Art. 2 L'Assessorato dei lavori pubblici, limitatamente ai comuni colpiti dall'evento alluvionale dell'ottobre 2008, provvedera' all'erogazione dei fondi a favore dei soggetti attuatori in un'unica soluzione per l'intero, importo programmato, in deroga all'art. 6, comma 16 e 17 della legge regionale 26 luglio 2007, n. 5, come previsto dall'art. 8, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3711 de1 31 ottobre 2008. I sindaci, in qualita' di soggetti attuatori, sono tenuti a presentare il crono programma delle attivita', di cui all'art. 1, comma 5 dell'ordinanza n. 20 del 17 dicembre 2009, entro 30 giorni dalla presente ordinanza. Il rendiconto finale delle spese dovra' essere reso all'Assessorato dei lavori pubblici, titolari dei pertinenti capitoli di bilancio regionale, e i relativi esiti comunicati al Commissario delegato entro 18 mesi dalla presente ordinanza.