Art. 2 
 
  1. E'  resa  obbligatoria  l'esecuzione  di  controlli  sierologici
almeno una volta ogni 24 mesi per l'anemia infettiva degli equidi  su
tutti  gli  equidi  stanziali  di  eta'  superiore  a  sei  mesi,  ad
esclusione dei capi allevati unicamente  per  essere  destinati  alla
macellazione, ai fini del consumo alimentare, purche' non  conviventi
con equidi non allevati per fini alimentari. 
  2. Non si intendono compresi nella categoria degli equidi  allevati
unicamente per essere destinati alla macellazione i riproduttori e  i
soggetti allevati unicamente per  fini  alimentari  interessati  alla
«transumanza», che, pertanto, devono ugualmente essere  sottoposti  a
controllo sierologico. 
  3.  Nelle  regioni  Abruzzo,  Lazio,  Molise  e  Umbria   e   negli
allevamenti di tutto il territorio nazionale  in  cui  sono  allevati
anche muli la periodicita' dei controlli e' annuale. 
  4. In funzione della situazione epidemiologica e  dell'analisi  del
rischio le regioni e le province autonome, ad eccezione di quelle  di
cui al comma 3, possono chiedere al Ministero della salute di  essere
autorizzate a eseguire controlli  con  una  periodicita'  diversa  da
quella prevista dal comma 1. Il Ministero provvede sentito il  Centro
di  referenza  per  l'anemia  infettiva  degli  equidi,  di   seguito
denominato «Centro di referenza». 
  5. E' fatto divieto di movimentare gli  equidi  non  sottoposti  ai
controlli effettuati ai sensi del presente articolo.