Art. 2 
 
  1. All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente  decreto  a
decorrere dall'anno 2010 si provvede: 
    mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa all'uopo prevista
dall'art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n.191; 
    mediante utilizzo di quota parte delle risorse indicate  all'art.
2, comma 428, della legge 24 dicembre 2007, n.  244,  quale  concorso
dello Stato agli oneri lordi  per  adeguamenti  retributivi  iscritte
nell'ambito della missione  «Istruzione  Universitaria»  -  Programma
«Sistema Universitario  e  formazione  post-universitaria»  -  U.P.B.
2.3.2 «Interventi» sul capitolo 1699 dello stato  di  previsione  del
Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  per
l'anno 2010 da riconoscere alle singole istituzioni con le  modalita'
e le condizioni previste dal medesimo art. 2, comma 428. 
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio. 
  Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte  dei  conti  per  la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana. 
 
    Roma, 30 aprile 2010 
 
                                              p. Il Presidente        
                                         del Consiglio dei Ministri   
                                                Il Ministro           
                                      per la pubblica amministrazione 
                                              e l'innovazione         
                                                  Brunetta            
 
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze 
         Tremonti 
 
Registrato alla Corte dei conti il 9 luglio 2010 
Ministeri  istituzionali,  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,
registro n. 8, foglio n. 7