IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto il decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.  241,  concernente
norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti  in  sede
di dichiarazione dei redditi  e  dell'imposta  sul  valore  aggiunto,
nonche'  di   modernizzazione   del   sistema   di   gestione   delle
dichiarazioni e, in particolare, l'art. 12,  comma  5,  del  predetto
decreto il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti,
dei  sostituti  e  dei  responsabili  d'imposta  o   delle   esigenze
organizzative  dell'amministrazione,  possono  essere  modificati   i
termini riguardanti  gli  adempimenti  dei  contribuenti  relativi  a
imposte e contributi dovuti in base allo stesso decreto; 
  Visto il testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n. 633, recante l'istituzione dell'imposta sul valore aggiunto; 
  Visto il decreto legislativo 15  dicembre  1997,  n.  446,  recante
l'istituzione e la disciplina dell'imposta regionale sulle  attivita'
produttive (IRAP); 
  Visti gli articoli 17 e 18 del decreto legislativo 9  luglio  1997,
n. 241, riguardanti le modalita' e i termini di versamento; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
322, con il quale e' stato approvato il regolamento recante modalita'
per la presentazione delle dichiarazioni relative  alle  imposte  sui
redditi,  all'imposta  regionale   sulle   attivita'   produttive   e
all'imposta sul valore aggiunto; 
  Visto l'art. 17 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  7
dicembre 2001, n. 435, concernente la razionalizzazione  dei  termini
di versamento; 
  Visto l'art. 62-bis del  decreto-legge  30  agosto  1993,  n.  331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,  n.  427,
concernente gli studi di settore; 
  Visti i decreti del Ministero dell'economia e delle finanze  con  i
quali sono stati approvati gli studi di settore relativi ad attivita'
economiche nel settore delle attivita'  professionali,  dei  servizi,
del commercio e delle manifatture; 
  Visto il decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, con il  quale
e' stato approvato il regolamento recante norme di assistenza fiscale
resa dai Centri per l'assistenza fiscale  per  le  imprese  e  per  i
dipendenti, dai sostituti d'imposta e  dai  professionisti  ai  sensi
dell'art. 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.  241,  e,  in
particolare, gli articoli 13 e 16 dello stesso decreto,  concernenti,
rispettivamente,  modalita'  e   termini   di   presentazione   della
dichiarazione dei redditi e l'assistenza fiscale  prestata  dai  Caf-
dipendenti; 
  Visti gli articoli 3-bis, comma 10, e 7-quinquies del decreto-legge
30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge
2 dicembre 2005,  n.  248,  concernenti,  l'attivita'  di  assistenza
fiscale  prestata  rispettivamente  dagli  iscritti   nell'albo   dei
consulenti del lavoro e  in  quello  dei  dottori  commercialisti  ed
esperti contabili; 
  Considerata l'opportunita' di differire  i  termini  di  versamento
delle imposte risultanti  dalle  dichiarazioni  presentate  nell'anno
2010 da parte dei soggetti che esercitano attivita' economiche per le
quali sono stati elaborati gli studi di settore; 
  Considerata, altresi', l'opportunita' di  differire  i  termini  di
trasmissione delle dichiarazioni da parte dei soggetti  che  prestano
assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e ai pensionati, a  causa
di ritardi verificatisi nella consegna delle certificazioni uniche  -
CUD/2010 al fine di consentire,  tenendo  conto  delle  esigenze  dei
contribuenti  e   dell'Amministrazione   finanziaria,   il   corretto
svolgimento  degli  adempimenti  connessi  alla  presentazione  della
dichiarazione e all'invio telematico dei relativi dati; 
  Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
             Termini per l'effettuazione dei versamenti 
                           per l'anno 2010 
 
  1.  I  contribuenti   tenuti   ai   versamenti   risultanti   dalle
dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale
sulle attivita' produttive entro il 16 giugno  2010,  che  esercitano
attivita' economiche per le quali sono stati elaborati gli  studi  di
settore di cui all'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto  1993,  n.
331 convertito, con modificazioni, dalla legge 29  ottobre  1993,  n.
427, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al
limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo  decreto
di  approvazione  del  Ministro  dell'economia   e   delle   finanze,
effettuano i predetti versamenti: 
    a) entro il 6 luglio 2010, senza alcuna maggiorazione; 
    b) dal 7 luglio 2010 al 5 agosto 2010, maggiorando  le  somme  da
versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo. 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai soggetti
che partecipano, ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  a  societa',  associazioni  e
imprese con i requisiti indicati nel predetto comma 1.