Art. 2 Il Sig. Tobias Riemer e' autorizzato ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 luglio 2010 Il direttore generale: Leonardi