IL DIRETTORE CENTRALE 
                        della Finanza Locale 
 
  Visti gli articoli 27, 28, 32 e 33  del  testo  unico  delle  leggi
sull'ordinamento  degli  enti  locali  approvato   con   il   decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
  Vista l'intesa n. 936  del  1°  marzo  2006,  sancita  in  sede  di
Conferenza unificata con  la  quale  sono  stati  convenuti  i  nuovi
criteri per il riparto e la gestione delle risorse statali a sostegno
dell'associazionismo comunale,  dove  tra  l'altro,  all'art.  8,  e'
riservata al Ministero dell'interno la  gestione  delle  risorse  per
l'esercizio associato di funzioni e servizi di  competenza  esclusiva
dello Stato; 
  Vista l'ulteriore intesa n. 74 del 29 luglio 2010, con la quale  e'
stato  concordato,  per  l'anno  2010,  di  fissare  nel   6,50%   la
percentuale riservata al Ministero dell'interno,  da  destinare  alla
gestione  delle  risorse  per  l'esercizio  associato  di  competenza
esclusiva dello Stato, da assegnare a cura del Ministero stesso; 
  Considerato che per l'anno 2010, con l'intesa  n.28  del  6  maggio
2010, le regioni: Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Piemonte,
Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto,  Calabria  e  Sardegna  sono  state
individuate  quali  destinatarie  delle  rimanenti  risorse  statali,
mentre, ai sensi dell'art. 4 della stessa intesa, nei territori delle
regioni  che  non  sono  individuate  nell'anno  di  riferimento   si
applicano, in via sussidiaria, ai sensi  dell'art.  7,  della  citata
intesa  936/2006,  i  criteri  contenuti  nel  decreto  del  Ministro
dell'interno 1° settembre 2000, n. 318, come modificato  dal  decreto
del Ministro dell'interno 1° ottobre 2004, n. 289; 
  Visto l'art. 2, comma 6, del richiamato  decreto  ministeriale,  n.
289 /2004, in base al quale  le  unioni  di  comuni  e  le  comunita'
montane trasmettono la richiesta di contributo entro il  termine  del
30 settembre, dell'anno di prima istituzione delle unioni, di  quello
di ampliamento delle stesse o di conferimento  di  nuovi  servizi,  e
nell'anno  di  primo  conferimento  in  forma  associata  di  servizi
comunali alle comunita' montane, o di nuovi conferimenti; 
  Tenuto conto, che ai sensi dell'art. 2, comma 187, della  legge  23
dicembre 2009, n. 191, dall'anno 2010 lo Stato cessa di concorrere al
finanziamento delle  comunita'  montane  previsto  dall'art.  34  del
decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  504  e   dalle   altre
disposizioni di legge; 
  Ritenuto pertanto, che nel rispetto del citato art. 2,  comma  187,
della legge n. 191 del 2009 le risorse statali per il conferimento in
forma associata di servizi comunali  alle  comunita'  montane,  nella
misura attribuita  alle  comunita'  montane  nell'anno  2009,  devono
essere accantonate  in  attesa  che  vengono  individuati  i  diversi
soggetti destinatari dei fondi e le relative modalita'; 
  Visto l'art. 5 del citato decreto ministeriale n. 289/2004 il quale
prevede che le unioni di comuni che svolgono l'esercizio associato di
funzioni comunali trasmettono apposita certificazione  relativa  alle
spese  sostenute  in  relazione  ai  servizi  conferiti  in  gestione
associata, al fine di  determinare  la  quota  parte  del  contributo
statale ad esse spettanti; 
  Considerato che unitamente alla certificazione di cui  all'art.  5,
comma 1, del decreto n. 289/2004, le unioni di comuni trasmettono  la
richiesta di contributo statale al fine  di  ottenere  l'attribuzione
erariale entro il 31 ottobre dello stesso anno; 
  Considerato, in particolare, il comma 2 dell'art. 5, del decreto n.
289/2004,  il  quale  demanda  ad  apposito  decreto  del   Ministero
dell'interno  la  definizione  dei  modelli  per  le  certificazioni,
nonche' la fissazione dei parametri di misurazione del  miglioramento
dei servizi; 
  Visto il comma 5 dell'art. 5, del decreto n. 289/2004, in  base  al
quale la quota di contributo di cui al comma 1 del medesimo art. 5 e'
rideterminata ogni triennio sulla base dei dati relativi  alle  spese
correnti ed in conto capitale impegnate per i servizi  esercitati  in
forma associata, attestate dalle unioni di comuni. 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. E' approvato il modello di certificato di cui all'allegato  «A»,
che fa parte integrante del presente decreto, mediante  il  quale  le
unioni di comuni  costituitesi  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2010,
svolgenti l'esercizio associato  di  funzioni  comunali  conferite  a
decorrere dal 1° gennaio 2010, indicano i servizi esercitati in forma
associata e attestano, complessivamente, le spese correnti e le spese
in conto capitale impegnate  in  relazione  ai  predetti  servizi  da
ciascuno dei  comuni  interessati,  cosi'  come  desunte  dall'ultimo
rendiconto approvato. Per i servizi per i quali  non  si  dispone  di
dati finanziari  desumibili  dai  rendiconti,  gli  enti  interessati
indicano elementi di previsione negli appositi prospetti delle  spese
correnti e delle spese in conto capitale corredati  da  specifica  ed
analitica relazione esplicativa, dei dati stessi.  Le  certificazioni
devono  riferirsi  ai  servizi  effettivamente   gestiti   in   forma
associata.