Art. 4 
 
  Ferme restando le  disposizioni  vigenti  relative  alle  esenzioni
fiscali in materia di debito pubblico, in ordine al  pagamento  degli
interessi e al rimborso del capitale che verra' effettuato  in  unica
soluzione il 15 dicembre  2015,  ai  CCTeu  emessi  con  il  presente
decreto si applicano  le  disposizioni  del  decreto  legislativo  1°
aprile  1996,  n.239  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,
nonche' quelle del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461. 
  Il calcolo degli interessi semestrali e' effettuato  applicando  il
tasso cedolare espresso in termini  percentuali,  comprensivo  di  un
numero di cifre decimali non inferiore a sei, all'importo minimo  del
prestito pari a 1.000 euro. 
  Il risultato ottenuto, comprensivo di un numero di  cifre  decimali
non inferiore a dieci, e' moltiplicato per il numero di volte in  cui
detto importo minimo e'  compreso  nel  valore  nominale  oggetto  di
pagamento.  Ai  fini  del  pagamento  medesimo,   il   valore   cosi'
determinato e' arrotondato al secondo decimale. 
  Ai sensi  dell'art.  11,  secondo  comma,  del  richiamato  decreto
legislativo  n.  239  del  1996,  nel  caso   di   riapertura   delle
sottoscrizioni dell'emissione di cui al  presente  decreto,  ai  fini
dell'applicazione dell'imposta sostitutiva  di  cui  all'art.  2  del
medesimo provvedimento legislativo alla differenza  fra  il  capitale
nominale sottoscritto da rimborsare ed il prezzo  di  aggiudicazione,
il prezzo di  riferimento  rimane  quello  della  prima  tranche  del
prestito. 
  La riapertura della presente emissione potra'  avvenire  anche  nel
corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso  l'importo
relativo  concorrera'  al  raggiungimento  del  limite   massimo   di
indebitamento previsto per gli anni stessi. 
  I CCTeu medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e  sono
compresi tra le attivita' ammesse  a  garanzia  delle  operazioni  di
rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea.