fini  del  rilascio  del  permesso  di  soggiorno  Ce   per
soggiornanti di lungo periodo, la questura  verifica  la  sussistenza
del livello di conoscenza della lingua italiana indicato all'art.  2,
comma  1,  attraverso  il  riscontro  dell'esito  positivo  del  test
riportato nel sistema informativo del Dipartimento  per  le  liberta'
civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, di  cui  all'art.
3, comma 5. 
  2. Nei casi previsti dall'art. 4, comma 1, lettere a), b), e d), la
verifica di cui al comma 1 e' effettuata dalla questura attraverso il
riscontro della documentazione da allegare alla richiesta di rilascio
del permesso di soggiorno e, nei casi previsti dall'art. 4, comma  1,
lettere c) ed e) attraverso l'accertamento  delle  condizioni  o  dei
titoli dichiarati dallo straniero.