Art. 3 
 
  1. I quantitativi di vino a denominazione  di  origine  controllata
atti a divenire a denominazione di origine controllata  «Dolcetto  di
Diano  d'Alba»  o  «Diano  d'Alba»,  ottenuti  in  conformita'  delle
disposizioni contenute nel disciplinare di produzione  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio  1974  e  successive
modifiche, provenienti dalla vendemmia 2009 e  precedenti,  che  alla
data di entrata in vigore del disciplinare di produzione  annesso  al
presente  decreto   trovansi   gia'   confezionati,   in   corso   di
confezionamento  o  in   fase   di   elaborazione,   possono   essere
commercializzati fino ad esaurimento delle scorte con  la  D.O.C.,  a
condizione  che  le  ditte  produttrici  interessate  comunichino  al
soggetto   autorizzato   al   controllo   sulla   produzione    della
denominazione  in  questione,  ai  sensi  della   specifica   vigente
normativa, entro sessanta giorni dalla  citata  data  di  entrata  in
vigore dell'annesso disciplinare, i quantitativi di prodotto giacenti
presso le stesse.