Art. 6 
 
  Per la tranche dei CCTeu da regolare  in  contanti,  il  giorno  1°
luglio  2010  la  Banca  d'Italia  ricevera'  dai  coordinatori   del
consorzio di collocamento l'importo determinato in base al prezzo  di
emissione,  di  cui  all'art.  1  (al  netto  della  commissione   di
collocamento) e con corresponsione di dietimi d'interesse  lordi  per
16 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvedera' ad  inserire  le
relative  partite  nel  servizio  di  compensazione  e   liquidazione
«EXPRESS II», con valuta pari al giorno di regolamento. 
  In caso di ritardo nel regolamento dei CCTeu  di  cui  al  presente
decreto,  troveranno  applicazione  le   disposizioni   del   decreto
ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse. 
  Il medesimo giorno 1° luglio 2010 la Banca d'Italia  provvedera'  a
versare il suddetto importo, nonche'  l'importo  corrispondente  alla
commissione di collocamento di cui al  medesimo  art.  1,  presso  la
Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato,  con  valuta
stesso giorno. 
  L'importo  della  suddetta  commissione  sara'  scritturato   dalla
Sezione di Roma della  Tesoreria  Provinciale  fra  i  «pagamenti  da
regolare». 
  La predetta Sezione di Tesoreria rilascera', per detti  versamenti,
separate  quietanze  di  entrata  al  bilancio   dello   Stato,   con
imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 4 (unita' previsionale  di
base 4.1.1.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione,
ed al capitolo 3240, art. 3 (unita' previsionale di base 2.1.3.1) per
quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo. 
  L'onere  relativo  al  pagamento  della  suddetta  commissione   di
collocamento fara' carico al capitolo 2242  (unita'  previsionale  di
base 26.1.5; codice gestionale 109) dello stato di  previsione  della
spesa  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno
finanziario 2010.