Art. 3 
 
  1. L'Organismo di controllo  autorizzato  non  puo'  modificare  il
piano di controllo ed  il  sistema  tariffario  nei  confronti  della
denominazione di origine indicata all'articolo 1 comma 1, cosi'  come
depositati presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e
forestali, senza il preventivo assenso del Ministero stesso. 
  2. L'Organismo di controllo autorizzato  comunica  ogni  variazione
concernente il  personale  ispettivo  indicato  nella  documentazione
presentata,  la  composizione  del  Comitato  di   certificazione   e
dell'organo decidente i ricorsi,  nonche'  l'esercizio  di  ulteriori
attivita' al fine della valutazione della loro non compatibilita' con
il mantenimento del provvedimento autorizzatorio. 
  3. Il mancato adempimento delle prescrizioni di cui ai commi 1 e  2
puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.