Art. 5 
 
  1.  L'Organismo  di  controllo  autorizzato  e'   sottoposto   alla
vigilanza  esercitata  dal  Ministero   delle   politiche   agricole,
alimentari e forestali - Dipartimento dell'Ispettorato centrale della
tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
- e dalla competente regione Puglia. 
  2. L'Organismo di controllo autorizzato ha l'onere  di  fornire  ai
predetti enti le dichiarazioni  e  le  comunicazioni  previste  dalla
normativa vigente attinenti l'attivita' di controllo autorizzata  con
il presente decreto.