Art. 4 
 
  1. L'Organismo di controllo autorizzato  fornisce  al  Dipartimento
dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita'  e  repressione
frodi dei prodotti agroalimentari ed alla regione Puglia gli elementi
ed  i  dati  conoscitivi   di   carattere   tecnico   e   documentale
dell'attivita' di controllo e certificativa. 
  2. Appena completata la realizzazione  da  parte  del  Dipartimento
dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita'  e  repressione
frodi dei prodotti agroalimentari di un sistema informatico dedicato,
l'Organismo di controllo autorizzato dovra' procedere all'inserimento
nello stesso dei dati di cui al comma 1.