Art. 11 Entro trenta giorni dalla data di regolamento delle operazioni di scambio la Banca d'Italia comunichera' al Dipartimento del Tesoro - Direzione II, l'avvenuta estinzione dei «titoli di scambio» mediante scritturazione nei conti accentrati e comunichera' altresi' l'ammontare residuo del capitale del prestito oggetto delle operazioni medesime.