(( Art. 1-quater 
 
 
Denunce di inizio attivita'  per  la  realizzazione  di  impianti  di
               energia elettrica da fonti rinnovabili 
 
  1. Sono fatti salvi gli effetti relativi alle procedure di denuncia
di inizio attivita' di cui agli articoli 22 e 23 del testo  unico  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,
per la realizzazione di impianti di produzione di  energia  elettrica
da  fonti  rinnovabili  che  risultino  avviate  in   conformita'   a
disposizioni regionali, recanti soglie superiori a quelle di cui alla
tabella A del  decreto  legislativo  29  dicembre  2003,  n.  387,  a
condizione  che  gli  impianti  siano  entrati  in  esercizio   entro
centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge  di
conversione del presente decreto.)) 
 
          Riferimenti normativi 
              - Si riporta il testo degli articoli 22 e 23 del  testo
          unico di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  6
          giugno 2001, n. 380, recante Testo unico delle disposizioni
          legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A). 
              «Art. 22 ((L)  Interventi  subordinati  a  denuncia  di
          inizio attivita') (decreto-legge 5 ottobre  1993,  n.  398,
          art. 4, commi 7,  8,convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 4 dicembre 1993, n. 493, come modificato dall'art. 2,
          comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,  nel  testo
          risultante dalle  modifiche  introdotte  dall'art.  10  del
          decreto-legge 31 dicembre 1996, n.  669;  decreto-legge  25
          marzo 1997, n. 67,  art.  11,  convertito,  con  modifiche,
          dalla legge 23 maggio 1997, n. 135; decreto legislativo  29
          ottobre 1999, n. 490,in part. articoli 34 ss, e 149). -  1.
          Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attivita' gli
          interventi non riconducibili all'elenco di cui all'art.  10
          e all'art. 6, che  siano  conformi  alle  previsioni  degli
          strumenti urbanistici,  dei  regolamenti  edilizi  e  della
          disciplina urbanistico-edilizia vigente. 
              2. Sono, altresi', realizzabili  mediante  denuncia  di
          inizio attivita' le varianti a permessi  di  costruire  che
          non incidono sui parametri urbanistici e sulle  volumetrie,
          che non modificano la destinazione  d'uso  e  la  categoria
          edilizia,  non  alterano  la  sagoma  dell'edificio  e  non
          violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di
          costruire. Ai fini dell'attivita' di vigilanza  urbanistica
          ed edilizia, nonche' ai fini del rilascio  del  certificato
          di   agibilita',   tali   denunce   di   inizio   attivita'
          costituiscono parte integrante del procedimento relativo al
          permesso  di  costruzione  dell'intervento   principale   e
          possono essere  presentate  prima  della  dichiarazione  di
          ultimazione dei lavori. 
              3. In alternativa al  permesso  di  costruire,  possono
          essere realizzati mediante denuncia di inizio attivita': 
                a) gli interventi di ristrutturazione di cui all'art.
          10, comma 1, lettera c); 
                b)  gli  interventi  di  nuova   costruzione   o   di
          ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati  da
          piani  attuativi  comunque  denominati,  ivi  compresi  gli
          accordi negoziali aventi valore  di  piano  attuativo,  che
          contengano   precise    disposizioni    plano-volumetriche,
          tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza  sia
          stata  esplicitamente  dichiarata  dal  competente   organo
          comunale in sede di approvazione degli stessi  piani  o  di
          ricognizione di quelli vigenti; qualora i  piani  attuativi
          risultino approvati  anteriormente  all'entrata  in  vigore
          della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo  atto  di
          ricognizione deve avvenire entro trenta degli  interessati;
          in mancanza si prescinde dall'atto di ricognizione, purche'
          il progetto di costruzione venga accompagnato  da  apposita
          relazione tecnica nella quale venga asseverata  l'esistenza
          di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate; 
                c) gli interventi di nuova costruzione qualora  siano
          in diretta esecuzione  di  strumenti  urbanistici  generali
          recanti precise disposizioni plano-volumetriche. 
              4. Le regioni a statuto  ordinario  con  legge  possono
          ampliare o ridurre l'ambito applicativo delle  disposizioni
          di cui ai commi precedenti.  Restano,  comunque,  ferme  le
          sanzioni penali previste all'art. 44. 
              5. Gli interventi di cui al comma 3  sono  soggetti  al
          contributo di costruzione ai sensi dell'art. 16. Le regioni
          possono individuare con legge gli altri interventi soggetti
          a denuncia di inizio attivita', diversi da quelli di cui al
          comma  3,  assoggettati  al   contributo   di   costruzione
          definendo   criteri   e   parametri   per    la    relativa
          determinazione. 
              6. La realizzazione degli interventi di cui ai commi 1,
          2  e  3  che  riguardino  immobili  sottoposti   a   tutela
          storico-artistica    o     paesaggistica-ambientale,     e'
          subordinata   al   preventivo   rilascio   del   parere   o
          dell'autorizzazione  richiesti  dalle  relative  previsioni
          normative. Nell'ambito delle norme di tutela rientrano,  in
          particolare, le disposizioni di cui al decreto  legislativo
          29 ottobre 1999, n. 490. 
              7. E' comunque salva la  facolta'  dell'interessato  di
          chiedere il  rilascio  di  permesso  di  costruire  per  la
          realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2, senza
          obbligo del pagamento del contributo di costruzione di  cui
          all'art. 16, salvo quanto previsto dal secondo periodo  del
          comma 5. In questo  caso  la  violazione  della  disciplina
          urbanistico-edilizia  non  comporta  l'applicazione   delle
          sanzioni di cui all'art. 44 ed e' soggetta all'applicazione
          delle sanzioni di cui all'art. 37.». 
              «Art. 23 (L comma 3 e 4 - R comma  1,  2,  5,  6  e  7)
          (Disciplina della denuncia di inizio attivita').  -  1.  Il
          proprietario  dell'immobile  o   chi   abbia   titolo   per
          presentare la denuncia di inizio attivita',  almeno  trenta
          giorni prima dell'effettivo  inizio  dei  lavori,  presenta
          allo sportello  unico  la  denuncia,  accompagnata  da  una
          dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e
          dagli opportuni  elaborati  progettuali,  che  asseveri  la
          conformita'  delle  opere  da  realizzare  agli   strumenti
          urbanistici  approvati  e  non  in  contrasto  con   quelli
          adottati ed ai  regolamenti  edilizi  vigenti,  nonche'  il
          rispetto   delle   norme   di   sicurezza   e   di   quelle
          igienico-sanitarie. 
              2.  La  denuncia  di  inizio  attivita'  e'   corredata
          dall'indicazione dell'impresa cui  si  intende  affidare  i
          lavori ed e' sottoposta al  termine  massimo  di  efficacia
          pari a tre anni. La realizzazione della parte non  ultimata
          dell'intervento e' subordinata a nuova denuncia. 
              L'interessato e'  comunque  tenuto  a  comunicare  allo
          sportello unico la data di ultimazione dei lavori. 
              3.  Qualora  l'immobile  oggetto  dell'intervento   sia
          sottoposto ad un vincolo la cui tutela  compete,  anche  in
          via di delega, alla  stessa  amministrazione  comunale,  il
          termine di trenta giorni di cui  al  comma  1  decorre  dal
          rilascio del relativo atto di assenso. Ove  tale  atto  non
          sia favorevole, la denuncia e' priva di effetti. 
              4.  Qualora  l'immobile  oggetto  dell'intervento   sia
          sottoposto  ad  un  vincolo  la  cui  tutela  non   compete
          all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole  del
          soggetto  preposto  alla  tutela  non  sia  allegato   alla
          denuncia,  il  competente  ufficio  comunale  convoca   una
          conferenza di servizi ai sensi degli articoli  14,  14-bis,
          14-ter, 14-quater, della legge 7 agosto 1990,  n.  241.  Il
          termine  di  trenta  giorni  di  cui  al  comma  1  decorre
          dall'esito  della  conferenza.  In  caso   di   esito   non
          favorevole, la denuncia e' priva di effetti. 
              5. La sussistenza del titolo e' provata  con  la  copia
          della denuncia di inizio attivita' da cui risulti  la  data
          di  ricevimento  della   denuncia,   l'elenco   di   quanto
          presentato  a  corredo  del  progetto,  l'attestazione  del
          professionista  abilitato,  nonche'  gli  atti  di  assenso
          eventualmente necessari. 
              6.  Il  dirigente  o  il  responsabile  del  competente
          ufficio comunale, ove entro il termine indicato al comma  1
          sia riscontrata l'assenza di una o  piu'  delle  condizioni
          stabilite, notifica all'interessato  l'ordine  motivato  di
          non effettuare il previsto intervento e, in caso  di  falsa
          attestazione   del   professionista   abilitato,    informa
          l'autorita'  giudiziaria  e  il  consiglio  dell'ordine  di
          appartenenza. 
              E'  comunque  salva  la  facolta'  di  ripresentare  la
          denuncia  di  inizio  attivita',  con  le  modifiche  o  le
          integrazioni  necessarie   per   renderla   conforme   alla
          normativa urbanistica ed edilizia. 
              7. Ultimato l'intervento, il progettista o  un  tecnico
          abilitato rilascia un certificato di collaudo  finale,  che
          va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta
          la conformita' dell'opera al  progetto  presentato  con  la
          denuncia  di  inizio  attivita'  (Contestualmente  presenta
          ricevuta  dell'avvenuta  presentazione   della   variazione
          catastale  con  seguente  alle  opere   realizzate   ovvero
          dichiarazione  che   le   stesse   non   hanno   comportato
          modificazioni  del  classamento.   In   assenza   di   tale
          documentazione si applica la sanzione di cui  all'art.  37,
          comma 5).». 
              - Si riporta il  testo  della  tabella  A  del  decreto
          legislativo 29 dicembre 2003,  n.  387  recante  attuazione
          della  direttiva  2001/77/CE   relativa   alla   promozione
          dell'energia  elettrica  prodotta  da   fonti   energetiche
          rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita': 

                         Fonte                           Soglie

1) Eolica                                                 60 kW
2) Solare fotovoltaica                                    20 kW
3) Idraulica                                             100 kW
4) Biomasse                                              200 kW
5) Gas di discarica, gas residuati dai processi di
depurazione e biogas                                     250 kW ».