IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre  2003,
n. 398, recante il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia  di  debito  pubblico,  e,  in  particolare,
l'art. 3, ove si  prevede  che  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare  decreti
cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro: 
    di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno  od
estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve,  medio
e  lungo  termine,  indicandone  l'ammontare   nominale,   il   tasso
d'interesse o  i  criteri  per  la  sua  determinazione,  la  durata,
l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed  ogni
altra caratteristica e modalita', nonche' il  foro  competente  e  la
legge applicabile nelle controversie derivanti dalle medesime; 
    di procedere, ai fini della ristrutturazione del debito  pubblico
interno  ed  estero,   al   rimborso   anticipato   dei   titoli,   a
trasformazione di  scadenze,  ad  operazioni  di  scambio  nonche'  a
sostituzione tra  diverse  tipologie  di  titoli  o  altri  strumenti
previsti dalla prassi dei mercati finanziari internazionali; 
  Visto il decreto ministeriale n. 232 del 30 dicembre 2009,  emanato
in attuazione dell'art. 3 del citato  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 398 del 2003,  ove  si  definiscono  gli  obiettivi,  i
limiti e le modalita' cui il Dipartimento del Tesoro dovra' attenersi
nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo
prevedendo che le operazioni stesse vengano  disposte  dal  Direttore
Generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della  Direzione
Seconda del Dipartimento medesimo; 
  Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con  la  quale
il Direttore Generale del  Tesoro  ha  delegato  il  Direttore  della
Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i  decreti  e
gli atti relativi alle operazioni suddette; 
  Visti, altresi', gli articoli 4  e  11  del  ripetuto  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  398  del  2003,   riguardanti   la
dematerializzazione dei titoli di Stato; 
  Visto il decreto ministeriale 17  aprile  2000,  n.143,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui  e'  stato
adottato il regolamento  concernente  la  disciplina  della  gestione
accentrata dei titoli di Stato; 
  Visto  il  decreto  23  agosto  2000,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2000, con  cui  e'  stato  affidato
alla Monte Titoli S.p.A.  il  servizio  di  gestione  accentrata  dei
titoli di Stato; 
  Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.  163,  recante  il
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in  attuazione  delle  direttive  2004/17/CE  e  2004/18/CE»,  ed  in
particolare l'art. 19, comma 1, lettera d), ove si stabilisce che  le
disposizioni  del  codice  stesso  non  si  applicano  ai   contratti
concernenti servizi finanziari relativi all'emissione,  all'acquisto,
alla vendita ed al trasferimento  di  titoli  o  di  altri  strumenti
finanziari. 
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  43044  del  5  maggio   2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.  111
del 13 maggio 2004, recante  disposizioni  in  caso  di  ritardo  nel
regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto  di
titoli di Stato; 
  Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 192, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 ed  in
particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si  e'  stabilito  il
limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso; 
  Considerato che l'importo delle emissioni disposte a  tutto  il  22
giugno 2010 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici  gia'
effettuati, a 58.538 milioni di euro  e  tenuto  conto  dei  rimborsi
ancora da effettuare; 
  Vista la nota n. 10035740 del 22 aprile 2010 con la quale la CONSOB
ha confermato, ai  sensi  dell'art.  102,  comma  4-bis  del  decreto
legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58  (Testo  Unico  sulla  Finanza)
l'applicabilita' alle operazioni di cui  al  presente  decreto  delle
esenzioni dall'obbligo di pubblicare un prospetto previste  dall'art.
100, comma 1, lettere a) e d), del medesimo Testo Unico,  dichiarando
altresi' non necessario l'inoltro  di  istanze  formali,  finalizzate
all'applicazione del disposto dell'art. 102, comma 4-bis, T.U.F.,  da
parte del Ministero dell'economia e delle finanze; 
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre un'emissione di certificati di credito del Tesoro con  tasso
d'interesse indicizzato al tasso Euribor a sei mesi, con godimento 15
giugno 2010 e scadenza 15 dicembre 2015, suddivisa in due tranche, di
cui la prima da sottoscrivere in contanti e la seconda  da  destinare
ad operazioni  di  concambio,  mediante  scambio  di  certificati  di
credito del  Tesoro  in  circolazione  con  i  certificati  di  nuova
emissione; 
  Considerata l'opportunita' di affidare il collocamento  dei  citati
certificati ad un consorzio coordinato dagli intermediari  finanziari
Banca IMI S.p.A., BNP Paribas, JP Morgan Securities Ltd.,  Monte  dei
Paschi di Siena Capital Services S.p.A. e Unicredit  Bank  AG,  sulla
base di quanto previsto dal «Subscription Agreement»  del  24  giugno
2010 per quel che riguarda la prima tranche e dal «Dealers  Managers'
Agreement» del 22 giugno 2010 per la  seconda  tranche,  al  fine  di
ottenere  la  piu'  ampia  distribuzione  del  prestito  presso   gli
investitori e di contenere  i  costi  derivanti  dall'accensione  del
medesimo; 
  Considerato che l'offerta  dei  suddetti  certificati  avverra'  in
conformita' all'«Information Memorandum» del 22 giugno 2010,  nonche'
all' «Offering Circular» del 24 giugno 2010; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto  del  Presidente
della Repubblica 30  dicembre  2003,  n.  398,  nonche'  del  decreto
ministeriale del 30 dicembre 2009, entrambi citati nelle premesse, e'
disposta l'emissione di due tranche di  certificati  di  credito  del
Tesoro con tasso d'interesse indicizzato al tasso Euribor a sei  mesi
(di seguito «CCTeu»), tramite consorzio di collocamento. 
  La prima tranche dei suddetti  CCTeu  verra'  sottoscritta  tramite
versamento di  contanti;  la  seconda  tranche  verra'  destinata  ad
operazioni di concambio mediante scambio dei titoli  medesimi  con  i
certificati di credito del Tesoro di cui all'art. 2. 
  Le caratteristiche dei CCTeu di cui al  presente  decreto  sono  le
seguenti: 
    importo complessivo: 5.000 milioni di euro, di cui  4.000.005.000
euro per la prima tranche e 999.995.000 euro per la seconda tranche: 
    decorrenza: 15 giugno 2010 
    scadenza: 15 dicembre 2015 
    interesse: semestrale pagabile posticipatamente 
    data di regolamento: 1° luglio 2010 
    dietimi d'interesse: 16 giorni 
    prezzo di emissione per entrambe le tranche: 99,883% 
    rimborso: alla pari 
    commissione di collocamento: 0,125% dell'intero importo  nominale
emesso. 
  Gli  interessi  sui  CCTeu  sono  corrisposti  in  rate  semestrali
posticipate al 15 giugno e al 15 dicembre  di  ogni  anno.  La  prima
semestralita' e' pagabile 15 dicembre 2010 e l'ultima il 15  dicembre
2015. 
  Il tasso di interesse  semestrale  da  corrispondere  sui  predetti
CCTeu, sara' calcolato sulla base del tasso annuo lordo pari al tasso
EURIBOR a sei  mesi,  maggiorato  dello  0,80%,  e  verra'  calcolato
contando i giorni effettivi del semestre di  riferimento  sulla  base
dell'anno commerciale, con arrotondamento al terzo decimale. 
  La quotazione del tasso  EURIBOR  a  sei  mesi  sara'  rilevata  il
secondo giorno lavorativo precedente  la  decorrenza  della  relativa
cedola, sulla base della pubblicazione effettuata  sulla  pagina  del
circuito Reuters EURIBOR01, alle ore 11:00 a.m. CET, ovvero da  altra
fonte  di  equipollente  ufficialita'  qualora  quest'ultima  risulti
indisponibile; qualora anche tale fonte non fosse disponibile, verra'
considerato il tasso EURIBOR a sei mesi del primo  giorno  lavorativo
per cui e' disponibile, andando a ritroso. 
  In  applicazione  dei  suddetti  criteri,  il   tasso   d'interesse
semestrale relativo alla prima cedola dei CCTeu di  cui  al  presente
decreto e' pari a 0,917%. 
  Il tasso d'interesse relativo  alle  cedole  semestrali  successive
alla prima verra' reso noto con appositi comunicati stampa.