Art. 11 
 
  Entro trenta giorni dalla data di regolamento delle  operazioni  di
scambio la Banca d'Italia comunichera' al Dipartimento del  Tesoro  -
Direzione II, l'avvenuta estinzione dei «titoli di scambio»  mediante
scritturazione  nei  conti   accentrati   e   comunichera'   altresi'
l'ammontare  residuo  del  capitale  del   prestito   oggetto   delle
operazioni medesime.