Art. 3 
 
  Per le predette esigenze di snellimento  delle  procedure  inerenti
gli interventi di cui all'ordinanza n. 20 del 17 dicembre 2009,  sono
disposte le seguenti deroghe  al  Testo  unico  sulle  espropriazioni
approvato con decreto del Presidente della Repubblica n.  327/2061  e
successive modificazioni: 
    1) in deroga all'art. 10, l'approvazione del progetto preliminare
da parte  del  soggetto  attuatore  costituisce  vincolo  preordinato
all'esproprio nel caso  l'opera  non  sia  prevista  dallo  strumento
urbanistico; 
    2) in deroga all'art. 11, comma 1, i termini minimi di  preavviso
per l'invio dell'avviso di avvio del procedimento ai proprietari  dei
beni - rispetto all'adozione dell'atto che dispone l'apposizione  del
vincolo preordinato  all'esproprio  -  sono  ridotti  della  meta'  e
stabiliti in dieci giorni; 
    3) in deroga all'art. 11, comma 2, i termini entro  i  quali  gli
interessati cui e' stato inviato l'avviso dei avvio del  procedimento
possono formulare osservazioni e' ridotto della meta' e stabilito  in
quindici giorni; 
    4) in deroga all'art. 16, comma 10, i termini entro  i  quali  il
proprietario e ogni altro interessato possono formulare  osservazioni
al responsabile del procedimento  a  partire  dalla  comunicazione  o
dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'art.  16,  comma  4,  sono
ridotti della meta' e stabiliti in quindici giorni; 
    5)   in   deroga   all'art.   20,   comma   1,    il    promotore
dell'espropriazione deve compilare l'elenco dei beni  da  espropriare
nel termine ridotto  di  giorni  dieci  dall'efficacia  del'atto  che
dichiara ala pubblica utilita'; 
    6)  in  deroga  all'art.  20,  comma  5,  il  proprietario   puo'
comunicare all'autorita' espropriante che condivide la determinazione
dell'indennita' di espropriazione nel termine ridotto di dieci giorni
dalla notificazione di cui all'art. 20, comma 4. 
  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di, far osservare
la presente ordinanza. 
  La presente ordinanza e' immediatamente esecutiva, ed e' pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana,   ai   sensi
dell'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e  nel  Bollettino
ufficiale della regione Sardegna, parte II. 
 
    Cagliari, 26 maggio 2010 
 
                                 Il Commissario delegato: Cappellacci