IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'art. 24, comma 1, della legge 23  dicembre  1998,  n.  448,
secondo il quale la retribuzione delle  categorie  di  personale  non
contrattualizzato ivi indicate e' adeguata di diritto annualmente  in
ragione degli incrementi medi, calcolati dall'Istituto  nazionale  di
statistica,  conseguiti  nell'anno  precedente  dalle  categorie   di
pubblici  dipendenti   contrattualizzati   sulle   voci   retributive
utilizzate dal medesimo  istituto  per  l'elaborazione  degli  indici
delle retribuzioni contrattuali; 
  Visto l'art. 24, comma 2, della  legge  23  dicembre  1998,  n.448,
secondo  il  quale  la  percentuale   dell'adeguamento   annuale   e'
determinata entro il 30  aprile  di  ciascun  anno  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei  Ministri  per
la  funzione  pubblica  e  del   tesoro,   del   bilancio   e   della
programmazione economica; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  29
aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 7  luglio
2009, con il quale e' stato determinato l'adeguamento del trattamento
economico dal 1° gennaio 2009 nella misura del 3,77 per cento; 
  Vista la nota dell'Istituto nazionale  di  statistica  in  data  31
marzo  2010,  n.  SP/373.2010,  con  la  quale  si  comunica  che  la
variazione media degli incrementi  retributivi  realizzati  nel  2009
rispetto al 2008 e' risultata pari a 3,09 per cento; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e  successive
modifiche ed integrazioni; 
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  13
giugno 2008, con il quale il Ministro per la pubblica amministrazione
e  l'innovazione  e'  stato  delegato  ad  esercitare   le   funzioni
attribuite al Presidente del Consiglio dei  Ministri  in  materia  di
lavoro  pubblico,  nonche'  l'organizzazione,  il  riordino   ed   il
funzionamento delle pubbliche amministrazioni; 
  Su  proposta  dei  Ministri  per  la  pubblica  amministrazione   e
l'innovazione e dell'economia e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Le misure degli stipendi, dell'indennita' integrativa speciale e
degli assegni fissi e continuativi  dei  docenti  e  dei  ricercatori
universitari, del  personale  dirigente  della  Polizia  di  Stato  e
qualifiche e gradi corrispondenti  dei  corpi  di  polizia  civili  e
militari, dei colonnelli e generali delle Forze armate in vigore alla
data del 1° gennaio  2009  sono  incrementate,  a  decorrere  dal  1°
gennaio 2010, in misura percentuale pari al 3,09 per cento.