Art. 8 Il controvalore dei «titoli di scambio», determinato in base al prezzo di cui all'art. 2 e al valore nominale di cui all'art. 7 del presente decreto, verra' riconosciuto agli aventi diritto, unitamente ai dietimi d'interesse maturati. La Banca d'Italia provvedera' ad inserire le partite, relative ai «titoli di scambio» da regolare, nel servizio di compensazione e liquidazione, avente per oggetto strumenti finanziari, denominato «EXPRESS II», con valuta pari al giorno di regolamento. I conseguenti oneri per rimborso capitale faranno carico al capitolo 9537 (unita' previsionale di base 26.2.9) mentre, per il pagamento degli interessi, al capitolo 2216 (unita' previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno in corso. La consegna dei «titoli di scambio» dovra' avvenire nel giorno di regolamento dei titoli in emissione, indicato nell'art. 6. Qualora la consegna dei «titoli di scambio» avvenga entro il quinto giorno lavorativo (computato secondo il calendario TARGET) successivo a quello previsto per il regolamento, la Banca d'Italia provvedera' a riconoscerne il controvalore agli operatori il giorno in cui e' effettuata la consegna dei titoli stessi. In caso di mancata consegna definitiva dei «titoli di scambio» da parte degli operatori aggiudicatari, troveranno applicazione le disposizioni di cui al decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.