Art. 2 Procedimento di contrattazione collettiva nel settore lirico-sinfonico 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 22 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, a decorrere dalla data di entrata in vigore (( della legge di conversione del presente decreto )) il contratto collettivo nazionale di lavoro delle fondazioni e' sottoscritto, per la parte datoriale, da una (( delegazione rappresentativa individuata dalle fondazioni lirico-sinfoniche )) e dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori dipendenti dalle fondazioni. La delegazione datoriale si avvale dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale nelle pubbliche amministrazioni (ARAN). Le competenze inerenti alla contrattazione collettiva del personale dipendente dalle fondazioni lirico-sinfoniche sono esercitate dal Ministro per i beni e le attivita' culturali. L'accordo e' sottoposto al controllo della Corte dei conti, previo parere del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'economia e delle finanze. In sede di prima applicazione e fino alla verifica della maggiore rappresentativita' dei lavoratori dipendenti dalle fondazioni, il contratto nazionale di lavoro e' stipulato con le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto vigente alla data di entrata in vigore (( della legge di conversione del presente decreto. ))
Riferimenti normativi - Il testo dell'articolo 22 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, recante «Disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato, e' il seguente: «Art. 22 (Personale). - 1. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle fondazioni sono disciplinati dalle disposizioni del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa e sono costituiti e regolati contrattualmente. 2. Al personale artistico e tecnico della fondazione non si applicano le disposizioni dell'art. 2 della legge 18 aprile 1962, n. 230. 3. L'art. 2103 del codice civile si applica al personale artistico, a condizione che esso superi la verifica di idoneita' professionale, nei modi disciplinati dalla contrattazione collettiva. 4. La retribuzione del personale e' determinata dal contratto collettivo nazionale di lavoro. Resta riservato alla fondazione ogni diritto di sfruttamento economico degli spettacoli prodotti, organizzati o comunque rappresentati, ed in generale delle esecuzioni musicali svolte nell'ambito del rapporto di lavoro. 5. La trasformazione dei soggetti di cui all'art. 2 del presente decreto in fondazioni non costituisce di per se' causa di risoluzione del rapporto di lavoro con il personale dipendente, che abbia rapporto a tempo indeterminato in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. I dipendenti conservano i diritti loro derivanti dall'anzianita' raggiunta anteriormente alla trasformazione.».