Art. 3 1. L'Organismo di controllo autorizzato non puo' modificare il piano di controllo ed il sistema tariffario nei confronti della denominazione di origine indicata all'articolo 1 comma 1, cosi' come depositati presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, senza il preventivo assenso del Ministero stesso. 2. L'Organismo di controllo autorizzato comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di ulteriori attivita' al fine della valutazione della loro non compatibilita' con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio. 3. Il mancato adempimento delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.