IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro: di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso d'interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalita', nonche' il foro competente e la legge applicabile nelle controversie derivanti dalle medesime; di procedere, ai fini della ristrutturazione del debito pubblico interno ed estero, al rimborso anticipato dei titoli, a trasformazione di scadenze, ad operazioni di scambio nonche' a sostituzione tra diverse tipologie di titoli o altri strumenti previsti dalla prassi dei mercati finanziari internazionali; Visto il decreto ministeriale n. 232 del 30 dicembre 2009, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalita' cui il Dipartimento del Tesoro dovra' attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore Generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo; Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il Direttore Generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette; Visti, altresi', gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato; Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n.143, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato; Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2000, con cui e' stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato; Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», ed in particolare l'art. 19, comma 1, lettera d), ove si stabilisce che le disposizioni del codice stesso non si applicano ai contratti concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita ed al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari. Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato; Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 192, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si e' stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso; Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 22 giugno 2010 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici gia' effettuati, a 58.538 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare; Vista la nota n. 10035740 del 22 aprile 2010 con la quale la CONSOB ha confermato, ai sensi dell'art. 102, comma 4-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico sulla Finanza) l'applicabilita' alle operazioni di cui al presente decreto delle esenzioni dall'obbligo di pubblicare un prospetto previste dall'art. 100, comma 1, lettere a) e d), del medesimo Testo Unico, dichiarando altresi' non necessario l'inoltro di istanze formali, finalizzate all'applicazione del disposto dell'art. 102, comma 4-bis, T.U.F., da parte del Ministero dell'economia e delle finanze; Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre un'emissione di certificati di credito del Tesoro con tasso d'interesse indicizzato al tasso Euribor a sei mesi, con godimento 15 giugno 2010 e scadenza 15 dicembre 2015, suddivisa in due tranche, di cui la prima da sottoscrivere in contanti e la seconda da destinare ad operazioni di concambio, mediante scambio di certificati di credito del Tesoro in circolazione con i certificati di nuova emissione; Considerata l'opportunita' di affidare il collocamento dei citati certificati ad un consorzio coordinato dagli intermediari finanziari Banca IMI S.p.A., BNP Paribas, JP Morgan Securities Ltd., Monte dei Paschi di Siena Capital Services S.p.A. e Unicredit Bank AG, sulla base di quanto previsto dal «Subscription Agreement» del 24 giugno 2010 per quel che riguarda la prima tranche e dal «Dealers Managers' Agreement» del 22 giugno 2010 per la seconda tranche, al fine di ottenere la piu' ampia distribuzione del prestito presso gli investitori e di contenere i costi derivanti dall'accensione del medesimo; Considerato che l'offerta dei suddetti certificati avverra' in conformita' all'«Information Memorandum» del 22 giugno 2010, nonche' all' «Offering Circular» del 24 giugno 2010; Decreta: Art. 1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonche' del decreto ministeriale del 30 dicembre 2009, entrambi citati nelle premesse, e' disposta l'emissione di due tranche di certificati di credito del Tesoro con tasso d'interesse indicizzato al tasso Euribor a sei mesi (di seguito «CCTeu»), tramite consorzio di collocamento. La prima tranche dei suddetti CCTeu verra' sottoscritta tramite versamento di contanti; la seconda tranche verra' destinata ad operazioni di concambio mediante scambio dei titoli medesimi con i certificati di credito del Tesoro di cui all'art. 2. Le caratteristiche dei CCTeu di cui al presente decreto sono le seguenti: importo complessivo: 5.000 milioni di euro, di cui 4.000.005.000 euro per la prima tranche e 999.995.000 euro per la seconda tranche: decorrenza: 15 giugno 2010 scadenza: 15 dicembre 2015 interesse: semestrale pagabile posticipatamente data di regolamento: 1° luglio 2010 dietimi d'interesse: 16 giorni prezzo di emissione per entrambe le tranche: 99,883% rimborso: alla pari commissione di collocamento: 0,125% dell'intero importo nominale emesso. Gli interessi sui CCTeu sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 15 giugno e al 15 dicembre di ogni anno. La prima semestralita' e' pagabile 15 dicembre 2010 e l'ultima il 15 dicembre 2015. Il tasso di interesse semestrale da corrispondere sui predetti CCTeu, sara' calcolato sulla base del tasso annuo lordo pari al tasso EURIBOR a sei mesi, maggiorato dello 0,80%, e verra' calcolato contando i giorni effettivi del semestre di riferimento sulla base dell'anno commerciale, con arrotondamento al terzo decimale. La quotazione del tasso EURIBOR a sei mesi sara' rilevata il secondo giorno lavorativo precedente la decorrenza della relativa cedola, sulla base della pubblicazione effettuata sulla pagina del circuito Reuters EURIBOR01, alle ore 11:00 a.m. CET, ovvero da altra fonte di equipollente ufficialita' qualora quest'ultima risulti indisponibile; qualora anche tale fonte non fosse disponibile, verra' considerato il tasso EURIBOR a sei mesi del primo giorno lavorativo per cui e' disponibile, andando a ritroso. In applicazione dei suddetti criteri, il tasso d'interesse semestrale relativo alla prima cedola dei CCTeu di cui al presente decreto e' pari a 0,917%. Il tasso d'interesse relativo alle cedole semestrali successive alla prima verra' reso noto con appositi comunicati stampa.