Art. 2 
 
 
                              Obiettivi 
 
  1. Ai fini della prevenzione incendi, allo scopo di  raggiungere  i
primari obiettivi  di  sicurezza  relativi  alla  salvaguardia  delle
persone e alla tutela dei  beni  contro  i  rischi  di  incendio,  le
attivita' commerciali, di cui all'art. 1 del presente  decreto,  sono
realizzate e gestite in modo da: 
  a) minimizzare le cause di incendio; 
  b) garantire la stabilita' delle  strutture  portanti  al  fine  di
assicurare il soccorso agli occupanti; 
  c)  limitare  la  produzione  e  la  propagazione  di  un  incendio
all'interno dei locali; 
  d) limitare la propagazione di un  incendio  ad  edifici  o  locali
contigui; 
  e) assicurare la possibilita' che gli occupanti lascino  il  locale
indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo; 
  f) garantire la possibilita' per le squadre di soccorso di  operare
in condizioni di sicurezza.