Art. 6 
 
 
           Ruolo del prefetto e dei consigli territoriali 
                         per l'immigrazione 
 
  1. Il prefetto territorialmente  competente,  individua  in  ambito
provinciale le sedi per lo svolgimento del test di  cui  all'art.  3,
anche attraverso  accordi  con  gli  enti  locali  e  le  istituzioni
scolastiche. 
  2. I consigli territoriali per l'immigrazione di  cui  all'art.  3,
comma 6, del Testo unico, anche attraverso accordi con enti  pubblici
e privati e con associazioni attive nel  campo  dell'assistenza  agli
immigrati,  nell'ambito   delle   risorse   statali   e   comunitarie
disponibili, promuovono progetti di informazione  per  illustrare  le
modalita' di attestazione della conoscenza della lingua  italiana  ai
fini del rilascio del permesso di soggiorno CE  per  soggiornanti  di
lungo periodo e progetti per la preparazione al test di cui  all'art.
3.