Art. 5 Verifica dell'esito del test ai fini del rilascio del permesso di soggiorno 1. Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo, la questura verifica la sussistenza del livello di conoscenza della lingua italiana indicato all'art. 2, comma 1, attraverso il riscontro dell'esito positivo del test riportato nel sistema informativo del Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, di cui all'art. 3, comma 5. 2. Nei casi previsti dall'art. 4, comma 1, lettere a), b), e d), la verifica di cui al comma 1 e' effettuata dalla questura attraverso il riscontro della documentazione da allegare alla richiesta di rilascio del permesso di soggiorno e, nei casi previsti dall'art. 4, comma 1, lettere c) ed e) attraverso l'accertamento delle condizioni o dei titoli dichiarati dallo straniero.