Art. 5 1. L'Organismo di controllo autorizzato e' sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari - e dalla competente regione Puglia. 2. L'Organismo di controllo autorizzato ha l'onere di fornire ai predetti enti le dichiarazioni e le comunicazioni previste dalla normativa vigente attinenti l'attivita' di controllo autorizzata con il presente decreto.