Art. 6
1. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'Organismo di
Controllo autorizzato del rispetto delle prescrizioni previste nel
presente decreto e puo' essere sospesa o revocata con decreto del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora
vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione.
2. A decorrere dalla data di emanazione del presente decreto e'
abrogato il decreto prot. 9113 del 29 aprile 2009, limitatamente
all'attribuzione dei compiti di controllo a carico della DOC
«Locorotondo».
Il presente decreto ha validita' di tre anni dalla data di
emanazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 10 giugno 2010
Il direttore generale: La Torre