Art. 4 
 
 
                    Comitato politico strategico 
 
  1. Ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera h), della legge 23 agosto
1988, n. 400, e successive modificazioni,  e'  costituito  presso  la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, senza oneri aggiuntivi per  il
bilancio dello Stato, il Comitato dei Ministri, denominato  «Comitato
politico strategico» (CoPS) per l'indirizzo  e  la  guida  strategica
nazionale nelle situazioni di crisi indicate all'art. 3. 
  2. Il Comitato e'  presieduto  dal  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri  ed  e'  composto  dai   Ministri   degli   affari   esteri,
dell'interno, della difesa e  dell'economia  e  finanze,  che,  nelle
riunioni, possono farsi accompagnare da uno o  piu'  responsabili  di
strutture dipendenti. 
  3. Alle riunioni assistono anche, per la Presidenza  del  Consiglio
dei Ministri, il Sottosegretario di Stato - Segretario del  Consiglio
dei Ministri, il  Segretario  generale,  il  Direttore  generale  del
Dipartimento informazioni per  la  sicurezza,  il  Capo  Dipartimento
della protezione civile, il Consigliere diplomatico ed il Consigliere
militare, nonche', il Segretario generale del Ministero degli  affari
esteri, il Capo di Stato maggiore della Difesa, il Direttore generale
della pubblica sicurezza ed  il  Capo  Dipartimento  dei  Vigili  del
fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. 
  4. Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni anche  altri
Ministri, che possono farsi accompagnare da uno o  piu'  responsabili
di strutture  dipendenti,  o  responsabili  di  altri  organismi,  in
relazione agli argomenti da trattare. 
  5. Il Sottosegretario di  Stato  -  Segretario  del  Consiglio  dei
Ministri svolge anche le funzioni di Segretario del Comitato politico
strategico. 
  6. Il CoPS e' convocato dal Presidente del Consiglio dei  Ministri,
d'iniziativa o su  richiesta  di  almeno  uno  dei  Ministri  che  lo
compongono. 
  7. Il  Comitato  valuta  gli  elementi  di  situazione,  esamina  e
definisce  i  provvedimenti  da   sottoporre   all'approvazione   del
Consiglio dei Ministri ed inoltre, quando necessario,  autorizza,  in
via temporanea, l'adozione delle misure di  contrasto,  nel  rispetto
degli indirizzi  generali  governativi  e  dei  trattati  ed  accordi
internazionali. 
  8. In caso di necessita' ed eccezionale urgenza, il Presidente  del
Consiglio dei Ministri adotta  i  provvedimenti  ritenuti  necessari,
sentiti i Ministri interessati, componenti del CoPS. 
  9.  Il  Segretario  del  Comitato  informa  la   Presidenza   della
Repubblica dei provvedimenti adottati dal CoPS e dal  Presidente  del
Consiglio dei Ministri, ai sensi dei commi 7 e 8. 
  10. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente  del
Consiglio dei Ministri, le sue funzioni  sono  svolte  dall'autorita'
individuata ai sensi dell'art.8 della legge 23 agosto 1988, n. 400.