Art. 4
Applicazione delle disposizioni tecniche
1. Le disposizioni riportate nella regola tecnica allegata al
presente decreto si applicano alle attivita' commerciali di cui
all'art. 1 del presente decreto di nuova realizzazione. Non sussiste
l'obbligo di adeguamento alla regola tecnica allegata al presente
decreto per le attivita' commerciali esistenti alla data di entrata
in vigore del presente decreto ove si configuri una delle seguenti
situazioni:
a) sia stato rilasciato il certificato di prevenzione incendi, o ne
sia regolarmente in corso il rilascio;
b) siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di modifica,
adeguamento, ristrutturazione o ampliamento sulla base di un progetto
approvato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco.
2. Le disposizioni di cui alla regola tecnica allegata al presente
decreto si applicano, altresi', alle attivita' esistenti alla data di
entrata in vigore del presente decreto ove siano oggetto di
interventi comportanti la loro ristrutturazione, come specificato al
successivo comma 3. Nelle ipotesi in cui tali interventi di
ristrutturazione attengano ad aspetti di ristrutturazione edilizia si
fa riferimento a quanto riportato dall'art. 3 (L), comma 1, lettera
d) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
3. Qualora gli interventi di ristrutturazione effettuati su
attivita' esistenti di cui al precedente comma 2 comportino la
sostituzione o modifica di impianti o attrezzature di protezione
attiva antincendio, la modifica parziale delle caratteristiche
costruttive o del sistema di vie di uscita, o aumenti di volume, le
disposizioni previste dalla regola tecnica allegata al presente
decreto si applicano agli impianti o alle parti della costruzione
oggetto degli interventi di modifica ovvero di aumenti di volume. Se
l'aumento di volume e' superiore al 50% della volumetria esistente,
fermo restando gli adeguamenti sopra prescritti, gli impianti di
protezione attiva antincendio devono essere adeguati, per l'intera
attivita', alle disposizioni stabilite per le nuove attivita'.
4. I progetti per l'acquisizione del parere di conformita'
presentati ai competenti comandi provinciali, ai sensi dell'art. 2
del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37,
in data antecedente alla entrata in vigore del presente decreto, al
fine della apertura di nuove attivita' commerciali, sono esaminati
dai comandi medesimi con riferimento alla previgente normativa di
prevenzione incendi.
5. Resta ferma la possibilita', per ognuna delle situazioni
elencate ai commi 3 e 4 del presente articolo, di avvalersi, su base
volontaria, della presente regola tecnica.