Art. 6 Ruolo del prefetto e dei consigli territoriali per l'immigrazione 1. Il prefetto territorialmente competente, individua in ambito provinciale le sedi per lo svolgimento del test di cui all'art. 3, anche attraverso accordi con gli enti locali e le istituzioni scolastiche. 2. I consigli territoriali per l'immigrazione di cui all'art. 3, comma 6, del Testo unico, anche attraverso accordi con enti pubblici e privati e con associazioni attive nel campo dell'assistenza agli immigrati, nell'ambito delle risorse statali e comunitarie disponibili, promuovono progetti di informazione per illustrare le modalita' di attestazione della conoscenza della lingua italiana ai fini del rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e progetti per la preparazione al test di cui all'art. 3.