Art. 3 
 
 
                        Funzioni e competenze 
 
  1. L'organizzazione per le  crisi  determina,  ove  necessario,  le
misure di contrasto di quelle situazioni di crisi che sono gestite in
ambito ONU, NATO, UE ed OSCE o  in  ambito  di  altre  organizzazioni
internazionali di cui l'Italia e' Paese membro. 
  2. L'organizzazione per le crisi opera analogamente, a  seguito  di
determinazione del Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  in  ogni
altra situazione di crisi  che  richiede  l'assunzione  di  decisioni
governative nazionali, coordinate in sede  interministeriale,  quando
il coordinamento non puo' essere  effettuato  attraverso  i  consessi
interministeriali esistenti. 
  3. Le situazioni di emergenza sono affrontate e gestite nelle sedi,
anche interministeriali a cio' preposte,  dai  singoli  Ministeri  ed
enti e dalle organizzazioni locali, cui e' attribuita tale competenza
da leggi e disposizioni vigenti.