Art. 7 Per la tranche dei CCTeu da destinare ad operazioni di concambio, l'importo nominale dei «titoli di scambio» di cui all'art. 2 del presente decreto, che gli operatori devono presentare ai fini del regolamento dei titoli di cui all'art. 1, sara' pari all'importo nominale dei CCTeu in emissione rispettivamente attribuiti. Il controvalore dei «titoli di scambio» e dei CCTeu in emissione verra' regolato secondo quanto indicato nei successivi articoli 8 e 9.