Art. 5
Commercializzazione CE
1. Possono essere impiegati nel campo di applicazione del presente
decreto i prodotti regolamentati dalle disposizioni comunitarie
applicabili ed a queste conformi.
2. Gli estintori portatili, gli estintori carrellati, i liquidi
schiumogeni, i prodotti per i quali e' richiesto il requisito di
reazione al fuoco diversi da quelli di cui al comma precedente, gli
elementi di chiusura per i quali e' richiesto il requisito di
resistenza al fuoco, disciplinati in Italia da apposite disposizioni
nazionali, gia' sottoposte con esito positivo alla procedura di
informazione di cui alla direttiva 98/34/CE, come modificata dalla
direttiva 98/48/CE, che prevedono apposita omologazione per la
commercializzazione sul territorio italiano e, a tale fine, il mutuo
riconoscimento, sono impiegabili nel campo di applicazione del
presente decreto se conformi alle suddette disposizioni.
3. Le tipologie di prodotti non contemplati dai commi 1 e 2,
purche' legalmente fabbricati o commercializzati in uno degli Stati
membri dell'Unione europea o in Turchia, in virtu' di specifici
accordi internazionali stipulati con l'Unione europea, ovvero
legalmente fabbricati in uno degli Stati firmatari dell'Associazione
europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'accordo sullo
spazio economico europeo (SEE), per l'impiego nelle stesse condizioni
che permettono di garantire un livello di protezione, ai fini della
sicurezza antincendio, equivalente a quello prescritto dal presente
decreto, possono essere impiegati nel campo di applicazione del
decreto stesso.