Art. 7 
 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Le disposizioni di prevenzione incendi emanate in materia e,  in
particolare, con la  circolare  n.  75  del  3  luglio  1967  recante
«Criteri di prevenzione incendi per grandi magazzini, empori,  ecc.»,
e con la lettera circolare  n.  5210/4118/4  del  17  febbraio  1975,
recante «Parziali modifiche alla circolare n. 75 del 3 luglio  1967»,
continuano a disciplinare le  attivita'  preesistenti  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto alle condizioni  espressamente
indicate nel medesimo provvedimento. 
  2.  Le  medesime  disposizioni  di  cui  alle  predette   circolari
continuano, altresi', a  disciplinare  le  fattispecie  espressamente
indicate nel presente decreto. 
  3. Il presente decreto entra in  vigore  trenta  giorni  successivi
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 27 luglio 2010 
 
                                                  Il Ministro: Maroni