Art. 6 
 
  1. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'Organismo di
Controllo autorizzato del rispetto delle  prescrizioni  previste  nel
presente decreto e puo' essere sospesa o  revocata  con  decreto  del
Ministero delle politiche agricole  alimentari  e  forestali  qualora
vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione. 
  2. A decorrere dalla data di emanazione  del  presente  decreto  e'
abrogato il decreto prot. 9113  del  29  aprile  2009,  limitatamente
all'attribuzione  dei  compiti  di  controllo  a  carico  della   DOC
«Locorotondo». 
  Il presente  decreto  ha  validita'  di  tre  anni  dalla  data  di
emanazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. 
 
    Roma, 10 giugno 2010 
 
                                      Il direttore generale: La Torre