IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  recante  la
riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.  11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59 e sue successive modificazioni; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante l'istituzione  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003,  n.
129, recante  l'organizzazione  del  Ministero  della  salute  e  sue
successive modificazioni; 
  Vista la legge  4  febbraio  2005,  n.  11  «Norme  generali  sulla
partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione  europea
e sulle procedure di esecuzione  degli  obblighi  comunitari»  ed  in
particolare l'art. 13; 
  Vista  la  legge  15  febbraio   1963,   n.   281,   e   successive
modificazioni, sulla disciplina della preparazione  e  del  commercio
dei mangimi; 
  Visto il decreto legislativo 10 maggio 2004, n. 149, di  attuazione
delle direttive 2001/102/CE, 2002/32/CE,  2003/57/CE  e  2003/100/CE,
relative   alle    sostanze    ed    ai    prodotti    indesiderabili
nell'alimentazione degli animali; 
  Viste le direttive 2009/124/CE della Commissione del  25  settembre
2009 e 2009/141/CE  della  Commissione  del  23  novembre  2009,  che
modificano l'allegato I della  direttiva  2002/32/CE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, per quanto riguarda  i  livelli  massimi  di
arsenico, teobromina, Datura sp., Ricinus communis L., Croton tiglium
L. e Abrus precatorius L.; 
  Ritenuto  necessario,  in  attuazione  delle   predette   direttive
2009/124/CE e  2009/141/CE,  modificare  l'allegato  I,  del  decreto
legislativo 10 maggio 2004, n. 149, ai sensi dell'art. 13 della legge
4 febbraio 2005, n. 11; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. L'allegato I del decreto legislativo 10 maggio 2004, n. 149,  e'
modificato secondo quanto previsto dall'allegato al presente decreto.