Art. 2
Obiettivi
1. Ai fini della prevenzione incendi, allo scopo di raggiungere i
primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle
persone e alla tutela dei beni contro i rischi di incendio, le
attivita' commerciali, di cui all'art. 1 del presente decreto, sono
realizzate e gestite in modo da:
a) minimizzare le cause di incendio;
b) garantire la stabilita' delle strutture portanti al fine di
assicurare il soccorso agli occupanti;
c) limitare la produzione e la propagazione di un incendio
all'interno dei locali;
d) limitare la propagazione di un incendio ad edifici o locali
contigui;
e) assicurare la possibilita' che gli occupanti lascino il locale
indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;
f) garantire la possibilita' per le squadre di soccorso di operare
in condizioni di sicurezza.