IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 24, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, secondo il quale la retribuzione delle categorie di personale non contrattualizzato ivi indicate e' adeguata di diritto annualmente in ragione degli incrementi medi, calcolati dall'Istituto nazionale di statistica, conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati sulle voci retributive utilizzate dal medesimo istituto per l'elaborazione degli indici delle retribuzioni contrattuali; Visto l'art. 24, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n.448, secondo il quale la percentuale dell'adeguamento annuale e' determinata entro il 30 aprile di ciascun anno con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 7 luglio 2009, con il quale e' stato determinato l'adeguamento del trattamento economico dal 1° gennaio 2009 nella misura del 3,77 per cento; Vista la nota dell'Istituto nazionale di statistica in data 31 marzo 2010, n. SP/373.2010, con la quale si comunica che la variazione media degli incrementi retributivi realizzati nel 2009 rispetto al 2008 e' risultata pari a 3,09 per cento; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche ed integrazioni; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 giugno 2008, con il quale il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e' stato delegato ad esercitare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di lavoro pubblico, nonche' l'organizzazione, il riordino ed il funzionamento delle pubbliche amministrazioni; Su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e dell'economia e delle finanze; Decreta: Art. 1 1. Le misure degli stipendi, dell'indennita' integrativa speciale e degli assegni fissi e continuativi dei docenti e dei ricercatori universitari, del personale dirigente della Polizia di Stato e qualifiche e gradi corrispondenti dei corpi di polizia civili e militari, dei colonnelli e generali delle Forze armate in vigore alla data del 1° gennaio 2009 sono incrementate, a decorrere dal 1° gennaio 2010, in misura percentuale pari al 3,09 per cento.