Art. 2 1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto a decorrere dall'anno 2010 si provvede: mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa all'uopo prevista dall'art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n.191; mediante utilizzo di quota parte delle risorse indicate all'art. 2, comma 428, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quale concorso dello Stato agli oneri lordi per adeguamenti retributivi iscritte nell'ambito della missione «Istruzione Universitaria» - Programma «Sistema Universitario e formazione post-universitaria» - U.P.B. 2.3.2 «Interventi» sul capitolo 1699 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per l'anno 2010 da riconoscere alle singole istituzioni con le modalita' e le condizioni previste dal medesimo art. 2, comma 428. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 aprile 2010 p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione Brunetta Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti Registrato alla Corte dei conti il 9 luglio 2010 Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 7