Art. 7
Disposizioni finali
1. Le disposizioni di prevenzione incendi emanate in materia e, in
particolare, con la circolare n. 75 del 3 luglio 1967 recante
«Criteri di prevenzione incendi per grandi magazzini, empori, ecc.»,
e con la lettera circolare n. 5210/4118/4 del 17 febbraio 1975,
recante «Parziali modifiche alla circolare n. 75 del 3 luglio 1967»,
continuano a disciplinare le attivita' preesistenti alla data di
entrata in vigore del presente decreto alle condizioni espressamente
indicate nel medesimo provvedimento.
2. Le medesime disposizioni di cui alle predette circolari
continuano, altresi', a disciplinare le fattispecie espressamente
indicate nel presente decreto.
3. Il presente decreto entra in vigore trenta giorni successivi
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 27 luglio 2010
Il Ministro: Maroni