Art. 2
1. I comuni, iscritto il soggetto nell'anagrafe della popolazione
residente, ai sensi dell'art. 1, terzo comma della legge 24 dicembre
1954, n.1228 e successive modificazioni, evidenziano la posizione
anagrafica di senza fissa dimora nell'Indice nazionale delle
anagrafi, di cui all'art. 1, quinto comma della medesima legge
n.1228/1954.
2. Le modalita' tecniche di costituzione e funzionamento del
registro di cui all'art. 1 sono fissate nell'allegato tecnico che
costituisce parte integrante del presente decreto.