Art. 7 
 
  Per la tranche dei CCTeu da destinare ad operazioni  di  concambio,
l'importo nominale dei «titoli di scambio»  di  cui  all'art.  2  del
presente decreto, che gli operatori devono  presentare  ai  fini  del
regolamento dei titoli di cui  all'art.  1,  sara'  pari  all'importo
nominale dei CCTeu in emissione rispettivamente attribuiti. 
  Il controvalore dei «titoli di scambio» e dei  CCTeu  in  emissione
verra' regolato secondo quanto indicato nei successivi articoli  8  e
9.