Art. 3
Funzioni e competenze
1. L'organizzazione per le crisi determina, ove necessario, le
misure di contrasto di quelle situazioni di crisi che sono gestite in
ambito ONU, NATO, UE ed OSCE o in ambito di altre organizzazioni
internazionali di cui l'Italia e' Paese membro.
2. L'organizzazione per le crisi opera analogamente, a seguito di
determinazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, in ogni
altra situazione di crisi che richiede l'assunzione di decisioni
governative nazionali, coordinate in sede interministeriale, quando
il coordinamento non puo' essere effettuato attraverso i consessi
interministeriali esistenti.
3. Le situazioni di emergenza sono affrontate e gestite nelle sedi,
anche interministeriali a cio' preposte, dai singoli Ministeri ed
enti e dalle organizzazioni locali, cui e' attribuita tale competenza
da leggi e disposizioni vigenti.