Art. 3
1. Il registro di cui all'art. 1 e' formato dai campi valorizzati
relativi alle posizioni anagrafiche di senza fissa dimora.
2. Al registro accede esclusivamente il Ministero - Dipartimento
per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale per i
servizi demografici, mediante apposita funzione di ricerca, per le
finalita' di tenuta e di conservazione del registro.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di
controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 6 luglio 2010
Il Ministro dell'interno: Maroni
Registrato alla Corte dei conti il 9 luglio 2010
Ministeri istituzionali - Interno, registro n. 8, foglio n. 09.