Art. 2 
 
 
Procedimento    di    contrattazione    collettiva    nel     settore
                          lirico-sinfonico 
 
  1. Fermo restando quanto  previsto  dall'articolo  22  del  decreto
legislativo 29 giugno 1996, n. 367, a decorrere dalla data di entrata
in vigore (( della legge di conversione del presente  decreto  ))  il
contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  delle   fondazioni   e'
sottoscritto,  per  la  parte  datoriale,  da  una   ((   delegazione
rappresentativa individuata dalle fondazioni lirico-sinfoniche  ))  e
dalle  organizzazioni  sindacali  maggiormente  rappresentative   dei
lavoratori dipendenti dalle fondazioni. La delegazione  datoriale  si
avvale dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale  nelle  pubbliche
amministrazioni (ARAN). Le competenze  inerenti  alla  contrattazione
collettiva    del    personale    dipendente     dalle     fondazioni
lirico-sinfoniche sono esercitate  dal  Ministro  per  i  beni  e  le
attivita' culturali. L'accordo e' sottoposto al controllo della Corte
dei conti, previo parere del  Dipartimento  della  funzione  pubblica
della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  e   del   Ministero
dell'economia e delle finanze. In sede di prima applicazione  e  fino
alla  verifica  della  maggiore  rappresentativita'  dei   lavoratori
dipendenti dalle fondazioni, il  contratto  nazionale  di  lavoro  e'
stipulato con le organizzazioni sindacali  firmatarie  del  contratto
vigente alla data di entrata in vigore (( della legge di  conversione
del presente decreto. )) 
 
          Riferimenti normativi 
              - Il testo dell'articolo 22 del decreto legislativo  29
          giugno  1996,  n.  367,  recante   «Disposizioni   per   la
          trasformazione degli enti che operano nel settore  musicale
          in fondazioni di diritto privato, e' il seguente: 
              «Art. 22  (Personale). - 1. I rapporti  di  lavoro  dei
          dipendenti  delle  fondazioni   sono   disciplinati   dalle
          disposizioni del codice civile e dalle leggi  sui  rapporti
          di lavoro subordinato  nell'impresa  e  sono  costituiti  e
          regolati contrattualmente. 
              2. Al personale artistico e  tecnico  della  fondazione
          non si applicano le disposizioni dell'art. 2 della legge 18
          aprile 1962, n. 230. 
              3.  L'art.  2103  del  codice  civile  si  applica   al
          personale  artistico,  a  condizione  che  esso  superi  la
          verifica di idoneita' professionale, nei modi  disciplinati
          dalla contrattazione collettiva. 
              4. La retribuzione del  personale  e'  determinata  dal
          contratto collettivo nazionale di lavoro.  Resta  riservato
          alla fondazione  ogni  diritto  di  sfruttamento  economico
          degli   spettacoli   prodotti,   organizzati   o   comunque
          rappresentati, ed in  generale  delle  esecuzioni  musicali
          svolte nell'ambito del rapporto di lavoro. 
              5. La trasformazione dei soggetti di cui all'art. 2 del
          presente decreto in fondazioni non costituisce di  per  se'
          causa  di  risoluzione  del  rapporto  di  lavoro  con   il
          personale  dipendente,   che   abbia   rapporto   a   tempo
          indeterminato in corso alla data di entrata in  vigore  del
          presente decreto. I dipendenti conservano  i  diritti  loro
          derivanti  dall'anzianita'  raggiunta  anteriormente   alla
          trasformazione.».