Art. 2 
 
  L'Assessorato dei lavori pubblici, limitatamente ai comuni  colpiti
dall'evento alluvionale dell'ottobre 2008, provvedera' all'erogazione
dei fondi a favore dei soggetti attuatori in un'unica  soluzione  per
l'intero, importo programmato, in deroga all'art. 6, comma  16  e  17
della legge regionale 26 luglio 2007, n. 5, come  previsto  dall'art.
8, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri  n.  3711
de1 31 ottobre 2008. 
  I sindaci,  in  qualita'  di  soggetti  attuatori,  sono  tenuti  a
presentare il crono programma delle attivita',  di  cui  all'art.  1,
comma 5 dell'ordinanza n. 20 del 17 dicembre 2009,  entro  30  giorni
dalla presente ordinanza. 
  Il rendiconto finale delle spese dovra' essere reso all'Assessorato
dei lavori pubblici, titolari dei  pertinenti  capitoli  di  bilancio
regionale, e i relativi  esiti  comunicati  al  Commissario  delegato
entro 18 mesi dalla presente ordinanza.