IL CAPO DIPARTIMENTO 
    delle politiche competitive del mondo rurale e della qualita' 
 
  Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del  Consiglio,  cosi'  come
modificato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante
organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni  specifiche
per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito  e'  stato  inserito  il
Regolamento   (CE)    n.    479/2008    del    Consiglio,    relativo
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo  (OCM  vino),  che
contempla,  a  decorrere  dal  1°  agosto  2009,  il  nuovo   sistema
comunitario per la protezione delle denominazioni di  origine,  delle
indicazioni geografiche  e  delle  menzioni  tradizionali  di  taluni
prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e  49  relativi
alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria
e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di  origine  e
delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione; 
  Visto il Regolamento (CE)  n.  607/09  della  Commissione,  recante
modalita' di  applicazione  del  Regolamento  (CE)  n.  479/2008  del
Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette  e
le  indicazioni  geografiche  protette,  le  menzioni   tradizionali,
l'etichettatura  e   la   presentazione   di   determinati   prodotti
vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via
transitoria e con scadenza al 31 dicembre  2011,  per  l'esame  delle
domande, relative al conferimento della protezione ed  alla  modifica
dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione
geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009,  si
applica la procedura prevista dalla preesistente normativa  nazionale
e comunitaria in materia; 
  Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante  nuova  disciplina
delle denominazioni di origine dei vini; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  20  aprile  1994,
n.348, con il quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante  la
disciplina del procedimento di  riconoscimento  di  denominazione  di
origine dei vini; 
  Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61,  recante  tutela
delle denominazioni di origine e delle  indicazioni  geografiche  dei
vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 3 maggio  1974
e successive modificazioni, con il quale  e'  stata  riconosciuta  la
denominazione di origine controllata  dei  vini  «Dolcetto  di  Diano
d'Alba»  o  «Diano  d'Alba»  ed  e'  stato  approvato   il   relativo
disciplinare di produzione; 
  Vista  la  richiesta  presentata  dal  consorzio   tutela   Barolo,
Barbaresco,  Alba,  Langhe   e   Roero,   intesa   ad   ottenere   il
riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita
«Dolcetto di Diano d'Alba» o  «Diano  d'Alba»  e  l'approvazione  del
relativo disciplinare di produzione; 
  Visto il parere favorevole  espresso  dalla  Regione  Piemonte,  in
merito alla richiesta del Consorzio sopra indicato, di riconoscimento
della denominazione di origine controllata e garantita  «Dolcetto  di
Diano d'Alba»  o  «Diano  d'Alba»  e  del  relativo  disciplinare  di
produzione; 
  Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la  tutela  e
la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle  indicazioni
geografiche tipiche dei Vini sulla citata domanda e la  proposta  del
relativo disciplinare di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di
origine controllata e garantita «Dolcetto di Diano d'Alba»  o  «Diano
d'Alba» pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.  80
del 7 aprile 2010; 
  Considerato  che  non  sono  pervenute,  nei  termini  e  nei  modi
previsti,  istanze  o  controdeduzioni  da  parte  degli  interessati
relative al parere e alla proposta sopra citati; 
  Ritenuto pertanto necessario doversi  procedere  al  riconoscimento
della denominazione di  origine  controllata  e  garantita  dei  vini
«Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba»  e  all'approvazione  del
relativo  disciplinare  di  produzione,  in  conformita'  al   parere
espresso dal sopra citato comitato; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. La denominazione di origine controllata dei  vini  «Dolcetto  di
Diano  d'Alba»  o  «Diano  d'Alba»,  riconosciuta  con  decreto   del
Presidente della Repubblica 3 maggio 1974 e successive modifiche,  e'
riconosciuta come denominazione di origine controllata e garantita ed
e' approvato, nel testo annesso  al  presente  decreto,  il  relativo
disciplinare di produzione. 
  2. La denominazione di origine controllata e garantita «Dolcetto di
Diano d'Alba» o «Diano d'Alba», e' riservata ai vini  che  rispondono
alle  condizioni  ed  ai  requisiti  stabiliti  nel  disciplinare  di
produzione  di  cui  al  comma  1  del  presente  articolo   le   cui
disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2010. 
  3. La denominazione  di  origine  controllata  «Dolcetto  di  Diano
d'Alba» o «Diano d'Alba» di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 3 maggio  1974  e  successive  modifiche  deve  intendersi
revocata a decorrere dalla entrata in vigore  del  presente  decreto,
fatti salvi tutti gli effetti determinati.