Art. 2 
 
  Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico
previsto dal d.m. 23 febbraio 2001. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
  Contro il presente  provvedimento  e'  possibile  proporre  ricorso
amministrativo   al   Tribunale   amministrativo   regionale   ovvero
straordinario  al  Presidente  della   Repubblica   nei   termini   e
presupposti di legge. 
    Roma, 29 luglio 2010 
 
                                  Il Ministro, ad interim: Berlusconi