Art. 2 1. E' resa obbligatoria l'esecuzione di controlli sierologici almeno una volta ogni 24 mesi per l'anemia infettiva degli equidi su tutti gli equidi stanziali di eta' superiore a sei mesi, ad esclusione dei capi allevati unicamente per essere destinati alla macellazione, ai fini del consumo alimentare, purche' non conviventi con equidi non allevati per fini alimentari. 2. Non si intendono compresi nella categoria degli equidi allevati unicamente per essere destinati alla macellazione i riproduttori e i soggetti allevati unicamente per fini alimentari interessati alla «transumanza», che, pertanto, devono ugualmente essere sottoposti a controllo sierologico. 3. Nelle regioni Abruzzo, Lazio, Molise e Umbria e negli allevamenti di tutto il territorio nazionale in cui sono allevati anche muli la periodicita' dei controlli e' annuale. 4. In funzione della situazione epidemiologica e dell'analisi del rischio le regioni e le province autonome, ad eccezione di quelle di cui al comma 3, possono chiedere al Ministero della salute di essere autorizzate a eseguire controlli con una periodicita' diversa da quella prevista dal comma 1. Il Ministero provvede sentito il Centro di referenza per l'anemia infettiva degli equidi, di seguito denominato «Centro di referenza». 5. E' fatto divieto di movimentare gli equidi non sottoposti ai controlli effettuati ai sensi del presente articolo.