Art. 2 
 
  1. Le Camere di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di  cui
all'art.  1,  di   seguito   denominate   «Organismo   di   Controllo
autorizzato»,   dovranno   assicurare   che,    conformemente    alle
prescrizioni del piano di controllo approvato, i processi  produttivi
ed i prodotti certificati nella  predetta  denominazione  di  origine
rispondano  ai  requisiti  stabiliti  nel  relativo  disciplinare  di
produzione approvato con il decreto indicato nelle premesse. 
  2. Per assicurare le finalita' di cui al comma 1: 
  a) la Regione, gli uffici competenti  delle  Camere  di  commercio,
industria,  artigianato  e  agricoltura,  le  Province  ed  i  Comuni
competenti  per  il   territorio   di   produzione   della   predetta
denominazione  di  origine  sono  tenuti  a  mettere  a  disposizione
dell'Organismo di Controllo  autorizzato,  a  titolo  gratuito,  ogni
utile documentazione in formato cartaceo e, ove possibile, in formato
elettronico,  in  particolare  l'Albo  dei  vigneti  e   i   relativi
aggiornamenti, le denunce delle uve,  le  certificazioni  d'idoneita'
agli esami analitici ed organolettici  e  ogni  altra  documentazione
utile ai fini dell'applicazione dell'attivita' di controllo; 
  b)  preliminarmente  all'avvio   degli   adempimenti   di   propria
competenza in materia di rivendicazione e di controllo  analitico  ed
organolettico, gli  uffici  competenti  delle  Camere  di  commercio,
industria, artigianato e agricoltura, competenti per il territorio di
produzione, sono tenuti a verificare l'avvenuto pagamento degli oneri
relativi  all'attivita'  di  controllo  all'Organismo  di   Controllo
autorizzato  da  parte  dei  produttori  richiedenti   l'attribuzione
dell'attestazione della DOC in questione per le relative  partite  di
uve e di vino,  in  conformita'  ai  limiti  indicati  nel  prospetto
tariffario depositato presso il Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali; 
  c) le ditte imbottigliatrici devono apporre sulle bottiglie o sugli
altri recipienti di capacita' non superiore a 60 litri  l'indicazione
del lotto - ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 27  gennaio
1992, n. 109  -  attribuito  alla  partita  certificata  dalla  ditta
imbottigliatrice e comunicato dalla medesima ditta  all'Organismo  di
Controllo autorizzato al momento  del  conseguimento  del  parere  di
conformita', cosi' come indicato nei piani di controllo.