Art. 2 
 
  Il Sig. Tobias Riemer e' autorizzato ad  esercitare  in  Italia  la
professione di medico previa iscrizione all'Ordine professionale  dei
medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che  provvede
ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze
linguistiche necessarie  per  lo  svolgimento  della  professione  ed
informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 28 luglio 2010 
 
                                      Il direttore generale: Leonardi