Art. 4
Comitato politico strategico
1. Ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera h), della legge 23 agosto
1988, n. 400, e successive modificazioni, e' costituito presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, senza oneri aggiuntivi per il
bilancio dello Stato, il Comitato dei Ministri, denominato «Comitato
politico strategico» (CoPS) per l'indirizzo e la guida strategica
nazionale nelle situazioni di crisi indicate all'art. 3.
2. Il Comitato e' presieduto dal Presidente del Consiglio dei
Ministri ed e' composto dai Ministri degli affari esteri,
dell'interno, della difesa e dell'economia e finanze, che, nelle
riunioni, possono farsi accompagnare da uno o piu' responsabili di
strutture dipendenti.
3. Alle riunioni assistono anche, per la Presidenza del Consiglio
dei Ministri, il Sottosegretario di Stato - Segretario del Consiglio
dei Ministri, il Segretario generale, il Direttore generale del
Dipartimento informazioni per la sicurezza, il Capo Dipartimento
della protezione civile, il Consigliere diplomatico ed il Consigliere
militare, nonche', il Segretario generale del Ministero degli affari
esteri, il Capo di Stato maggiore della Difesa, il Direttore generale
della pubblica sicurezza ed il Capo Dipartimento dei Vigili del
fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.
4. Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni anche altri
Ministri, che possono farsi accompagnare da uno o piu' responsabili
di strutture dipendenti, o responsabili di altri organismi, in
relazione agli argomenti da trattare.
5. Il Sottosegretario di Stato - Segretario del Consiglio dei
Ministri svolge anche le funzioni di Segretario del Comitato politico
strategico.
6. Il CoPS e' convocato dal Presidente del Consiglio dei Ministri,
d'iniziativa o su richiesta di almeno uno dei Ministri che lo
compongono.
7. Il Comitato valuta gli elementi di situazione, esamina e
definisce i provvedimenti da sottoporre all'approvazione del
Consiglio dei Ministri ed inoltre, quando necessario, autorizza, in
via temporanea, l'adozione delle misure di contrasto, nel rispetto
degli indirizzi generali governativi e dei trattati ed accordi
internazionali.
8. In caso di necessita' ed eccezionale urgenza, il Presidente del
Consiglio dei Ministri adotta i provvedimenti ritenuti necessari,
sentiti i Ministri interessati, componenti del CoPS.
9. Il Segretario del Comitato informa la Presidenza della
Repubblica dei provvedimenti adottati dal CoPS e dal Presidente del
Consiglio dei Ministri, ai sensi dei commi 7 e 8.
10. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del
Consiglio dei Ministri, le sue funzioni sono svolte dall'autorita'
individuata ai sensi dell'art.8 della legge 23 agosto 1988, n. 400.