Art. 2
1. Le Camere di ccommercio, industria, artigianato ed agricoltura
di cui all'art. 1, di seguito denominate «Organismo di controllo
autorizzato», dovranno assicurare che, conformemente alle
prescrizioni del piano di controllo approvato, i processi produttivi
ed i prodotti certificati nella predetta denominazione di origine
rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di
produzione approvato con il decreto indicato nelle premesse.
2. Per assicurare le finalita' di cui al comma 1:
a) la regione, gli uffici competenti delle Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, le province ed i comuni
competenti per il territorio di produzione della predetta
denominazione di origine sono tenuti a mettere a disposizione
dell'Organismo di controllo autorizzato, a titolo gratuito, ogni
utile documentazione in formato cartaceo e, ove possibile, in formato
elettronico, in particolare l'Albo dei vigneti e i relativi
aggiornamenti, le denunce delle uve, le certificazioni d'idoneita'
agli esami analitici ed organolettici e ogni altra documentazione
utile ai fini dell'applicazione dell'attivita' di controllo;
b) preliminarmente all'avvio degli adempimenti di propria
competenza in materia di rivendicazione e di controllo analitico ed
organolettico, gli uffici competenti delle Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, competenti per il territorio di
produzione, sono tenuti a verificare l'avvenuto pagamento degli oneri
relativi all'attivita' di controllo all'Organismo di controllo
autorizzato da parte dei produttori richiedenti l'attribuzione
dell'attestazione della DOC in questione per le relative partite di
uve e di vino, in conformita' ai limiti indicati nel prospetto
tariffario depositato presso il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali;
c) le ditte imbottigliatrici devono apporre sulle bottiglie o
sugli altri recipienti di capacita' non superiore a 60 litri
l'indicazione del lotto - ai sensi dell'art. 13 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 - attribuito alla partita
certificata dalla ditta imbottigliatrice e comunicato dalla medesima
ditta all'Organismo di controllo autorizzato al momento del
conseguimento del parere di conformita', cosi' come indicato nei
piani di controllo.