Art. 4 1. L'Organismo di controllo autorizzato fornisce al Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari ed alla regione Puglia gli elementi ed i dati conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attivita' di controllo e certificativa. 2. Appena completata la realizzazione da parte del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari di un sistema informatico dedicato, l'Organismo di controllo autorizzato dovra' procedere all'inserimento nello stesso dei dati di cui al comma 1.